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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 17 dicembre 2025
Cos'è
I periodi di congedo di maternità (astensione obbligatoria) avvenuti fuori dal rapporto di lavoro sono riconosciuti come utili ai fini pensionistici anche per le iscritte alle Gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici (art. 25, c. 2, T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con il d.lgs. 151/2001).
A chi è rivolto
Il beneficio:
- spetta principalmente alle madri lavoratrici per i periodi di congedo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro iscritte alle Gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici;
- può essere riconosciuto, nei casi previsti dalla legge, anche al padre lavoratore.
Come funziona
QUANTO SPETTA
L’accredito figurativo è pari a cinque mesi e un giorno ovvero:
- due mesi prima del parto;
- tre mesi successivi al parto.
Domanda
REQUISITI
Per ottenere l’accredito figurativo è necessario:
- essere in servizio al momento della domanda;
- avere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
Dal 1° maggio 2010 i cinque anni possono essere completati anche con periodi assicurativi maturati in altri Paesi, se certificati:
- Stati UE, Svizzera e Paesi SEE, rispettando il minimo di 52 settimane richiesto per la totalizzazione;
- Paesi extracomunitari convenzionati tramite i formulari previsti dalle relative convenzioni.
Per i lavoratori cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010, la domanda può essere presentata anche se non si è più in costanza di rapporto di lavoro.
Il periodo per cui si chiede l’accredito non deve essere già coperto da altra contribuzione.
COME FARE DOMANDA
La domanda di accredito figurativo può essere presentata:
- online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato;
- in alternativa, è possibile rivolgersi a:
- Contact Center Multicanale al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Avvertenze
Questa scheda ha solo valore informativo e non costituisce fonte di diritto.
Non deve essere utilizzata come base per decisioni di carattere lavorativo o previdenziale.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.
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