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Pubblicazione: 8 agosto 2022 Ultimo aggiornamento: 9 maggio 2023
Cos'è
Il “Bonus ai lavoratori fragili” è un'indennità una tantum di mille euro.
A chi è rivolto
È riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato:
- che hanno diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS;
- che abbiano fruito nel 2021 del trattamento di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020), qualora la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia.
Non spetta, invece:
- ai collaboratori familiari (colf e badanti);
- agli impiegati dell'industria;
- ai quadri (industria e artigianato);
- ai dirigenti;
- ai portieri;
- ai lavoratori autonomi;
- ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
Come funziona
QUANTO SPETTA
L’indennità pari a mille euro può essere corrisposta una sola volta a ciascun soggetto avente diritto, anche nell’ipotesi in cui sussistano i requisiti per differenti categorie di rapporti di lavoro.
Il bonus ai lavoratori fragili è compatibile con altre indennità o prestazioni di disoccupazione o ad altro titolo percepite dal richiedente.
Domanda
REQUISITI
Per avere diritto al bonus, il lavoratore deve possedere i seguenti requisiti relativi al 2021:
- essere stato lavoratore dipendente del settore privato avente diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS;
- aver presentato uno o più certificati di malattia (articolo 26, comma 2, decreto-legge 18/2020, convertito in legge 27/2020), in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) o di certificazione di rischio, derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, rilasciata dai competenti organi medico legali;
- aver superato il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa prevista per il lavoratore che presenta la domanda;
- non aver reso la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.
In sede di presentazione della domanda, il lavoratore è tenuto a dichiarare quanto indicato sopra con autocertificazione (ai sensi degli artt. 48, 73 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).
Nei confronti dei provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di bonus (di cui all’art.1, comma 969, della legge 234/2021) l’interessato può proporre unicamente azione giudiziaria.
QUANDO FARE DOMANDA
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è stato fissato al 30 novembre 2022.
COME FARE DOMANDA
Esclusivamente online dal sito web dell’Istituto attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
- Enti di patronato, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Il pagamento del bonus sarà effettuato tramite accredito su iban intestato o cointestato al richiedente. Nel caso di richiesta di accredito su Iban Area SEPA (extra Italia), il beneficiario è tenuto ad allegare, se non già prodotto all’INPS per precedenti richieste di pagamento, il modulo di identificazione finanziaria MV70, scaricabile dal portale web.