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NASpI e DIS-COLL: piena cumulabilità con il servizio civile

NASpI e DIS-COLL: piena cumulabilità con il servizio civile

Pubblicazione: 29 aprile 2022 Ultimo aggiornamento: 2 maggio 2022

L’Istituto, con la circolare INPS 29 luglio 2015, n. 142, aveva disciplinato i rapporti tra la prestazione di disoccupazione NASpI e le somme percepite dai volontari del servizio civile nazionale, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Era stato quindi chiarito che il compenso da servizio civile volontario fosse da ritenersi cumulabile con la prestazione di disoccupazione, ma con abbattimento della stessa nella misura pari all’80% del compenso previsto.

Il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 ha in seguito abrogato il decreto legislativo 77/2002. Pertanto, in ragione della nuova qualificazione dei compensi riconosciuti ai volontari del servizio civile e della conseguente possibilità di cumulare pienamente la prestazione di disoccupazione, il beneficiario delle prestazioni NASpI o DIS-COLL non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione relativamente allo svolgimento del servizio civile e all’importo del compenso annuo percepito.

Le indennità NASpI e DIS-COLL che, in attuazione della precedente legge, erano state ridotte a causa dello svolgimento del servizio civile possono essere riliquidate dalle strutture territorialmente competenti. Chiarimenti e indicazioni nel messaggio 28 aprile 2022, n. 1800.