Ti trovi in:

Proroga del divieto di licenziamento e NASpI: chiarimenti

Proroga del divieto di licenziamento e NASpI: chiarimenti

Pubblicazione: 24 dicembre 2021 Ultimo aggiornamento: 29 dicembre 2021

La circolare INPS 23 dicembre 2021, n. 196, su avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce ulteriori chiarimenti e rettifiche sul tema della proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla NASpI, nell’ipotesi di adesione del lavoratore a un accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La circolare chiarisce che la risoluzione del rapporto di lavoro può produrre i suoi effetti anche successivamente al 30 giugno 2021 (oppure oltre il 31 ottobre 2021 o il 31 dicembre 2021, a seconda dei casi indicati).

L’Istituto aveva precedentemente indicato le istruzioni amministrative con la circolare INPS 1° dicembre 2021, n. 180, nella quale si precisava che la data del 30 giugno 2021 (o quella successiva stabilita a seconda dei casi) va intesa come termine entro cui il lavoratore non solo deve aver aderito all'accordo di incentivazione all'esodo, ma anche come termine ultimo per la risoluzione del rapporto di lavoro. Vengono così esclusi i soggetti che, pur avendo aderito all'accordo in tempo utile, hanno concordato di sciogliere il rapporto di lavoro in un momento successivo al 30 giugno 2021.