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Fondo Telecomunicazioni: modalità per il pagamento a conguaglio

Indicazioni sulle prestazioni integrative di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Assegno di integrazione salariale.

Pubblicazione: 13 novembre 2025

Con il messaggio 12 novembre 2025, n. 3409, l’Istituto fornisce indicazioni relative al pagamento a conguaglio delle prestazioni integrative della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e dell’Assegno di integrazione salariale (AIS) erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni.

A seguito dell’accoglimento della domanda, il pagamento della prestazione integrativa CIGS, CIGO e AIS viene autorizzato e la relativa autorizzazione, contenente i dati della prestazione e il montante conguagliabile, è reperibile nel Cassetto previdenziale del contribuente (cliccando su “Dati complementari” e “Cruscotto CIG e Fondi”).

Una volta autorizzata la prestazione integrativa, i flussi UNIEMENS già trasmessi dal datore di lavoro per il pagamento della prestazione principale sono utilizzati anche per il calcolo della prestazione integrativa. Il datore di lavoro/intermediario abilitato non deve, quindi, effettuare ulteriori trasmissioni.

Il conguaglio per la prestazione integrativa CIGS, CIGO e AIS può essere riconosciuto esclusivamente per gli importi relativi ai flussi che hanno superato i controlli di coerenza, congruità, calcolo e compatibilità fino a raggiunta capienza dell’importo autorizzato.

La procedura di pagamento calcola anche l’importo del contributo addizionale dovuto dal datore di lavoro sulla prestazione integrativa e lo rende disponibile nel Cruscotto CIG e Fondi.