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Pensione di vecchiaia

Il servizio consente la presentazione della domanda di pensione di vecchiaia. È rivolto ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alla Gestione Separata e ai fondi pensione esclusivi e sostituivi dell’AGO.

Rivolto a:
Categorie
Dipendenti privati- Dipendenti pubblici- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 8 febbraio 2024 Ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2024

Cos'è

È una prestazione economica erogata, su richiesta, in favore dei lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge.

A chi è rivolto

La prestazione è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria AGO (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), agli iscritti alla Gestione Separata e ai lavoratori iscritti alle forme assicurative esclusive e sostitutive dell’AGO.

Come funziona

DECORRENZA

Per i dipendenti pubblici iscritti alla forma esclusiva dell’AGO e, in particolare, alla Cassa Trattamenti Pensionistici dei Dipendenti dello Stato (CTPS), alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), alla Cassa Pensioni Sanitari (CPS), alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG) e alla Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate (CPI), la pensione di vecchiaia decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di pensione in cumulo dei periodi assicurativi, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. 

Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di perfezionamento dei requisiti di legge.

Per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e  per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento di tutti requisiti richiesti o, su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Domanda

REQUISITI

Per conseguire la pensione di vecchiaia è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti contributivi e anagrafici.

I requisiti sono differenti a seconda che il soggetto abbia contributi prima del 31 dicembre 1995 oppure solamente a partire dal 1° gennaio 1996.

Lavoratori che hanno contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996

I lavoratori e le lavoratrici che possono vantare contribuzione al 31 dicembre 1995 e che, quindi, rientrano nel regime retributivo con liquidazione della pensione con il sistema misto, possono accedere alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito anagrafico di 67 anni, da adeguare dal 2027 agli incrementi della speranza di vita.

Insieme al requisito anagrafico è richiesto l’ulteriore requisito contributivo di almeno 20 anni; a tali fini è da considerare tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’iscritto (da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa).

Ai sensi del decreto legislativo 503/1992, in deroga al requisito sopra indicato, è prevista un’anzianità contributiva minima di 15 anni per le seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori dipendenti e autonomi che al 31 dicembre 1992 hanno maturato 15 anni di anzianità contributiva;
  • lavoratori dipendenti (ad eccezione degli iscritti alla gestione esclusiva) e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione in data anteriore al 31 dicembre 1992;
  • lavoratori dipendenti (ad eccezione degli iscritti alla gestione esclusiva) che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno dieci anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare.

I lavoratori dipendenti iscritti all’AGO riconosciuti dall’INPS invalidi in misura pari o superiore all’80% mantengono il requisito anagrafico vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 503/1992, ossia 55 anni se donne e 60 anni se uomini, con applicazione degli incrementi della speranza di vita e della “finestra mobile” di 12 mesi.

Pertanto, tali lavoratori potranno andare in pensione fino al 2026 con il seguente requisito anagrafico: donne 56 anni, uomini 61 anni, da adeguare dal 2027 agli incrementi della speranza di vita.

Per i lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 67/2011 (circolare INPS 28 dicembre 2018, n. 126), non si applicano le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita per il biennio 2019-2020, a condizione che i medesimi siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Pertanto, tali lavoratori potranno andare in pensione con il requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi fino al 31 dicembre 2026.

Lavoratori che hanno contribuzione successiva al 1° gennaio 1996

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito anagrafico di 67 anni (da adeguare alla speranza di vita dal 1° gennaio 2027) e di una anzianità contributiva minima di 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti pari all’importo dell’assegno sociale.

In alternativa, tali lavoratori possono accedere, dal 1° gennaio 2019, alla pensione di vecchiaia al compimento dei 71 anni di età (da adeguare alla speranza di vita, dal 1° gennaio 2027) con cinque anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto, ma con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) e a prescindere dall’importo della pensione raggiunto.

Condizioni

Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo o parasubordinato.


COME FARE DOMANDA

La domanda di pensione di vecchiaia può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato. 
In alternativa si può fare domanda tramite Contact center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, o avvalendosi degli enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.