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Sicurezza sociale internazionale: Convenzione bilaterale con la Repubblica di San Marino

Informazioni che riguardano la Convenzione che si applica ai lavoratori, ai loro familiari e ai loro superstiti che possono far valere periodi assicurativi in Italia e nella Repubblica di San Marino.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 dicembre 2019 Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2025

L'Italia ha stipulato convenzioni e accordi bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati. La Convenzione con la Repubblica di San Marino è in vigore dal 1° maggio 1996 e si applica ai lavoratori, ai loro familiari e ai loro superstiti che possono far valere periodi assicurativi in Italia e nella Repubblica di San Marino. Non è richiesta la cittadinanza.

La Convenzione tra Italia e San Marino

La Convenzione in materia di sicurezza sociale tra Italia e Repubblica di San Marino (pdf 137KB) è stata stipulata il 10 luglio 1974, ratificata con la legge 26 luglio 1975, n. 432, ed è in vigore dal 1° novembre 1975. Alla Convenzione sono seguiti l'Accordo amministrativo (pdf 114KB) e lo scambio di note (pdf 46KB) del 19 maggio 1978. Successivamente, la Convenzione è stata emendata con un Accordo di modifica (pdf 56KB) firmato il 21 dicembre 1991 ed entrato in vigore il 1° maggio 1996.

Campo di applicazione e requisiti per la totalizzazione

Per quanto riguarda l’Italia, la Convenzione si applica ai regimi di sicurezza sociale dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (FPLD, Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e Gestione Separata) nonché alle forme sostitutive dell’AGO (Fondi speciali).

Inoltre, la Convenzione si applica all’assicurazione per la maternità, per la malattia e la tubercolosi, all'assicurazione per le prestazioni familiari, all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dalla Repubblica di San Marino in regime di convenzione bilaterale, si consiglia la consultazione del sito dell'ISS, Istituzione di Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino.

Ai fini della prestazione sia italiana sia della Repubblica di San Marino, per la totalizzazione internazionale si richiedono almeno 52 settimane di contribuzione.

I periodi assicurativi inferiori alle 52 settimane maturati in uno dei due Stati (che non danno luogo, quindi, alla totalizzazione internazionale) sono comunque presi in considerazione dall'altro Stato, sia ai fini dell'accertamento del diritto sia ai fini della determinazione dell'importo della prestazione richiesta.

Per l'ammissione all'assicurazione volontaria, prevista dalla legislazione italiana, i periodi assicurativi in Italia possono essere totalizzati con i periodi assicurativi maturati nella Repubblica di San Marino e sono richieste almeno 52 settimane di contribuzione da lavoro effettivo in Italia.

È prevista la totalizzazione multipla, cioè la possibilità di sommare ai periodi assicurativi italiani e sammarinesi anche i periodi assicurativi maturati in Stati terzi che risultino legati a loro volta da convenzioni o accordi di sicurezza sociale sia all’Italia sia alla Repubblica di San Marino.

La domanda

L'interessato deve presentare la domanda di pensione utilizzando uno dei seguenti moduli presenti nell'apposita sezione modulistica: IT/SMAR 1 (COD. CI 170) - "Domanda di prestazioni pensionistiche sammarinesi per residenti in Italia" o SM/IT 1 (COD. CI 172) - "Domanda di prestazioni pensionistiche italiane per residenti nella Repubblica di San Marino".

Secondo quanto previsto dalla circolare INPS 27 dicembre 2011, n. 164, i residenti in Italia devono presentare la domanda di pensione in Convenzione con la Repubblica di San Marino online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e altri intermediari dell'Istituto autorizzati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione o della domanda di sola pensione estera, è necessario produrre la documentazione cartacea alla Struttura territoriale dell'INPS competente per residenza, che la trasmette poi all'Istituzione estera.

Per maggiori informazioni o eventuali altre necessità, gli interessati possono rivolgersi anche agli enti di patronato, riconosciuti dalla legge e abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche previdenziali e assistenziali.

I residenti nella Repubblica di San Marino con periodi assicurativi anche in Italia devono presentare la domanda di pensione in Convenzione all'ISS, in qualità di Istituzione estera competente, che provvederà a trasmetterla, con i formulari previsti dall'Accordo, al seguente polo INPS specializzato:

Direzione provinciale INPS Rimini
Via Macanno, 25
47923 Rimini

Tel.: 0541 398111
Fax: 0541 398352
PEC: direzione.provinciale.rimini@postacert.inps.gov.it

I residenti nella Repubblica di San Marino possono avvalersi dell'assistenza gratuita degli Uffici del consolato onorario italiano a San Marino e/o degli enti di patronato locali:

Ambasciata d'Italia
Sezione consolare
V.le Antonio Onofri, 117
47890 San Marino
Repubblica di San Marino

Tel: 0549 991146-991271
Fax: 0549 992229
Indirizzo email: ambasciata.sanmarino@esteri.it

Contatti ISS

ISS – Istituto per la sicurezza sociale
Via Scialoja, 20
Cailungo
47893 Repubblica di San Marino

Tel: 0549 994427 (ufficio pensioni)
Fax: +39 0549 994015
Indirizzo email: infopensioni@iss.sm

 

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