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Artisti, musicisti, scrittori e lavoratori dello spettacolo
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 1 agosto 2025
Cos'è
Dal 1° giugno 2013 era in vigore la nuova procedura per la gestione dei ricorsi amministrativi in materia di entrate contributive inerenti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti (FPSP).
L’articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 36/2021, come esplicitato con circolare 88/2023, ha previsto che il Fondo Pensione Sportivi Professionisti, gestito dall'INPS, assumesse la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.
Attualmente la materia è disciplinata dal nuovo Regolamento in materia di ricorsi amministrativi, emanato con la circolare INPS 17 maggio 2023, n. 48.
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai lavoratori dello spettacolo e agli sportivi professionisti.
Come funziona
Con riferimento alla circolare 18 febbraio 2013, n. 29, è possibile presentare ricorso in unica istanza al Presidente dell'INPS, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dei suddetti provvedimenti.
I ricorsi devono essere presentati online, tramite la procedura RiOL ("Ricorsi On Line"), sulla base delle istruzioni contenute nella circolare INPS 10 febbraio 2011, n. 32.
I ricorsi amministrativi dovranno essere presentati al polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (il cosiddetto "Polo PALS") territorialmente competente, in relazione alla sede legale del soggetto contribuente, il quale, una volta effettuate le attività propedeutiche alla definizione dell'istruttoria, li inoltrerà per ulteriori adempimenti alla Direzione regionale di riferimento.
La tabella seguente riporta gli ambiti di competenza territoriale dei Poli PALS e delle Direzioni regionali.
Ambito territoriale | Polo PALS competente | Direzione regionale |
---|---|---|
Sardegna | Cagliari | Sardegna |
Sicilia (prov. PA, AG, CL, TP) | Palermo | Sicilia |
Sicilia (prov. CT, EN, ME, RG, SR) - Calabria (prov. RC) | Catania | Sicilia |
Calabria (prov. CZ, CS, KR, VV) – Campania - Molise | Napoli | Campania |
Puglia - Basilicata | Bari | Puglia |
Lazio – Umbria – Marche - Abruzzo | Roma | Lazio |
Toscana | Firenze | Toscana |
Emilia Romagna | Bologna | Emilia Romagna |
Liguria | Genova | Liguria |
Lombardia | Milano | Lombardia |
Piemonte - Valle d'Aosta | Torino | Piemonte |
Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Veneto | Venezia | Veneto |
Il Polo PALS che ha ricevuto il ricorso, compila la scheda istruttoria e la trasmette, congiuntamente al ricorso, alla Direzione regionale competente.
La Direzione regionale, esaminato il ricorso, predispone la relazione e lo schema di deliberazione e sottopone il ricorso alla decisione del Direttore Regionale.
Infatti, il vigente Regolamento in materia di ricorsi amministrativi, emanato con la circolare INPS 17 maggio 2023, n. 48, ha apportato modifiche alla previgente competenza decisionale in carico al Presidente INPS e prevede, all’art. 1 comma 3, quanto segue:
«Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, ove compatibili, anche ai ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti, che vanno presentati al Direttore regionale competente».
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.