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Genitori disoccupati o monoreddito: contributo per figli disabili

Genitori disoccupati o monoreddito: contributo per figli disabili

Pubblicazione: 10 marzo 2022 Ultimo aggiornamento: 11 marzo 2022

La legge di bilancio 2021 ha istituito un contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito aventi a carico figli disabili e il decreto del 12 ottobre 2021, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha dettato le disposizioni attuative dell’articolo 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Con la circolare INPS 10 marzo 2021, n. 39 l’Istituto fornisce le indicazioni operative sulla disciplina della nuova prestazione assistenziale che prevede un contributo mensile, fino alla misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per i genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

Sono quindi precisate tutte le istruzioni necessarie alla presentazione e alla gestione delle domande, nonché la misura e la modalità di erogazione del beneficio, i requisiti di residenza e reddituali del soggetto richiedente e la casistica che determina decadenza e sospensione del beneficio.

La domanda per il contributo in oggetto ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile dal cittadino tramite le proprie credenziali;
  • Contact center integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);
  • istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi ed è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza.