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Dipendenti pubblici- Familiari superstiti- Patronati
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Pubblicazione: 19 settembre 2024 Ultimo aggiornamento: 27 marzo 2026
Cos'è
Il riscatto consente di valutare, nell’ambito della Cassa dei Trattamenti Pensionistici dello Stato (CTPS), a domanda e con onere a carico del richiedente, periodi e servizi non coperti da alcuna contribuzione.
A chi è rivolto
Si rivolge ai lavoratori dipendenti iscritti alla CTPS che possono presentare domanda di riscatto entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (circolare INPS 11 giugno 2004, n. 38).
In caso di morte del dipendente, possono richiederlo i superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta.
Per gli “assicurati” cessati dal servizio, senza diritto a pensione, dopo il 30 luglio 2010, la domanda di riscatto può essere presentata oltre i termini decadenziali previsti (90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, come indicato nel messaggio 2 agosto 2024, n. 2802).
Per “assicurato” si intende chi ha contributi presso la Gestione Dipendenti Pubblici che non hanno ancora dato diritto alla pensione, anche se non è più in servizio (nota operativa ex INPDAP 22 dicembre 2010, n. 56 punto 1.1).
Come funziona
RISCATTO DEI CORSI UNIVERSITARI DI STUDIO (ART.2, CO. 1-2, DEL D. LGS. 184/1997)
Sono riscattabili i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di studio universitario con conseguimento dei seguenti diplomi (art. 1, legge 341/1990):
- diploma di laurea;
- diploma universitario;
- diploma di specializzazione;
- dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- ogni titolo, anche diversamente denominato, rilasciato dalle Università o da Istituti di livello universitario, secondo i diversi ordinamenti didattici (informativa ex INPDAP 24 gennaio 2000, n. 5).
Dal 12 luglio 1997 riscatto è ammesso anche (circolare ex INPDAP 24 febbraio 1999, n. 12):
- se il titolo conseguito non è richiesto per il posto occupato;
- per due o più corsi di studi;
- parzialmente.
Non sono riscattabili i periodi di iscrizione fuori corso.
I periodi di studi universitari non devono risultare già coperti da contribuzione:
- obbligatoria;
- figurativa;
- da riscatto;
- volontaria;
- di altri regimi previdenziali, come:
- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- Gestioni speciali del suddetto per i lavoratori autonomi;
- Fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
- Gestione Separata (art. 2, c. 26, l. 8 agosto 1995, n. 335).
Sono riscattabili i seguenti titoli accademici (d.l. 3 novembre 1999, n. 509):
- Laurea Triennale;
- Laurea Specialistica.
Sono riscattabili i diplomi rilasciati dalle Istituzioni AFAM (Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica) per corsi attivati a partire dall’anno accademico 2005/2006 (nota operativa ex INPDAP 14 maggio 2009, n. 25), ossia:
- diploma accademico di primo livello;
- diploma accademico di secondo livello;
- diploma di specializzazione;
- diploma accademico di formazione alla ricerca;
- diploma di perfezionamento.
I suddetti titoli conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge 508/1999, possono essere riscattati alle condizioni indicate nella circolare INPS 21 agosto 2020, n.95.
PERIODI DI STUDIO COMPIUTI ALL’ESTERO
I titoli accademici conseguiti all’estero devono essere riconosciuti ai fini previdenziali (art. 3, c. 1, lettera b) del DPR 189/2009 - messaggio 22 luglio 2014, n. 6208).
CALCOLO DELL'ONERE
Secondo la collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, è determinato con il sistema:
- retributivo (riserva matematica, art.13, l. 1962/1338) e varia in rapporto a:
- età;
- periodo da riscattare;
- anzianità contributiva;
- sesso;
- retribuzioni;
- beneficio pensionistico;
- contributivo applicando l'aliquota di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda presso la gestione pensionistica di riferimento:
- alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi più recenti rispetto alla data della domanda
- rapportata al periodo oggetto di riscatto.
La rivalutazione del montante contributivo ha effetto dalla data di presentazione della domanda.
RISCATTO DELLA LAUREA C.D. AGEVOLATO (ART. 20, C. 6, D.L. 4/2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 26/2019)
Il riscatto della laurea è ammesso per i periodi che si collocano nel sistema contributivo della futura pensione.
L’onere è calcolato:
- sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda;
- in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nello stesso periodo, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).
L’importo retributivo di riferimento:
- è rapportato al periodo oggetto di riscatto;
- è attribuito temporalmente e proporzionalmente agli stessi periodi.
Per il 2026, il minimale degli artigiani e commercianti è pari a 18.808 euro.
Applicando l'aliquota del 33%, l’onere per un anno di riscatto è pari a 6.206,64 euro.
Se la pensione viene liquidata in base al sistema contributivo (art.1, c. 23, l. 335/1995), le modalità di calcolo agevolate dell’onere di riscatto si applicano anche nel caso in cui i periodi del corso di laurea siano precedenti al 1° gennaio 1996 (circolare INPS 22 gennaio 2020, n. 6 e circolare INPS 6 aprile 2021, n. 54).
L'assolvimento dell'onere economico con il pagamento di almeno una rata del riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale, per effetto dell'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, rende irrevocabile l'opzione stessa.
Una volta versato, parzialmente o totalmente, il riscatto calcolato secondo una delle modalità suddette, non può essere rideterminato in base alla modalità alternativa (circolare INPS 25 luglio 2019, n. 106).
Sono, inoltre, riscattabili a domanda e con onere a carico del richiedente, i seguenti periodi e servizi:·
- periodi successivi al 31 dicembre 1996:
- in massimo tre anni;
- in cui il rapporto di lavoro è interrotto o sospeso in base alla normativa o al contratto;
- privi di copertura assicurativa (ad esempio, aspettativa per motivi di famiglia, per motivi di studio e le interruzioni per motivi disciplinari) - (art. 5, d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564 – circolare ex INPDAP 14 febbraio 1997, n. 9);
- di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, nei casi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico non coperti da contribuzione obbligatoria (art. 8, d.lgs. 564/1996 - circolare ex INPDAP 9/1997);
- periodi tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa (art. 7, d.lgs. 564/1996 - circolare ex INPDAP 9/1997);
- periodi del congedo parentale collocati al di fuori del rapporto di lavoro (art. 35, c. 5, d.lgs. 151/2001) riscattabili:
- in massimo cinque anni;
- con almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
La facoltà di riscatto del congedo parentale non è cumulabile con la facoltà di riscatto del corso legale di laurea per le domande presentate fino al 31 dicembre 2015.
Dal 1° gennaio 2016:
- è stato abolito il regime di incumulabilità/alternatività;
- è possibile riscattare cumulativamente i periodi di congedo parentale e del corso di laurea, anche con riferimento a “periodi” antecedenti 1° gennaio 2016 (circolare INPS 29 febbraio 2016, n. 44);
- periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia antecedenti al 31 dicembre 1996 (art. 1, co. 789 e 790, l. 296/2006 – decreto del Ministro del lavoro 31 agosto 2007 - circolare ex INPDAP 8 aprile 2008, n. 6);
- periodi di lavoro effettuati all’estero in Paesi non membri dell’Unione Europea (art. 3, c. 1, d.lgs.184/1997 - circolare ex INPDAP 24 febbraio 1999, n. 12);
- periodi di aspettativa (art. 3, c. 2, d. lgs. 184/1997 - circolare ex INPDAP 24 febbraio 1999, n. 12);
- periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria, non coperti da alcuna contribuzione, successivi al 1° gennaio 2009 (nota operativa ex INPDAP 7 maggio 2009, n. 24);
- servizio civile universale, su base volontaria (d. lgs. 40/2017 - informativa ex INPDAP 25 gennaio 2002, n. 7);
- diploma di accademia di Belle Arti, per i docenti che svolgono attività di insegnamento nelle accademie medesime (sentenza della Corte Costituzionale 535/1990);
- i corsi di studio di natura post secondaria accompagnati da possesso di titoli di studio di scuola secondaria superiore di qualsiasi durata (Sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000 - nota operativa ex INPDAP 1° febbraio 2006, n. 10), compresi i diplomi dell’area infermieristica, tecnica e della riabilitazione, conseguiti:
- presso le scuole riconosciute o autorizzate con apposito decreto ministeriale;
- per l’ammissione in servizio di ruolo;
- per lo svolgimento di determinate funzioni;
- per la progressione di carriera;
- corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle amministrazioni statali, organizzati e tenuti dalla scuola superiore della pubblica amministrazione (sentenza della Corte Costituzionale 257/1991);
- corsi abilitanti del personale della scuola (nota operativa ex INPDAP 13 luglio 2010, n. 37);
- corsi necessari per l'ammissione in servizio del personale delle amministrazioni pubbliche (nota operativa ex INPDAP 18 marzo 2010, n. 11);
- aumenti del servizio comunque prestato dal personale delle Forze Armate – Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, compreso il personale del disciolto Corpo Forestale dello Stato transitato nell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria (art. 5, c. 3, d.lgs. 165/1997 - circolare INPS 18 dicembre 2018, n. 119, messaggio 20 marzo 2026, n. 981 e circolare INPS 4 luglio 2025, n. 109;
- periodi trascorsi in qualità di assegnatari di borse di studio, sprovvisti da contribuzione, a condizione che il rapporto tra l’ente che effettua la formazione e il borsista si sia svolto in modo da configurare l’espletamento di un’attività d’impiego non di ruolo o si accerti che l’attestazione è stata richiesta per l’assunzione nei ruoli dell’amministrazione statale o per la partecipazione al relativo concorso;
- servizi prestati in qualità di (art.14, d.p.r. 1092/1973):
- dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'AGO;
- vicepretore reggente per un periodo non inferiore a sei mesi;
- assstente straordinario non incaricato o volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore;
- incaricato tecnico (art. 2, c. 2, l. 765/1960);
- amanuense di cancelleria (art. 99 del regio decreto-legge 745/1924);
- dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all'estero;
- docente presso università estere;
- lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere;
- servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento senza iscrizione all'AGO (art.15, d.p.r. 1092/1973);
- periodi di iscrizione ad albi professionali o pratica richiesti per l'ammissione in servizio (art. 13, c. 3, d.p.r. 1092/1973);
- periodi intercorrenti tra la decorrenza giuridica e decorrenza economica della nomina (sistemazione contributiva, artt. 8 -142, d.p.r. 1092/1973);
- periodi non coperti da contribuzione per le domande presentate entro il 31 dicembre 2021 (art. 20, co. 1 - 5, d.l. 4/2019, convertito in legge 26/2019) e per le domande presentate tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 (art. 1, co. 126 - 130, l. 213/2023);
- ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.
Domanda
La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, è possibile rivolgersi a:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare INPS 22 marzo 2021, n. 46.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.
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