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Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere

Il servizio permette di presentare la domanda di congedo indennizzato per lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti privati- Dipendenti pubblici- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 29 gennaio 2019 Ultimo aggiornamento: 5 agosto 2024

  Cos'è

È una tutela riconosciuta alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, che possono avvalersi di un’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco temporale di tre anni (art. 24, d.lgs. 80/2015).

A chi è rivolto

Si rivolge a:

  • lavoratrici dipendenti del settore privato;
  • lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (di competenza dell’amministrazione di appartenenza);
  • lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo;
  • lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (l. 205/2017 - legge di bilancio 2018 con decorrenza da gennaio dello stesso anno);
  • lavoratrici autonome (l. 232/2016 - legge di bilancio 2017).

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Il congedo indennizzato decorre dalla data di inizio del percorso di protezione certificato ed è fruibile:

  • per un periodo massimo di tre mesi (equivalenti a 90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa) entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato;
  • in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • in modalità giornaliera o oraria. La modalità oraria consente l’astensione dal lavoro per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero contrattuale del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello del congedo. I contratti collettivi nazionali possono prevedere l’una o l’altra modalità.

Non spetta:

  • nei giorni non lavorativi (esempi: giorni festivi, periodi di sospensione dell’attività lavorativa o periodi di aspettativa);
  • nei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

QUANTO SPETTA

L’indennità:

  • è pari al 100% dell’ultima retribuzione per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione;
  • è calcolata sulle voci fisse e continuative della retribuzione media giornaliera del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello del congedo;
  • è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera, in caso di fruizione oraria;
  • è pagata direttamente dall'INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale a:
    • lavoratrici stagionali;
    • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
    • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
    • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
    • lavoratrici autonome.

Per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione a cui non corrisponde alcun diritto al pagamento dell’indennità (art.24, c. 2, d.lgs. 80/2015).

Domanda

REQUISITI

Per fruire del congedo e dell’indennità occorre essere una lavoratrice dipendente:

  • con rapporto di lavoro in corso di svolgimento;
  • inserita nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio (art. 5-bis, d.l. 93/2013, convertito con modificazioni dalla l. 119/2013).

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

Il menu del servizio si articola nelle seguenti voci:

  • informazioni, pagina che descrive la prestazione;
  • manuale, pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d'uso della funzionalità di “acquisizione domanda”;
  • acquisizione domanda, funzionalità che consente la compilazione e l'invio della domanda;
  • annullamento domande, funzionalità che permette di annullare la domanda inserita ma non ancora protocollata;
  • consultazione domande, funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate all'INPS.

In alternativa, è possibile rivolgersi a:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • Enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La certificazione relativa all’inserimento del percorso presso i servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio deve essere consegnata:

  • in busta chiusa alla sede competente per territorio;
  • con l’indicazione del numero di protocollo e la dicitura“ Domanda Congedo straordinario art. 24 del d.lgs. 80/2015” (per la legge sulla privacy).

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.