it

Ti trovi in:

Sicurezza sociale internazionale: convenzione bilaterale con la Repubblica di San Marino

Informazioni che riguardano la Convenzione, in vigore dal 1991, che si applica a tutti i lavoratori, loro familiari e superstiti che possono far valere periodi di assicurazione in Italia o nella Repubblica di San Marino.

img

Dettaglio

Pubblicazione: 3 dicembre 2019 Ultimo aggiornamento: 25 marzo 2024

L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri. La Convenzione con la Repubblica di San Marino è in vigore dal 1° maggio 1996 e si applica a tutti i lavoratori assicurati nell'uno o nell'altro Stato, loro familiari e superstiti che possono far valere periodi di assicurazione in Italia e nella Repubblica di San Marino. Non è richiesta la cittadinanza.

La Convenzione tra Italia e San Marino

La Convenzione in materia di sicurezza sociale tra Italia e Repubblica di San Marino (pdf 137KB) è stata stipulata il 10 luglio 1974 e ratificata con la legge 26 luglio 1975, n. 432. Confermata dall'Accordo amministrativo (pdf 114KB) e dallo scambio di note (pdf 46KB) del 19 maggio 1978, è entrata in vigore il 1° novembre 1975. Successivamente la Convenzione è stata emendata con un Accordo di modifica (pdf 56KB) firmato il 21 dicembre 1991 ed entrato in vigore il 1° maggio 1996.

Campo di applicazione e requisiti per la totalizzazione

Per quanto riguarda l'Italia, la Convenzione si applica all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi, all'Assicurazione per la malattia, la tubercolosi, la maternità e le prestazioni familiari, all'Assicurazione contro la disoccupazione e all'Assicurazione Obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In determinate condizioni, si applica anche ai trattamenti di previdenza sostitutivi dell'Assicurazione Generale, come i fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e altri regimi speciali di assicurazione di alcune categorie di lavoratori ex ENPALS, INPGI ed ex INPDAI.

In base alla Convenzione, le prestazioni erogabili dall'Italia sono:

  • pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;
  • prestazioni di malattia, tubercolosi e maternità, in natura o in denaro;
  • prestazioni per familiari;
  • prestazioni per disoccupazione;
  • prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dalla Repubblica di San Marino in regime di Convenzione bilaterale, si consiglia la consultazione dell'ISS, Istituzione di Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino.

Ai fini della prestazione sia italiana che dalla Repubblica di San Marino, per la totalizzazione internazionale si richiedono almeno 52 settimane di contribuzione.

I periodi di assicurazione inferiori alle 52 settimane maturati in uno Stato (che non danno luogo, quindi, alla totalizzazione internazionale) sono comunque presi in considerazione dall'altro Stato, sia ai fini dell'accertamento del diritto che per la determinazione dell'importo della prestazione.

Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi di contribuzione accreditati in Italia possono essere totalizzati con i periodi di assicurazione nella Repubblica di San Marino e sono richieste almeno 52 settimane di contribuzione da lavoro effettivo in Italia.

Se il requisito per il diritto a pensione non è perfezionato con la totalizzazione internazionale dei periodi di assicurazione compiuti in Italia e a San Marino, si possono prendere in considerazione anche quelli compiuti in Stati “terzi”, legati sia all'Italia che alla Repubblica di San Marino da distinte convenzioni bilaterali di sicurezza sociale ("totalizzazione multipla").


La domanda

L'interessato deve presentare la domanda di pensione sui seguenti modelli presenti nell'apposita sezione modulistica: IT/SMAR 1 (COD. CI 170) - "Domanda di prestazioni pensionistiche sammarinesi per residenti in Italia" o SM/IT 1 (COD. CI 172) - "Domanda di prestazioni pensionistiche italiane per residenti nella Repubblica di San Marino".

Secondo quanto previsto dalla circolare INPS 27 dicembre 2011, n. 164, i residenti in Italia devono presentare la domanda di pensione in Convenzione con la Repubblica di San Marino online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e altri intermediari dell'Istituto autorizzati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione o della domanda di sola pensione estera, è necessario produrre la documentazione cartacea alla sede INPS competente per residenza, che la trasmette poi all'istituzione estera.

Per maggiori informazioni o eventuali altre necessità, gli interessati possono rivolgersi anche agli enti di patronato, riconosciuti dalla legge e abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche previdenziali e assistenziali.

I residenti nella Repubblica di San Marino con periodi assicurativi anche in Italia devono presentare la domanda di pensione in Convenzione all'ISS, in qualità di Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla, con i formulari previsti dall'Accordo, al seguente polo INPS specializzato:

Direzione provinciale INPS Rimini
Via Macanno, 25
47923 Rimini

Tel.: 0541 398111
Fax: 0541 398352
Indirizzo email: direzione.provinciale.rimini@postacert.inps.gov.it

I residenti nella Repubblica di San Marino possono avvalersi dell'assistenza gratuita degli uffici del consolato onorario italiano a San Marino:

Ambasciata d'Italia
Sezione consolare
V.le Antonio Onofri, 117
47890 San Marino
Repubblica di San Marino

Tel: 0549 991146-991271
Fax: 0549 992229
Indirizzo email: ambasciata.sanmarino@esteri.it

Contatti ISS

ISS – Istituto per la sicurezza sociale
Via Scialoja, 20
Cailungo
47893 Repubblica di San Marino

Tel: 0549 994427 (ufficio pensioni)
Fax: +39 0549 994015
Indirizzo email: infopensioni@iss.sm

 

Normativa fiscale residenti all’estero