Ti trovi in:

NASpI e DIS-COLL: indicazioni per l’accesso alle indennità

Chiarimenti su stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione ai Centri per l’impiego ai fini dell’accesso alle indennità NASpI e DIS-COLL.

Pubblicazione: 21 febbraio 2024

Con il messaggio 20 febbraio 2024, n. 750, l’Istituto illustra il parere reso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’INPS in merito allo stato di disoccupazione e ai limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego ai fini dell’accesso alle indennità NASpI e DIS-COLL

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che non è previsto alcun limite massimo di età per l’iscrizione al collocamento ordinario, ma solo per l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato (decreto del Presidente della Repubblica 333/2000). 

Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle indennità NASpI e DIS-COLL.

Si ricorda che la stessa domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale alla DID. 

Il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego ordinario è stabilito dalla legge al compimento dei 16 anni di età. La relativa impossibilità di rilascio della DID per i giovani di età inferiore ai 16 anni esclude, quindi, il loro accesso alle prestazioni di NASpI e alla DIS-COLL.