Ti trovi in:
Pubblicazione: 11 settembre 2025
La legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha introdotto i contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, denominati contratti di ricerca.
L’articolo 22-bis della medesima legge (inserito dal decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45) ha previsto un’ulteriore tipologia di contratti a tempo determinato, relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, denominati incarichi post-doc.
Con la circolare INPS 11 settembre 2025, n. 125, l’Istituto illustra la disciplina dei due contratti e fornisce le indicazioni sui conseguenti obblighi contributivi.
In particolare, la circolare specifica le istituzioni che possono stipulare i contratti di ricerca e gli incarichi post-doc e che disciplinano, con proprio regolamento:
- le modalità di selezione per il conferimento dei contratti e degli incarichi;
- i diritti e i doveri relativi alla posizione;
- il trattamento economico e previdenziale.
I contratti di ricerca
Hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
L’importo del singolo contratto di ricerca è stabilito in sede di contrattazione collettiva e in misura:
- non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
- non superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, e per il dipendente da amministrazioni pubbliche comporta il collocamento in aspettativa senza assegni e senza riconoscimento della contribuzione figurativa.
Per tale periodo non è previsto l’obbligo di contribuzione in capo all’amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.
Incarichi post-doc
Hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
Il trattamento economico minimo è stabilito con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
L'incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, né con la titolarità di assegni di ricerca, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente da amministrazioni pubbliche.
Per tale periodo non è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e neanche l’obbligo di contribuzione in capo all’amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.
Obblighi contributivi per i contratti di ricerca e per gli incarichi post-doc
I datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato.
La circolare, inoltre, illustra le modalità di esposizione dei dati relativi ai ricercatori nella sezione “ListaPosPA” del flusso UNIEMENS.