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TFR ai superstiti di dipendenti pubblici

Il servizio consente di richiedere l'indennità economica spettante al coniuge del lavoratore defunto, ai figli, e ai parenti a suo carico entro il terzo grado. Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è fissato in 30 giorni.
Rivolto a:
Categorie
Familiari superstiti- Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 24 novembre 2021

Cos'è

In caso di decesso dell’iscritto in attività di servizio (articolo 2122 del Codice civile) il TFR maturato fino a quel momento spetta ai familiari.

A chi è rivolto

L'indennità spetta al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. 

Come funziona

Quando non vi è accordo tra gli aventi diritto, il TFR è ripartito secondo il bisogno di ciascuno, in base a quanto disposto dal Giudice al quale si è fatto ricorso. In assenza di tali beneficiari, il TFR è attribuito agli eventuali eredi testamentari o, se non c'è testamento, agli eredi legittimi.

In caso l'iscritto deceda dopo la cessazione dal servizio, la somma maturata a titolo di TFR, come ogni altro bene, entra a far parte dell’asse ereditario e deve essere corrisposta agli eredi testamentari o legittimi secondo le norme che regolano la successione. 

L'indennità non può essere richiesta ed è liquidata d'ufficio senza bisogno di domanda.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.