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La cessione del quinto della pensione

Il servizio permette alle banche/intermediari finanziari aderenti alla Convenzione di notificare il piano di cessione del quinto della pensione relativo al contratto sottoscritto dal pensionato, rimborsabile attraverso addebito automatico mensile sulla pensione. Ai cittadini consente, invece, di consultare l’elenco di banche e intermediari finanziari convenzionati e la documentazione relativa al prodotto “cessione del quinto della pensione”.
Rivolto a:
Categorie
Pensionati- Banche e intermediari finanziari
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 7 dicembre 2018 Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2026

Cos'è

È un prestito che il pensionato può ottenere da:

  • una banca;
  • un intermediario finanziario. 

Il prestito può essere rimborsato con un addebito automatico mensile che l'INPS effettua sulla pensione nei limiti del quinto cedibile della stessa.

A chi è rivolto

Si rivolge ai titolari di tutte le pensioni, a eccezione di:

  • assegni e pensioni sociali;
  • invalidità civili;
  • assegni mensili per l’assistenza ai pensionati per inabilità;
  • assegni di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO, CRED27, COOP28);
  • assegni al nucleo familiare;
  • prestazioni di esodo ex art. 4, commi 1-7 ter, legge 28 giugno 2012, n. 92;
  • APE Sociale.

Come funziona

Per ottenere il prestito, il pensionato deve richiedere la comunicazione di cedibilità della pensione, un documento in cui viene indicato l'importo massimo della rata del prestito, con le seguenti modalità:

  • rivolgendosi personalmente a una sede INPS;
  • tramite banca/intermediario finanziario aderente alla Convenzione.

Questo documento deve essere consegnato alla banca/società finanziaria con cui si stipula il contratto di finanziamento che, se convenzionata con l’Istituto, lo inoltra online direttamente all’INPS.

Il tasso applicato al prestito non deve essere superiore al tasso soglia antiusura, per gli intermediari finanziari accreditati, o al tasso convenzionale stabilito, secondo la propria fascia di età, per il prestito erogato dagli intermediari finanziari convenzionati.

La durata del contratto di prestito non può superare dieci anni ed è obbligatoria la copertura assicurativa per il rischio di morte precoce del titolare della prestazione.

L'importo cedibile è calcolato:

  • al netto delle trattenute fiscali e previdenziali;
  • con salvaguardia del trattamento minimo stabilito annualmente dalla legge per l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • sul cumulo delle pensioni percepite, qualora liquidate dallo stesso sistema pensionistico.

I trattamenti pensionistici integrati al minimo non possono essere oggetto di cessione.
 

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ISTITUTI FINANZIARI

Prima della stipula dei contratti di cessione, devono richiedere l’accreditamento all’INPS (circolare INPS 31 maggio 2007, n. 91):

  • le banche e le società finanziarie in possesso dei requisiti di legge;
  • le società di cartolarizzazione che acquisiscono crediti dei finanziamenti con cessione del quinto già in corso di ammortamento sulle pensioni.

Le banche e le società finanziarie accreditate possono aderire, inoltre, alla Convenzione con l’INPS (art. 8, decreto ministeriale 27 dicembre 2006, n. 313) per:

  • la tutela dei pensionati;
  • contenere il livello dei tassi di interesse e garantire tassi più favorevoli rispetto a quelli di mercato.

TUTELE DEL PENSIONATO

Prima di stabilire il piano di ammortamento sulla pensione, in base alla durata e all’importo della rata pattuita da contratto, l’INPS verifica la presenza di alcune condizioni a tutela del pensionato:

  • la banca o la società finanziaria devono possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge;
  • il tasso applicato al prestito non deve essere superiore al tasso soglia antiusura, per gli intermediari finanziari accreditati, o al tasso convenzionale stabilito, per fascia di età, per il prestito erogato dagli intermediari finanziari convenzionati;
  • la rata prevista dal contratto non deve superare un quinto dell’importo cedibile della pensione;
  • nel contratto devono essere indicate tutte le spese:
    • istruttoria;
    • estinzione anticipata;
    • premio assicurativo per premorienza;
    • commissioni;
    • interessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.