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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 10 agosto 2026
Cos'è
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l'industria e l'edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori la cui attività è sospesa o ridotta per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, comprese le intemperie stagionali e le situazioni temporanee di mercato.
A chi è rivolto
È rivolto ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipologia di contratto e i lavoratori a domicilio che possiedano almeno 30 giorni di anzianità di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento. L’anzianità non è richiesta nei casi di ricorso alla CIGO per gli eventi oggettivamente non evitabili.
Sono esclusi i dirigenti (art. 1, c. 1, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148).
Le causali per cui si può chiedere la CIGO sono (d. m. 95442/2016):
- mancanza di lavoro o commesse e crisi di mercato;
- fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
- mancanza di materie prime o componenti;
- eventi meteo;
- sciopero di un reparto o di un'altra impresa;
- incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità; sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
- guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria.
L'intervento ordinario può essere concesso anche nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell'orario per contratto di solidarietà, purché riguardi lavoratori distinti e non duri più di tre mesi, fatta salva l’ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili.
La CIGO e la CIGS possono coesistere nello stesso periodo e nella stessa unità produttiva, purché i lavoratori interessati ai due trattamenti siano diversi e individuati con specifici elenchi nominativi. La diversità deve sussistere dall'inizio e per tutto il periodo di concomitanza.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
La CIGO è corrisposta fino a un massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane (art. 12, c. 1-4, d. lgs. 148/2015) in un biennio mobile.
Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive, una nuova domanda per la medesima unità produttiva può essere presentata solo dopo 52 settimane di normale attività lavorativa. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente le 52 settimane in un biennio mobile.
Questo limite non trova applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, d. lgs 148/2015, lettere m), n), e o) ossia dai datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni.
Quanto sopra comporta che i datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO ai sensi dell’art. 10, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l) del citato d. lgs. 148/2015, per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), fruiscono della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi ai fini del rispetto dei limiti massimi di durata di 52 settimane nel biennio fissato all’art. 12, commi 2 e 3, d. lgs. 148/2015.
Nei limiti di durata, come sopra definiti, non possono essere autorizzate ore di integrazione eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale (art. 12, c. 5, d. lgs. 148/2015).
Per ciascuna unità produttiva, i trattamenti di CIGO e CIGS non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi (art. 4, c. 1, d. lgs. 148/2015). Il limite sale a 30 mesi (art. 4, c. 2) per le imprese:
- industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- industriali che esercitano l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo;
- artigiane che svolgono attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, escluse quelle che lavorano in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall'attività di escavazione.
Ai fini del calcolo della durata massima complessiva (art. 4, comma 1, del d.lgs. 148/2015), la durata dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per la causale di contratto di solidarietà viene calcolata per metà riguardo la parte non eccedente i 24 mesi e per intero riguardo la parte eccedente (art. 22, c. 5, d.lgs. 148/2015).
La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 ottobre 2015, n. 24 ha confermato, ai fini del calcolo per il computo del trattamento di integrazione salariale ordinario, l'applicazione della circolare INPS 20 aprile 2009 n. 58, che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giornate.
QUANTO SPETTA
Il trattamento è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate, tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Si calcola sull'orario di ciascuna settimana, indipendentemente dal periodo di paga.
L'importo non può superare i massimali mensili stabiliti ogni anno con apposita circolare, rapportati alle ore autorizzate e per un massimo di 12 mensilità, compresi i ratei di mensilità aggiuntive.
Dal 1° gennaio 2022, per effetto della riforma attuata con la legge di bilancio 234/2021 è stato stabilito il superamento dei due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale – il più alto – annualmente rivalutato nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
Questo importo massimo mensile, dal 1° gennaio 2026, è pari a 1.423,69 euro e 1.340,56 euro, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al 5,84%.
L’importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, c. 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
L'integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportano retribuzione. Ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta l'assegno per il nucleo familiare, alle stesse condizioni dei lavoratori a orario normale (art. 2, d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla l. 13 maggio 1988, n. 153), fermo restando quanto previsto dal d.l. 79/2021, convertito nella l. 112/2021 e dalle successive modifiche introdotte dalla l. 197/2022.
Modalità di calcolo per casi particolari
Per i lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l'integrazione si calcola ragguagliando a ore la retribuzione fissa goduta rispetto all'orario normalmente praticato.
Le indennità accessorie corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa si computano secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennità stesse, ragguagliando a ore la misura delle indennità in rapporto a un orario di otto ore.
Per i lavoratori a cottimo o retribuiti con premi di produzione, interessenze e simili, l'integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l’integrazione è dovuta.
Come avviene il pagamento
Il pagamento della CIGO è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
L’importo delle integrazioni è rimborsato dall’INPS all’impresa o da quest’ultima o conguagliato fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
Il conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori deve essere effettuato dall’azienda, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso, alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su richiesta di quest’ultima, la sede dell’INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto.
In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Contributi a carico delle imprese
Le imprese a cui si applica la disciplina della CIGO versano un contributo ordinario (art. 13, d. lgs. 148/2015), variabile in base alla manodopera occupata:
- 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i dipendenti delle imprese industriali fino a 50 dipendenti;
- 2% per i dipendenti delle imprese industriali oltre i 50 dipendenti;
- 4,70% per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
- 3,30% per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapideo;
- 1,70% per impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapideo fino a 50 dipendenti;
- 2% per impiegati e quadri delle stesse imprese oltre i 50 dipendenti.
Il limite dei dipendenti si determina dal 1° gennaio di ogni anno, sul numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa. Per le imprese costituite nel corso dell'anno si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività. Nel calcolo rientrano tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
Le imprese che presentano domanda versano anche un contributo addizionale (art. 5, d. lgs. 148/2015), pari al:
- 9% della retribuzione globale non corrisposta, per i periodi di integrazione fino a 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre le 52 e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre le 104 settimane, in un quinquennio mobile.
Il contributo addizionale non è dovuto per gli eventi oggettivamente non evitabili.
DECADENZA
Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza, lo svolgimento di attività lavorativa, subordinata o autonoma, non comporta la perdita del diritto all’integrazione salariale, ma solo una riduzione dell'integrazione salariale stessa in proporzione ai proventi dell’altra attività lavorativa.
Il lavoratore decade dal diritto se non comunica preventivamente alla sede INPS competente l’inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa avvenuto durante il trattamento. Valgono a questo fine le comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro (circolare INPS 6 maggio 2014, n. 57) che siano state effettuate in maniera preventiva.
L’onere di comunicazione può essere assolto attraverso il servizio “Comunicazione di Rioccupazione Omnia IS-Com”, accessibile tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS), cliccando su “Utilizza il servizio”, all’interno del quale devono essere indicati gli elementi informativi inerenti al nuovo rapporto di lavoro, in particolare, il reddito presunto derivante dallo stesso (messaggio 27 dicembre 2023, n. 4672).
Per l’accesso alle integrazioni salariali ordinarie, l’impresa deve comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali (aziendali, RSU e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale) le cause, l’entità e la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati (art. 14, commi 1-5, d. lgs. 148/2015). Su richiesta di una delle parti segue un esame congiunto, che deve concludersi entro 25 giorni dalla comunicazione, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
Per gli eventi oggettivamente non evitabili che rendono non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare, anche in data concomitante o successiva a quella di inizio del periodo di sospensione/ riduzione dell’attività lavorativa, alle stesse rappresentanze, la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Se la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro supera le 16 ore settimanali, su richiesta dell'azienda o dei sindacati, da presentarsi entro tre giorni dalla preventiva comunicazione alle OO.SS., si procede a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.
Per le imprese dell'industria e artigianato edile e lapideo, gli obblighi di informazione e consultazione sindacale (art. 14, commi 1-4, d.lgs. 148/2015) si applicano solo alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
Domanda
REQUISITI
I lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per cui si richiede il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda. Questa condizione non è richiesta per le domande relative a eventi oggettivamente non evitabili.
Per il lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante in un appalto, l'anzianità si calcola tenendo conto anche del periodo di impiego nell'attività appaltata.
La CIGO si rivolge ai lavoratori di:
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione di energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro con attività simili a quelle degli operai delle imprese industriali, escluse le cooperative elencate dal DPR 30 aprile 1970, n. 602;
- imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli propri, per i soli dipendenti a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione di film e allo sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all'armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente pubblico;
- imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- imprese industriali che esercitano l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, escluse quelle che lavorano in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall'attività di escavazione.
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda di concessione si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato, indicando la causa della sospensione o riduzione dell'orario, la durata presumibile, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
La domanda deve essere presentata entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività. Per gli eventi oggettivamente non evitabili, la domanda può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento (art. 2, c. 1, lettera a, d. lgs. 24 settembre 2016, n. 185, che ha modificato l'art. 15, c. 2, d. lgs. 148/2015).
In caso di presentazione tardiva, il trattamento non può riguardare periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Dal 2 maggio 2024 la presentazione delle domande di CIGO è possibile solo attraverso la nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali “OMNIA IS”, realizzata dall’Istituto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La piattaforma è raggiungibile dal pulsante “Utilizza il servizio” presente in questa pagina.
Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0), viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da qui si deve accedere alla procedura “OMNIA integrazioni salariali”, cliccando in alto a destra su “Crea domanda”, seguire l’iter di compilazione, inserendo la matricola aziendale, e selezionare la prestazione di integrazione salariale ordinaria.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è fissato in 75 giorni dal Regolamento adottato dall’Istituto con deliberazione n. 111 del 2020.
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