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Sicurezza sociale internazionale: Accordo bilaterale con il Brasile
Informazioni che riguardano l’Accordo di sicurezza sociale che si applica a tutti i ai lavoratori italiani e brasiliani, loro familiari e superstiti che possono far valere periodi assicurativi di assicurazione in Italia e in Brasile.
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2024
L'Italia ha stipulato convenzioni e accordi bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati. L’ Accordo con il Brasile è in vigore dal 5 agosto 1977 e si applica ai lavoratori italiani e brasiliani, loro familiari e superstiti che possono far valere periodi di assicurazione assicurativi in Italia e in Brasile.
L’ Accordo tra Italia e Brasile
L'Accordo di emigrazione tra Italia e Brasile (pdf 64KB), firmato a Roma il 9 dicembre 1960 e ratificato con la legge 2 marzo 1963, n. 509 (pdf 59KB), è entrato in vigore il 26 febbraio 1965. Dopo la firma dell'Accordo amministrativo del 19 marzo 1973 (pdf 87KB), il 30 gennaio 1974 a Brasilia è stato firmato il Protocollo aggiuntivo (pdf 103KB) all'Accordo di emigrazione e le relative Norme di applicazione del 17 settembre 1975 (pdf 100KB), entrambi ratificati con la legge 6 aprile 1977, n. 236 (pdf 67KB). Il Protocollo regolamenta gli aspetti di sicurezza sociale previsti dagli articoli da 37 a 43 dell'Accordo di emigrazione.
Campo di applicazione e requisiti per la totalizzazione
Per quanto riguarda l’Italia, l'Accordo si applica ai regimi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (FPLD, gestioni speciali dei lavoratori autonomi e Gestione Separata) nonché alle forme sostitutive dell’AGO (Fondi speciali).
Inoltre, l’Accordo si applica all’assicurazione per la maternità, per la malattia e la tubercolosi e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dal Brasile in regime di Convenzione bilaterale, si consiglia la consultazione delle pagine da 109 a 128 del documento del Ministério da Previdência e Assistência Social brasiliano (pdf 786KB) e della sezione “Assuntos Internacionais” del sito Ministério da Previdencia Social - INSS, Istituzione Nazionale di Sicurezza Sociale brasiliana.
Ai fini della prestazione sia brasiliana che italiana, per la totalizzazione internazionale si richiede almeno una settimana di contribuzione.
Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi di assicurativi in Italia possono essere totalizzati con i periodi assicurativi in Brasile ed è richiesta almeno una settimana di contribuzione da lavoro effettivo in Italia.
Non è prevista la totalizzazione multipla, cioè la possibilità di sommare ai periodi assicurativi italiani e brasiliani anche i periodi assicurativi maturati in Stati terzi che risultino legati a loro volta da convenzioni o accordi di sicurezza sociale sia all’Italia sia al Brasile.
La domanda
L'interessato deve presentare la domanda di pensione, sia brasiliana per residenti in Italia che italiana per residenti in Brasile, utilizzando il modulo IT/BRA1 (COD. CI 041) disponibile in italiano e in portoghese nell’apposita sezione modulistica.
Il modulo TBM (COD. CI 052) - Transferência de Benefício em Manutenção (pdf 144KB), deve invece essere allegato alle domande di pensione brasiliane con pagamento diretto su conto corrente italiano o inviato in portoghese al seguente indirizzo dell'Ufficio dell'INSS competente per i pagamenti all'estero:
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
APSIBH - Agência da Previdência Social Atendimento Acordos Internacionais
Av. Amazonas 266 - 3° andar - Ala B Centro
Belo Horizonte - CEP 30180-001
Brasile
Indirizzo email: apsai11001140@inss.gov.br
Secondo quanto previsto dalla circolare INPS 27 dicembre 2011, n. 164 i residenti in Italia devono presentare la domanda di pensione in convenzione con il Brasile online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e altri intermediari dell'Istituto autorizzati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione o della domanda di sola pensione estera, è necessario produrre la documentazione cartacea alla Struttura territoriale dell’ INPS competente per residenza, che la trasmette poi all'istituzione estera.
Per maggiori informazioni o eventuali altre necessità, gli interessati possono rivolgersi anche agli enti di patronato, riconosciuti dalla legge e abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche previdenziali e assistenziali.
I residenti in Brasile con periodi assicurativi anche in Italia, devono presentare la domanda di pensione in convenzione all'INSS, in qualità di istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla con i moduli previsti dall'Accordo al seguente polo INPS specializzato:
Direzione provinciale INPS Forlì
Viale della Libertà, 48
47122 - Forlì (FC)
Tel. (+39) 0543 710111
PEC: direzione.provinciale.forli@postacert.inps.gov
Anche i residenti in Brasile possono avvalersi dell'assistenza gratuita degli enti di patronato locali, oltre che degli Uffici consolari.
Contatti INSS
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
Gerência Executiva em Belo Horizonte - Minas Gerais
Av. Amazonas 266 - 5° andar - Centro
30180-001 - Belo Horizonte
Indirizzo email: gexbhz@inss.gov.br
Normativa fiscale residenti all’estero
Circolare INPS 15 maggio 1996, n. 102 (Sospensione dell'integrazione al trattamento minimo su pensioni in regime internazionale al raggiungimento dell’età pensionabile estera: disposizioni riepilogative).