it

Ti trovi in

Mobilità ordinaria - Indennità per lavoratori messi in mobilità che cercano un'altra occupazione subordinata

Il servizio permette di richiedere il pagamento dell'indennità di mobilità ordinaria per operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, licenziati da aziende in difficoltà e collocati in mobilità ordinaria.
Specifico per
Operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, licenziati e collocati in mobilità ordinaria dall’azienda, e loro intermediari.
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 dicembre 2021

Cos'è

L’indennità di mobilità è un intervento a favore di particolari categorie di lavoratori, licenziati da aziende in difficoltà, che garantisce una prestazione di sostegno al reddito sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro.

A chi è rivolta

L'indennità spetta agli operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, licenziati e collocati in mobilità ordinaria dall’azienda.

Come funziona

Decorrenza e durata

Il pagamento dell'indennità di mobilità decorre dall'ottavo giorno successivo alla data del licenziamento nel caso in cui la domanda sia presentata entro sette giorni dal licenziamento. Nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente al settimo giorno dalla data di licenziamento, il pagamento decorre dal quinto giorno dalla data di presentazione della stessa.

Per i lavoratori collocati in mobilità dal 1° gennaio 2015 la legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto una progressiva riduzione della durata prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223.

Di seguito la tabella con i dettagli della riduzione:

Lavoratori collocati in mobilità

 

Dal 1/1/2013 al 31/12/2014 (durata in mesi)Dal 1/1/2015 al 31/12/2015 (durata in mesi)Dal 1/1/2016 al 31/12/2016 (durata in mesi)Dal 1/1/2017 (durata in mesi)

Centro Nord Italia fino a 39 anni di età

12

12

12

Abrogata

Centro Nord Italia da 40 a 49 anni di età

24

18

12

Abrogata

Centro Nord Italia da 50 anni di età in su

36

24

18

Abrogata

Sud Italia fino a 39 anni

24

12

12

Abrogata

Su Italia da 40 a 49 anni di età

36

24

18

Abrogata

Su Italia da 50 anni di età in su

48

36

24

Abrogata

La durata dell'indennità di mobilità non può mai essere superiore all'anzianità lavorativa maturata presso l'azienda che ha effettuato il licenziamento.

Quanto spetta

L'importo è pari al 100% del trattamento straordinario di Integrazione Salariale spettante. Il limite massimo è stabilito annualmente in base alla rivalutazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, tendendo conto della fascia di appartenenza.

La retribuzione globale lorda percepita nel periodo di paga mensile immediatamente precedente il licenziamento è da prendere come base di calcolo e include unicamente le voci non legate alla presenza in servizio e i ratei di tredicesima e quattordicesima.

 L'importo dell'indennità è così ricavato:

  • si individua la retribuzione di riferimento;
  • si stabilisce la fascia di appartenenza e il relativo massimale. Le fasce di appartenenza sono due e il valore della retribuzione e dei massimali vengono rivalutati annualmente;
  • si ricava l'80% della retribuzione. Se l'importo è inferiore al massimale lo si eroga, altrimenti si eroga il massimale.

L'importo ricavato spetta al 100% per i primi 12 mesi, ridotto del 5,84%. Successivamente spetta l'80% dell'importo corrisposto nei primi 12 mesi ma senza la riduzione del 5,84% per i periodi successivi.

L'indennità è pagata con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale o allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Nel caso di prestazioni con importo netto superiore a 1.000 euro le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti per cassa (tramite assegno postale). La somma può essere ricevuta anche con accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale, su INPS card o su carte di pagamento dotate di IBAN, nominativi e intestati al legittimo beneficiario. Per l'accredito su conto corrente bancario o postale la domanda deve specificare le coordinate bancarie.

Decadenza

L'indennità di mobilità è sospesa nei casi di mancato superamento del periodo di prova in seguito a rioccupazione a tempo indeterminato (per un massimo di 2 volte) e di riassunzione a tempo indeterminato e licenziamento entro i 12 mesi. In questi casi si determina una riammissione nella mobilità e la reiscrizione nella lista di mobilità e i lavoratori mantengono il diritto alla parte residua dell'indennità di mobilità.

Se si usufruisce del congedo di maternità e paternità durante la percezione dell'indennità di mobilità, quest'ultima viene sospesa. Anche in questo caso i lavoratori al termine del congedo hanno diritto alla parte residua del trattamento di mobilità.

In caso di rioccupazione a tempo determinato o parziale la prestazione è sospesa ma rimane l'iscrizione in lista. La rioccupazione deve essere comunicata dal lavoratore alla struttura INPS territorialmente competente entro 5 giorni, pena la decadenza. Le giornate di lavoro prestate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata del trattamento di mobilità, fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento. Si produce quindi lo slittamento della data di fine prestazione che comunque non può essere superiore alla durata della prestazione inizialmente prevista.

L'indennità di mobilità cessa quando i lavoratori hanno beneficiato della durata massima della prestazione stabilita dall'articolo 7 della legge 223/1991.

I lavoratori sono poi cancellati dalle liste di mobilità e perdono il diritto alla relativa indennità ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 6, della legge 223/1991, quando: 

  • rifiutano di essere avviati a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione oppure non lo frequentano regolarmente;
  • non accettano un'offerta di lavoro professionalmente equivalente o che presenta omogeneità anche intercategoriale, nonostante sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 10% rispetto a quello delle mansioni di provenienza e rispettoso dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
  • non accettano, in mancanza di un lavoro con le caratteristiche del punto precedente, di essere impiegati in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 223/1991;
  • hanno comunicato dopo cinque giorni alla competente sede dell'INPS di svolgere lavoro subordinato a tempo parziale o determinato (circolare INPS 23 gennaio 1997 n. 16);
  • hanno percepito l'indennità in un'unica soluzione;
  • sono stati assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato e in tutti i casi di perdita dello stato di disoccupazione;
  • sono diventati titolari di trattamenti pensionistici diretti.

Domanda

Requisiti

L’indennità di mobilità richiede un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno sei di effettivo lavoro. Per anzianità aziendale si intende l’anzianità di servizio maturata presso l’azienda che procede al licenziamento.

L’indennità può essere richiesta dai lavoratori assunti a tempo indeterminato, licenziati e collocati in mobilità dall’azienda, alla fine del periodo di Cassa Integrazione Straordinaria (articolo 4, comma 1, legge 223/91) per impossibilità di reimpiego dei lavoratori sospesi o per riduzione di personale, a seguito di trasformazione, ristrutturazione e cessazione di attività (cosiddetto "licenziamento collettivo") di aziende che occupano più di 15 dipendenti, solo se destinatarie di mobilità (articolo 24, legge 223/91).

Tali lavoratori devono essere stati dipendenti da:

  • imprese industriali (con esclusione di quelle edili) che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
  • imprese commerciali che hanno impiegato mediamente oltre 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
  • cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità e che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
  • imprese artigiane dell'indotto solo se l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
  • agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
  • imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
  • imprese di trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti (dal 1° gennaio 2013);
  • imprese del sistema aereoportuale a prescindere dal numero di dipendenti (dal 1° gennaio 2013).

Il trattamento di mobilità è incompatibile con la riassunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

È inoltre incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione stessa, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e con i trattamenti anticipati di:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione di anzianità;
  • pensione di inabilità;
  • pensione di invalidità;
  • assegno ordinario di invalidità.

Il lavoratore titolare della pensione di invalidità e dell’assegno ordinario di invalidità può eventualmente preferire l’indennità di mobilità. Nel caso di opzione per l’indennità di mobilità i trattamenti pensionistici restano sospesi.

Se i lavoratori diventano titolari di assegno ordinario di invalidità dopo la data di iscrizione nelle liste di mobilità potranno esercitare la facoltà di opzione a favore dell’indennità entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità.

L’indennità di mobilità è compatibile con:

  • il lavoro autonomo entro determinati limiti di reddito;
  • l’indennità e i gettoni di presenza percepiti dai lavoratori che rivestono cariche pubbliche elettive o non elettive di organi esecutivi degli enti locali (comuni e province), delle regioni e cariche sindacali;
  • i trattamenti pensionistici indiretti e assegno di invalidità civile:
    • pensione ai superstiti;
    • pensione di reversibilità;
    • pensione di guerra;
    • pensione facoltativa;
    • rendite vitalizie da infortunio;
    • pensione a carico di stati esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale;
    • pensione a carico dell’assicurazione di un altro stato membro dell’Unione europea;
    • pensione privilegiata per infermità contratta durante il servizio militare obbligatorio conferita a titolo risarcitorio in assenza di un rapporto di impiego o di servizio continuativo;
    • pensione di invalidità civile;
  • la partecipazione a corsi di formazione.

Per quanto riguarda il lavoro autonomo (libera professione, commercio, artigianato, piccoli imprenditori, collaborazioni coordinate e continuative e a progetto) la prestazione è compatibile quando i redditi che ne derivano non comportano la perdita dello stato di disoccupazione. I redditi, secondo l’attuale normativa in materia di imposte sui redditi, sono quantificati in 4.800 euro nell’anno solare per l’attività di lavoro autonomo e 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative. In caso di superamento del limite avverrà la cancellazione dalle liste di mobilità e la decadenza per perdita dello stato di disoccupazione dall’inizio dell’attività lavorativa.

Nei casi di compatibilità con il lavoro autonomo e con l’indennità e i gettoni di presenza percepiti dai lavoratori che rivestono cariche pubbliche elettive o non elettive di organi esecutivi degli enti locali (comuni e province) e delle regioni, e cariche sindacali, la remunerazione può cumularsi con l’indennità di mobilità entro un limite utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione prevista al momento della messa in mobilità.

Nei casi di compatibilità con i trattamenti pensionistici indiretti, con gli assegni di invalidità civile e la partecipazione a corsi di formazione, la remunerazione è totalmente cumulabile.

Quando fare domanda

La domanda deve essere presentata, pena la decadenza, entro 68 giorni dalla data del licenziamento. Lo stesso termine di presentazione è previsto anche quando il lavoratore percepisce l’indennità di mancato preavviso. I 68 giorni decorrono in questo caso dal termine del preavviso.

Il lavoratore che al momento del licenziamento si trova in stato di malattia può presentare la domanda di indennità di mobilità entro 60 giorni dal termine del periodo di malattia. Se l’evento di malattia interviene entro otto giorni dal licenziamento, il lavoratore può presentare la domanda di indennità entro 60 giorni dalla fine del periodo di malattia.

La lavoratrice che si trova in congedo di maternità al momento del licenziamento può presentare la domanda di indennità di mobilità entro 60 giorni dal termine del congedo. Se il congedo di maternità interviene entro otto giorni dal licenziamento, la lavoratrice può presentare la domanda di indennità entro 60 giorni dalla fine del congedo.

Come fare domanda

La domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 150/2015 la domanda equivale a dichiarazione di immediata disponibilità ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL per l’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.