it

Ti trovi in

Indennità di congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti

Il servizio permette di presentare la domanda di indennità per congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti che non sono disoccupati o sospesi, lavoratori domestici o lavoratori a domicilio.
Rivolto a:
Categorie
Genitori- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2026

Cos'è

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali. 

A chi è rivolto

Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti (anche naviganti marittimi già iscritti IPSEMA).

L'indennità di congedo non spetta a:

  • genitori con rapporto di lavoro cessato o sospeso;
  • genitori lavoratori domestici;
  • genitori lavoratori a domicilio.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Il congedo parentale spetta ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 14 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente. 

Nell'ambito dei suddetti limiti complessivi, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo — continuativo o frazionato — di massimo sei mesi;
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo — continuativo o frazionato — di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
  • al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi. L’articolo 32, comma 1, lettera c), del d.lgs. 151/2001 precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio (circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122).        

Consulta lo schema dei periodi di congedo parentale (pdf 99KB)

Se il rapporto di lavoro cessa all'inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.

Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità descritte sopra, entro i primi 14 anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento, e non oltre il compimento della sua maggiore età.

In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.

Il congedo parentale può essere fruito anche in modalità oraria:

  • frazioni di ora (art. 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151): la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale è possibile solo se la contrattazione collettiva di settore — anche di livello aziendale — disciplina specificatamente le modalità di fruizione del congedo su base oraria, i relativi criteri di calcolo e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
  • Mezza giornata (art. 32, comma 1-ter, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151): i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione specifica (di cui al precedente punto), possono fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale.

QUANTO SPETTA

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:

  • un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera (di cui tre mesi indennizzabili all'80%), calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo, entro i 14 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui:
    • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il quattordicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
    • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al quattordicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
    • a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
    • al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;
  • per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.

Consulta lo schema di ripartizione dei periodi di congedo indennizzabili (pdf 162KB)

Elevazione dell’indennità dal 30% all’80%

Durante la fruizione dei tre mesi non trasferibili all’altro genitore, la coppia di genitori può chiedere l’indennità maggiorata all’80% della retribuzione media globale giornaliera per un totale di tre mesi, alle seguenti condizioni:

  1. per un mese, da fruire in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo di essi, a condizione che:
    • i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2023;
    • il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di affidamento/adozione;
    • il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022. In caso di nascita del figlio, o di ingresso in famiglia per adozione/affidamento, a partire dal 1° gennaio 2023, l'indennità maggiorata di un mese può essere riconosciuta a prescindere dalla fine del congedo di maternità o di paternità.
  2. per un ulteriore mese, da fruire in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo di essi, a condizione che:
    • i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2024;
    • il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di affidamento/adozione;
    • il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023. In caso di nascita del figlio, o di ingresso in famiglia per adozione/affidamento, a partire dal 1° gennaio 2024, l'indennità maggiorata per due mesi può essere riconosciuta a prescindere dalla fine del congedo di maternità o di paternità.
  3. per un ulteriore mese, da fruire in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo di essi, a condizione che:
    • i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2025;
    • il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione;
    • il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2024. In caso di nascita del figlio, o di ingresso in famiglia per adozione/affidamento, a partire dal 1° gennaio 2025, l'indennità maggiorata per tre mesi può essere riconosciuta a prescindere dalla fine del congedo di maternità o di paternità.

N.B. Le leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025 non aggiungono ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, ma dispongono l’aumento dell’indennità dal 30% all’80%, per un periodo massimo di coppia di tre mesi. L’indennità maggiorata è riconoscibile solo nell’ambito dei sei mesi (tre per ogni genitore) non trasferibili all’altro genitore.

I mesi indennizzati all’80% della retribuzione spettano anche al genitore solo

Consulta lo schema di ripartizione dei mesi di congedo parentale indennizzabili all’80% (pdf 216KB)

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122 e la circolare INPS 16 maggio 2023, n. 45 e la circolare INPS 18 aprile 2024, n. 57 e la circolare INPS 26 maggio 2025, n. 95.

Domanda

REQUISITI

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in corso.

Le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato possono fare richiesta di congedo parentale, se hanno prestato 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente l'evento, che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell'anno successivo. 

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda va inoltrata prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l'indennità è anticipata dal datore di lavoro.

È previsto il pagamento diretto da parte dell'INPS per gli operai agricoli e per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato.

Per le lavoratrici e lavoratori naviganti marittimi già iscritti IPSEMA, dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento indennità con il conguaglio CA2G circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173) la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori, determinata sulla base della residenza dell'assicurato.

Per le lavoratrici e lavoratori ex IPSEMA, dipendenti da datori di lavoro che non scelgono il pagamento indennità con il conguaglio CA2G, la competenza territoriale è determinata per strutture territoriali “polo” su base regionale (circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173).

COME FARE DOMANDA

Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo parentale online all'INPS attraverso il servizio “Domande di maternità e paternità”. 

Cliccando su “Utilizza il servizio”, nella presente pagina, è possibile selezionare:

  • Domande di maternità e paternità”: nuovo servizio di presentazione delle domande di congedo parentale per i cittadini e i patronatiIn questa sezione è possibile verificare lo stato dei Contatori del congedo parentale attraverso la card “Consulta Contatori congedo parentale”;
  • "Portale patronati”: sezione riservata agli enti di patronato per consultazione domande presentate prima della pubblicazione nel nuovo servizio “Domande di maternità e paternità”;
  • Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”: sezione riservata ai cittadini per consultazione domande presentate prima della pubblicazione nel nuovo servizio “Domande di maternità e paternità”.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale permette di selezionare il congedo parentale (anche frazionato a giorni o ore) con indennità maggiorata. Per la maggior parte dei lavoratori il pagamento è anticipato dal datore di lavoro per conto dell’Istituto.

Nella domanda telematica di congedo parentale per i lavoratori dipendenti è prevista la possibilità di scegliere la fruizione giornaliera oppure oraria.

Se è richiesta la fruizione oraria, è necessario specificare se la fruizione è:

  • a ‘mezze giornate’ (in assenza di contrattazione collettiva);
  • oppure frazioni di ore (con contrattazione collettiva).

Nel primo caso è necessario indicare nel campo “inizio e fine congedo” l’arco temporale all’interno del quale voler fruire delle mezze giornate di congedo parentale, mentre nel campo “giorni congedo parentale” vanno inserite le mezze giornate richieste (si può inserire il valore minimo di 0,5, che corrisponde ad una mezza giornata, oppure i valori multipli di 0,5 per indicare un numero maggiore di mezze giornate).         

Nel caso di presenza di contrattazione collettiva, è necessario indicare:

  • nel campo “inizio e fine congedo”, l’arco temporale all’interno del quale voler fruire di frazioni di ore di congedo parentale;
  • nel campo “monte ore giornaliero” deve essere inserito il numero di ore equivalente alla singola giornata lavorativa come previsto nel contratto (NB: se il contratto non prevede un monte ore giornaliero specifico per la fruizione del congedo parentale orario, è possibile fruire solo di congedo parentale “a mezze giornate”);
  • nel campo “congedo parentale richiesto” deve essere inserito il numero di ore che si intendono fruire. In base ai dati indicati dall’utente in fase di domanda, la procedura converte il numero delle ore di congedo parentale richieste in giornate esponendole con un valore decimale.

Non è più necessario richiedere il congedo parentale orario a giornate intere.

Le lavoratrici e i lavoratori naviganti marittimi già iscritti IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G, possono presentare la domanda di congedo parentale online all'INPS nelle modalità sopra riportate. La domanda è, invece, cartacea per le lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA, dipendenti da datori di lavoro che rinunciano al pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G e la competenza territoriale dipende dalle istruzioni operative fornite con circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

Documenti