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Associazioni di categoria e sindacati- Aziende agricole- Intermediari e consulenti
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 6 dicembre 2021
Cos'è
I piccoli coloni sono coloro che stipulano con un soggetto concedente un contratto di natura associativa al fine di prestare il proprio lavoro, per un numero di giornate inferiori alle 120, per la coltivazione di un fondo e/o l'allevamento di bestiame.
I compartecipanti familiari sono quei soggetti che, in virtù di patti contrattuali, si impegnano ad apportare nella compartecipazione il lavoro di parte o di tutto il nucleo familiare, sino alla concorrenza della necessità di manodopera del fondo coltivato.
A chi è rivolto
Ai lavoratori associati dell’agricoltura piccoli coloni e ai compartecipanti familiari (PC/CF).
Come funziona
L'accertamento delle giornate dei compartecipanti familiari e piccoli coloni, sia al fine del versamento della contribuzione dovuta sia al fine della costituzione e aggiornamento della posizione assicurativa, avviene dietro presentazione della domanda che può essere di:
- costituzione del rapporto. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla stipula del contratto, debitamente firmata dal concedente e dal concessionario. Se il concedente omette di presentare la dichiarazione, la stessa può essere presentata dal concessionario entro 60 giorni dall'inizio di ciascun anno;
- prosecuzione del rapporto. La domanda deve essere presentata entro il 30 gennaio di ciascun anno;
- variazione/cessazione. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla modifica dei dati dichiarati in precedenza.
Domanda
L’invio della domanda di costituzione, prosecuzione, variazione e cessazione dei rapporti di piccola colonia e compartecipazione familiare avviene online utilizzando il modello ACC. 1 PC/CF.
Il modello deve contenere i dati aziendali e colturali utili al calcolo del fabbisogno lavorativo in base al quale verrà liquidata la contribuzione.
Ai fini previdenziali e contributivi, il calcolo delle giornate prestate dai compartecipanti familiari e piccoli coloni, si effettua applicando i valori medi d'impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame desumibili dalla tabella provinciale di ettaro-coltura, ovvero i valori medi d'impiego di cui all'art. 9 quinquies, co. 15 della legge 28 novembre 1996, n. 608.
Alla dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione:
- contratto di compartecipazione o di piccola colonia in copia autenticata ovvero stipulato con l'assistenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro agricoli;
- certificati catastali dei terreni ceduti in concessione;
- stati di famiglia del concedente e del concessionario.
L'adempimento probatorio è solitamente sufficiente per la definizione della pratica.
I piccoli coloni e i compartecipanti familiari sono iscritti, al pari degli operai agricoli dipendenti, negli elenchi nominativi annuali.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.