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Assegno per il Nucleo Familiare - Lavoratori ditte cessate e fallite

Domanda di sostegno economico erogato ai nuclei familiari dei lavoratori di ditte cessate e/o fallite. Spetta a lavoratori del settore privato le cui ditte hanno cessato l’attività o risultano fallite. Gli importi sono pubblicati ogni anno dall’Inps.
Rivolto a:
Categorie
Patronati- Disoccupati, inoccupati e lavoratori sospesi
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 28 aprile 2022 Ultimo aggiornamento: 26 aprile 2023

Cos'è

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari dei lavoratori di ditte cessate e/o fallite.

A chi è rivolto

L’ANF spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato le cui ditte hanno cessato la loro attività, o risultano fallite, nel caso in cui per i periodi di attività lavorativa non siano stati corrisposti gli ANF al lavoratore dipendente, a condizione che sussistano i requisiti previsti relativamente alla composizione e al reddito del nucleo.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Il diritto decorre dal primo giorno del mese nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il suo riconoscimento (ad esempio, celebrazione del matrimonio/unione civile, nascita di figli).

Il diritto cessa alla fine del periodo di paga in corso in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio, separazione legale del coniuge/scioglimento unione civile, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

Per i pagamenti autorizzati dall'INPS, la data iniziale dell'erogazione e quella di scadenza sono indicate nell'autorizzazione.

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi precedenti, gli arretrati spettanti vengono corrisposti per periodi compresi nei cinque anni precedenti, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

QUANTO SPETTA

L’importo dell’Assegno è calcolato in base:

  • alla tipologia del nucleo familiare;
  • al numero dei componenti;
  • al reddito complessivo del nucleo familiare.

Gli importi della prestazione sono pubblicati dall’INPS ogni anno, in tabelle valide dal 1° luglio fino al 30 giugno dell’anno seguente (circolare INPS 30 maggio 2022, n. 65).

Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

Verranno presi in considerazione i redditi sottoposti a IRPEF, al lordo di:

  • detrazioni d'imposta;
  • oneri deducibili;
  • ritenute erariali.

Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Verranno considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Se la richiesta riguarda, quindi, periodi compresi nel primo semestre (da gennaio a giugno) i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima.

Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre (da luglio a dicembre) i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno precedente.

Il reddito di riferimento in caso di convivenza di fatto, (di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, legge 20 maggio 2016, n. 76) con regolare contratto di convivenza (art. 1, co. 50, l. 76/2016), deve essere indicato secondo quanto previsto dalla legge già citata (circolare INPS 5 maggio 2017, n. 84).

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

Il diritto al pagamento dell'ANF va riconosciuto anche qualora il reddito complessivo del nucleo familiare sia uguale a "zero”.

DECADENZA

Il diritto cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il suo riconoscimento.

Domanda

REQUISITI

Di seguito sono elencati i requisiti per le richieste relative ai periodi:

Per le richieste attinenti al periodo fino al 28 febbraio 2022, il nucleo familiare può essere così composto:

  • il richiedente l’Assegno;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • la parte di unione civile ai sensi dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
  • i figli o equiparati di età inferiore a 18 anni;
  • i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
  • i figli maggiorenni inabili che si trovano, per problemi fisici o mentali, nella assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro;
  • i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Per le richieste attinenti ai periodi successivi al 1° marzo 2022, il nucleo familiare può essere così composto:

  • il richiedente l’Assegno;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o la parte di unione civile non sciolta da unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);
  • i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea collaterale del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Se il richiedente è extracomunitario, può includere nel proprio nucleo i familiari:

  • che risiedono in Italia;
  • che non risiedono in Italia se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese per gli ANF o se è un Paese UE;
  • che risiedono in Paese terzo, se il richiedente è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno (circolare INPS 2 agosto 2022, n. 95).

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto.

COME FARE DOMANDA

Per le domande di Assegno per il Nucleo Familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto.

Il cittadino richiedente, in fase di domanda, deve inserire le seguenti informazioni:

  • matricola aziendale del datore di lavoro cessato/fallito;
  • residenza;
  • stato civile;
  • composizione del proprio nucleo familiare, indicando, per ogni componente, i redditi conseguiti.

Modalità di presentazione della domanda per lavoratori di ditte cessate

Alla domanda va allegata la dichiarazione della ditta, da cui risulti:

  • la data di cessazione attività della ditta;
  • i motivi della mancata erogazione, nei periodi indicati, dell'ANF al richiedente;
  • l'impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione.

Modalità di presentazione della domanda per lavoratori di ditte fallite

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

  • la dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento e l'esistenza del rapporto di lavoro;
  • la dichiarazione del lavoratore che attesti il mancato ricevimento dell’Assegno e l’impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda (cfr. la circolare INPS 30 ottobre 2014, n. 136) deve essere presentata all’Istituto attraverso uno dei seguenti canali:

  • servizio online dedicato, accessibile dal cittadino munito di credenziali, dal sito dell’Istituto al seguente percorso: “Invio online di prestazioni a sostegno del reddito” > “Funzione ANF Ditte Cessate e Fallite”;
  • Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Altre informazioni

La prestazione ANF è disciplinata dalla legge 153/1988 e il riepilogo dei criteri normativi è riportato nella circolare INPS 12 gennaio 1990, n. 12.

L’Assegno per il Nucleo Familiare non è compatibile con l'Assegno temporaneo di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 convertito dalla legge 112/2021.

Alla luce del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 che, all’art.1, ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, a partire dal 1° marzo 2022, l’Assegno per il Nucleo Familiare è abrogato limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili.

Infatti, è previsto che “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento, è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.

Nella tabella (pdf 203KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.