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Genitori
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 24 novembre 2021
Cos'è
I periodi di congedo parentale (astensione facoltativa) fruiti durante il rapporto di lavoro sono coperti da contribuzione figurativa (articolo 35, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
A chi è rivolto
Il beneficio è rivolto ai genitori che fruiscono del congedo parentale, nei limiti della durata dello stesso, e dunque (articolo 32, d.lgs. 151/2001):
- alla madre;
- al padre;
- a un solo genitore, qualora ve ne sia uno solo.
Poiché la durata del congedo parentale e la disciplina della spettanza fra i due genitori si è modificata nel tempo, i periodi da accreditare figurativamente variano in relazione alla collocazione temporale dell'evento.
La contribuzione figurativa spetta altresì per il periodo di prolungamento del congedo parentale previsto per il caso di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 33, d.lgs. 151/2001).
Domanda
L'accredito figurativo avviene nella gestione assicurativa in cui è assicurato il rapporto di lavoro sospeso nel caso di congedo parentale.
L'accredito figurativo avviene in automatico in tutti i casi in cui l'Istituto abbia i dati per procedervi (circolare 24 gennaio 2013, n. 11).
Diversamente va presentata domanda alla sede INPS competente secondo la residenza dell'interessato.
Alla domanda va allegata la dichiarazione del datore di lavoro attestante il periodo esatto dell'astensione facoltativa dal lavoro.
Nei casi di impossibilità di presentare la dichiarazione del datore di lavoro, si può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da riscontrarsi con le registrazioni apposte sul libretto di lavoro o con la posizione assicurativa, donde sia possibile desumere che il periodo di assenza si collochi nell' ambito di un periodo di lavoro presso l' azienda (circolare 14 novembre 1996, n. 220).
Avvertenze
La presente scheda non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.