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Datori di lavoro domestico
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026
Cos'è
È un servizio per la richiesta di dilazione dei debiti contributivi e delle sanzioni dei datori di lavoro domestico ancora in fase amministrativa.
Per il debito da rateizzare:
- il datore di lavoro domestico non deve aver ricevuto altri avvisi di addebito a suo carico;
- non deve essere stato attivato il recupero dagli agenti della riscossione o dagli uffici legali dell’INPS.
A chi è rivolto
Si rivolge al datore di lavoro domestico che ha maturato debiti nei confronti della Gestione dei lavoratori domestici.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
Il piano di ammortamento si intende accettato dopo il pagamento della prima rata entro il termine comunicato.
La dilazione ordinaria (o prima dilazione) può essere concessa:
- fino a 36 rate mensili per importi fino a 500.000 euro;
- fino a 60 rate mensili per importi superiori a 500.000 euro.
Il presupposto per la concessione della dilazione è la dichiarazione da parte del datore di lavoro (all’interno dell’apposito modulo) del ricorrere di una delle seguenti situazioni:
- di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria comprovata dal ritardo nel pagamento di contributi dovuti;
- che le esposizioni debitorie derivano da situazioni contingenti ed eccezionali ovvero sono state rilevate dall’INPS a seguito di verifiche d’ufficio o ispettive.
In caso di perdurante difficoltà o di reiterarsi di situazioni contingenti ed eccezionali, l’INPS può autorizzare una seconda dilazione, che consente di regolarizzare:
- le partite debitorie di cui si sia avuta conoscenza successivamente all’emissione del piano di ammortamento già accordato, maturate precedentemente o successivamente alla data di presentazione della domanda di dilazione in corso;
- la contribuzione corrente maturata successivamente alla data di presentazione della domanda di dilazione in corso.
La seconda dilazione non può essere concessa in presenza di provvedimenti di revoca di dilazione adottati dall’INPS nei sei mesi precedenti alla data della domanda.
DECADENZA
Prima di presentare la domanda, l’intero debito da rateizzare deve essere definito con la struttura INPS che gestisce la posizione contributiva, utilizzando i canali di comunicazione disponibili per il contribuente o per l’intermediario.
La domanda di rateazione deve comprendere i debiti:
- denunciati dal contribuente;
- accertati alla data di presentazione dell’istanza;
- che riguardano tutti i rapporti di lavoro domestico intestati allo stesso datore di lavoro per i quali non sia stato effettuato il versamento con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
In caso contrario, la domanda sarà respinta.
Il contribuente può proporre una nuova richiesta, completa di tutta l’esposizione debitoria denunciata e/o accertata alla data della sua presentazione.
Domanda
REQUISITI
La domanda comporta la rinuncia:
- a tutte le eccezioni che possano influire sull’esistenza e sull’azionabilità del credito;
- agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
Gli obblighi del contribuente sono:
- seguire il piano di ammortamento, versando:
- o la prima delle rate accordate;
- o le rate scadute;
- o le successive rate uguali e consecutive (per numerazione e importo);
- la correntezza nell’adempimento (regolarità contributiva) della contribuzione trimestrale a partire dalla data di presentazione della domanda.
Il requisito della correntezza può essere mantenuto presentando la domanda per accedere ad un piano di rientro telematico, prima che scattino le ordinarie attività di recupero del credito.
Il piano riguarda la possibilità di pagare l’importo di un singolo trimestre contributivo suddividendolo in un massimo di quattro quote mensili, con un importo minimo di 50 euro ciascuna..
QUANDO FARE DOMANDA
Il contribuente deve presentare una domanda di rateazione unica per tutti i rapporti di lavoro domestico che presentano inadempienze.
Non sono inclusi i debiti emersi nel corso di una precedente dilazione.
La rateazione comporta l’applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda.
COME FARE DOMANDA
La domanda di dilazione può essere presentata online, con le seguenti modalità:
- cliccando sul tasto “Utilizza il servizio”, accedendo a Portale aziende, consulenti e associazioni di categoria. Una volta effettuato l’accesso cliccare su ”Cassetto previdenziale contribuente”; nel menu di sinistra, selezionare “Contatti” e successivamente “Smart task”. A questo punto è possibile presentare la domanda selezionando “Domanda di Dilazione”;
- compilando il modulo SC80 e inviandolo tramite PEC all’indirizzo della sede competente o recandosi direttamente presso l’ufficio INPS competente.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.
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