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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 10 agosto 2026
Cos'è
Il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è un ammortizzatore sociale, concesso dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ed erogato dall’INPS, che sostituisce o integra la retribuzione dei lavoratori sospesi o a orario ridotto dipendenti di aziende in crisi, ovvero interessate da processi di riorganizzazione aziendale, anche per transizione occupazionale, o che abbiano stipulato contratti di solidarietà.
A chi è rivolto
È rivolto ai lavoratori subordinati con almeno 30 giorni di anzianità di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda, presso l'unità produttiva per cui si richiede il trattamento.
Sono compresi gli apprendisti con qualsiasi tipologia di contratto e i lavoratori a domicilio. Sono invece esclusi dal trattamento i dirigenti.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una di queste causali:
- riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;
- crisi aziendale;
- contratti di solidarietà.
La durata massima, per ciascuna unità produttiva, è:
- 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la riorganizzazione aziendale;
- 12 mesi, anche continuativi, per la crisi aziendale. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia trascorso un periodo pari a due terzi di quello della precedente;
- 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per i contratti di solidarietà; tale periodo può raggiungere complessivamente anche i 36 mesi, in quanto, la durata dei trattamenti per contratto di solidarietà viene computata in misura pari alla metà, per la parte non eccedente i 24 mesi, e per intero per la parte eccedente (art. 22, comma 5, d. lgs. 148/2015).
Esiste, inoltre, un limite massimo complessivo (art. 4, d. lgs.148/2015) in base al quale, per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatta salva la possibilità, come detto sopra, di raggiungere i 36 mesi di trattamento.
Il limite sale a 30 mesi per le imprese del settore edile e per quelle che svolgono attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei.
QUANTO SPETTA
Al lavoratore spetta un'indennità pari all'80% della retribuzione che avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.
L'importo del trattamento è soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e non può superare gli importi massimi mensili rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di 12 mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.
Dal 1° gennaio 2022, per effetto della riforma attuata con la legge di bilancio 234/2021 è stato stabilito il superamento dei due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale – il più alto - annualmente rivalutato nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
Il limite, dal 1° gennaio 2026, è pari a 1.423,69 euro e 1.340,56 euro, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al 5,84%.
DECADENZA
Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza, lo svolgimento di attività lavorativa, subordinata o autonoma, non comporta la perdita del diritto all’integrazione salariale, ma solo una riduzione dell'integrazione salariale stessa in proporzione ai proventi dell’altra attività lavorativa.
Il lavoratore decade dal diritto se non comunica preventivamente alla sede INPS competente l’inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa avvenuto durante il trattamento. Valgono a questo fine le comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro (circolare INPS 6 maggio 2014, n. 57) che siano state effettuate in maniera preventiva.
L’onere della comunicazione da parte del lavoratore può essere assolto attraverso il servizio “Comunicazione di Rioccupazione Omnia IS-Com” accessibile tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS), cliccando su “Utilizza il servizio”, all’interno del quale devono essere indicati gli elementi informativi inerenti al nuovo rapporto di lavoro, in particolare, il reddito presunto derivante dallo stesso (messaggio 27 dicembre 2023, n. 4672).
Il pagamento dell’integrazione salariale è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
A pena di decadenza, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine della concessione, o dalla data del provvedimento di concessione se successivo (art. 7, c. 3, d. lgs. 148/2015).
La legge di Bilancio 2022, attraverso l’inserimento, all’art. 7 del d. lgs.148/2015, del comma 5 bis, introduce termini decadenziali anche nelle ipotesi di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS in favore dei lavoratori. In particolare, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Domanda
REQUISITI
Dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro che non sono tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterale, di cui agli artt. 26, 27 e 40 del d. lgs 148/2015, che, nel semestre di riferimento, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti. Rientrano, inoltre, nella disciplina della CIGS, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, le imprese del trasporto aereo, del sistema e della gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché i partiti e movimenti politici, incluse le loro articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’art. 4, c. 2, del d.l. 149/2013 convertito nella l. 13/2014.
COME FARE DOMANDA
La domanda va presentata in via telematica tramite l’applicativo “CIGSonline” al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento. La stessa deve essere corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, del programma di intervento, della scheda relativa alla causale invocata e della copia del verbale di esame congiunto.
La concessione del trattamento avviene con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’impresa.
A seguito dell’adozione del decreto ministeriale di concessione della CIGS, l’azienda presenta in via telematica all’INPS la domanda per il rilascio dell’autorizzazione ai fini del conguaglio della prestazione medesima anticipata ai lavoratori, ovvero, ove previsto dal decreto, per il pagamento diretto ai lavoratori.
Tempi di lavorazione per il rilascio dell’autorizzazione da parte delle sedi INPS territorialmente competenti
Il termine ordinario per il rilascio dell’autorizzazione è fissato in 45 giorni dal Regolamento adottato dall’Istituto con deliberazione n. 111 del 2020.
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