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La sostituzione dei premi di risultato con misure di welfare aziendale

Welfare aziendale: la circolare INPS riassume il nuovo quadro normativo

Pubblicazione: 1 giugno 2023

L’Istituto con la circolare INPS 31 maggio 2023, n. 49 riassume il quadro normativo e le interazioni dei premi di risultato trasformati in misure di welfare con il trattamento contributivo, alla luce delle ultime novità introdotte dal decreto legge n. 48/2023.

La circolare ricorda che l’art. 40, del cosiddetto Decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48) ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2023 e solo per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste, l’elevazione da 258,23 a 3mila euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente. Tra i cosiddetti fringe benefit sono incluse anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Alla restante platea di lavoratori dipendenti continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione ex art. 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino a 258,23 euro e, dall’altro, non si estende ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente.