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Normativa di riferimento per la certificazione telematica di malattia

Tutte le informazioni che riguardano leggi, decreti, circolari e messaggi sulla redazione, l'invio e la gestione della certificazione di malattia.

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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017

Si elencano di seguito le leggi, i decreti, le circolari e i messaggi sulla redazione, l'invio e la gestione della certificazione di malattia. Ogni riferimento normativo è corredato da una breve sintesi che ne illustra il contenuto.

La normativa

  • Articolo 1, comma 149, legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005): in caso di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi per via telematica. Un decreto interministeriale individua le modalità tecniche, operative e regolamentari per l'attuazione della norma.

  • Articolo 1, comma 810, legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007): aggiunge il comma 5-bis all'articolo 50 del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici". La norma dispone che il Ministero dell'Economia e delle Finanze metta a disposizione dei medici del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) il collegamento in rete per la trasmissione dei dati delle ricette al ministero e delle certificazioni di malattia all'INPS, secondo le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività.
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008: fissa i principi generali e le caratteristiche tecniche circa l'acquisizione e la trasmissione dei dati dei certificati di malattia dei lavoratori all'INPS.
  • Decreto interministeriale 26 febbraio 2010 e disciplinare tecnico collegato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010: il decreto dà attuazione alle citate disposizioni normative a decorrere dal 3 aprile 2010.
  • Articolo 55 septies, decreto legislativo. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 150/2009, in attuazione della legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni: stabilisce che anche per i lavoratori pubblici la certificazione di malattia viene inviata in via telematica all'INPS, con le stesse modalità in uso per i lavoratori del settore privato.
  • Circolare 11 marzo 2010,  n. 1, del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dell'innovazione tecnologica pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2010: fornisce informazioni sulle modalità di attuazione del nuovo processo di trasmissione dei certificati e prevede sanzioni nei confronti dei medici del SSN o a esso convenzionati, nei casi di mancato invio telematico. Stabilisce, inoltre, un periodo transitorio di tre mesi in cui viene mantenuta la possibilità di emissione cartacea del certificato e un ulteriore periodo di un mese di collaudo generale al fine di rilevare eventuali difficoltà o malfunzionamenti del sistema. Solo al termine di questo periodo transitorio di quattro mesi, per chi non trasmetterà i certificati in modalità telematica potranno configurarsi ipotesi di responsabilità ed eventuali sanzioni.
  • Circolari INPS n. 60/2010, n. 119/2010 e n. 164/2010: recepiscono le innovazioni normative e forniscono istruzioni operative ai lavoratori dei settori pubblico e privato, datori di lavoro dei settori pubblico e privato, medici e agli operatori INPS.
  • Circolare n. 2 del 28 settembre 2010 del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dell'innovazione tecnologica: indica il termine di conclusione della fase di collaudo e prevede una fase di monitoraggio durante la quale la commissione tecnica istituita ha il compito di risolvere eventuali problematiche. Pur riconoscendo l'obbligo dei medici di trasmettere la certificazione per via telematica, prevede un periodo transitorio, fino al 31 gennaio 2011, durante il quale non si procede all'applicazione delle sanzioni ai medici inadempienti.
  • Articolo 25, legge n. 183/2010: uniforma il sistema di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia tra i settori pubblico e privato.
  • Circolare 23 febbraio 2011, n. 1, del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della digitalizzazione della Pubblica amministrazione e dell'innovazione tecnologica: indica la scadenza del periodo transitorio, al termine del quale si applicheranno le sanzioni ai medici che non procederanno alla trasmissione telematica dei certificati di malattia. La circolare conferma che le sanzioni non si applicano nei casi di malfunzionamento del sistema generale o del sistema del medico o nei casi di impedimento oggettivo. Viene messo a disposizione un apposito cruscotto di monitoraggio per le regioni, le aziende sanitarie e le altre strutture interessate.
  • Circolare 18 marzo 2011, n. 4, del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della digitalizzazione della Pubblica amministrazione e dell'innovazione tecnologica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: prevede l'obbligo per i datori di lavoro privati di utilizzare i servizi messi a disposizione da INPS per la ricezione o visualizzazione degli attestati di malattia. In questo modo il lavoratore è esonerato dall'invio dei certificati. Il periodo di adeguamento è pari a tre mesi dalla pubblicazione della circolare. Fa eccezione il caso in cui il medico sia oggettivamente impossibilitato alla trasmissione telematica.
  • Circolare INPS 9 settembre 2011 n. 117: recepisce quanto stabilito con la circolare 18 marzo 2011, n. 4 e fornisce indicazioni sull'invio dei certificati di malattia dei lavoratori ai datori di lavoro tramite i propri intermediari. La circolare, inoltre, fornisce indicazioni utili ai lavoratori che desiderano richiedere all'INPS l'invio del certificato e dell'attestato di malattia alla propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
  • Decreto interministeriale 18 aprile 2012 e disciplinare tecnico allegato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2012, n. 128: indica le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC finalizzate a consentire l'invio telematico da parte delle strutture sanitarie della certificazione di malattia e di ricovero. Il decreto stabilisce in 21 mesi i tempi di attuazione.
  • Circolare INPS 16 febbraio 2012 n. 23: indica ulteriori servizi messi a disposizione dei datori di lavoro e del cittadino per la consultazione degli attestati di malattia.
  • Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: estende anche ai lavoratori del settore pubblico non soggetti alle norme del decreto legislativo n. 165/2001 l'obbligo di invio telematico del certificato di malattia. Dall'obbligo rimane escluso solo il personale delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Viene, inoltre, introdotto l'obbligo di invio in formato pdf del certificato da parte del medico alla casella di posta elettronica PEC del lavoratore che ne faccia richiesta.
  • Circolare INPS 25 luglio 2013 n. 113: recepisce le nuove modalità tecniche contenute nel già citato decreto interministeriale del 18 aprile 2012 in merito all'invio della certificazione di malattia e di ricovero. La circolare comunica l'implementazione dei sistemi informativi INPS al fine di consentire, a conclusione della fase di attuazione da parte delle regioni, la ricezione dei certificati di ricovero e di dimissione da parte delle strutture ospedaliere.
  • Circolare INPS 7 giugno 2016 n. 95: fornisce indirizzi operativi sull'applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato. Sono allegate alla circolare e ne costituiscono parte integrante le linee guida per l'individuazione delle patologie che danno diritto agli esoneri.

INPS ha inoltre pubblicato alcuni messaggi informativi per illustrare ai cittadini tutti i servizi messi a disposizione dal sistema: messaggio n. 18901/2010, messaggio n. 2597/2011, messaggio n. 3161/2011, messaggio n. 6143/2011, messaggio n. 1290/2013 e messaggio n. 7485/2013.