Aiuto
Cliccando su 'aggiungi ai preferiti' il servizio viene salvato all'interno della pagina 'i tuoi preferiti' all'interno della tua area personale raggiungibile cliccando sul tuo nome in alto a destra.
Attenzione
L'inserimento nei preferiti non è al momento disponibile. Riprovare più tardi.
Ti trovi in
Il servizio consente l’invio della domanda di partecipazione al bando di concorso per assegnazione di posti in convitti di proprietà dell’Istituto per figli e orfani di lavoratori e pensionati iscritti al Fondo Credito.
Il servizio è presente anche in
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 4 novembre 2025
Cos'è
L’INPS ospita gli studenti vincitori dei relativi bandi di concorso nelle strutture di proprietà dell’Istituto, in regime di convitto o semiconvitto, per l’intera durata del ciclo di studi dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria di secondo grado.
A chi è rivolto
Possono frequentare i convitti (anche in regime di semiconvitto) gli studenti delle scuole primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, figli orfani ed equiparati di dipendenti e di pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
I posti disponibili nei convitti di proprietà vengono assegnati ogni anno con bando di concorso.
I vincitori possono restare in convitto per tutta la durata dei corsi di studio: dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado.
I bandi e le relative graduatorie sono consultabili nella sezione Welfare, Assistenza e Mutualità.
QUANTO SPETTA
I cinque convitti di proprietà sono situati a:
- Anagni (FR);
- Arezzo;
- Caltagirone (CT);
- Sansepolcro (AR);
- Spoleto (PG).
Forniscono:
- vitto anche in formula semiconvitto;
- alloggio solo in formula convitto;
- laboratori didattici;
- escursioni;
- attività sportive e di svago;
- assistenza socioeducativa e psicologica.
DECADENZA
Chi studia perde il beneficio della prestazione per:
- gravi violazioni del regolamento del convitto;
- variazioni della posizione giuridica del genitore iscritto;
- perdita dei requisiti di merito richiesti nel bando.
Domanda
REQUISITI
Il beneficiario della prestazione non deve:
- essere in ritardo di oltre due anni nella carriera scolastica;
- essere stato allontanato da una struttura convittuale;
- aver riportato condanne penali o aver procedimenti penali in corso.
La prestazione è incompatibile con altra provvidenza scolastica, in denaro o in servizi, di valore superiore 6mila euro complessivi, erogata dallo Stato o da altri enti e istituzioni pubbliche o private.
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata entro i termini previsti dal bando di concorso.
Può presentare domanda:
- il genitore iscritto in servizio o in pensione (in qualità di titolare/richiedente);
- il genitore superstite o il tutore (in qualità di richiedenti);
- lo studente maggiorenne alla data della presentazione (in qualità di richiedente/beneficiario).
COME FARE DOMANDA
La domanda di partecipazione va presentata online da questa pagina, cliccando su “Utilizza il servizio” e selezionando “Portale prestazioni welfare”.
Per consultare le domande relative agli anni precedenti, dopo aver cliccato su “Utilizza il servizio”, selezionare “Portale servizi Gestione dipendenti pubblici (Lavoratori e pensionati)”.
È possibile rivolgersi al servizio di Contact Center chiamando il numero 803164 gratuito da telefono fisso e 06164164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.
DISPONIBILITÀ RESIDUE
Qualora al termine della procedura selettiva rimangano a disposizione dei posti nelle strutture, l’Istituto si riserva di metterli a concorso.
Possono partecipare a questa seconda fase anche i figli o orfani ed equiparati di:
- lavoratori o di pensionati del settore privato;
- disoccupati o inoccupati;
- dipendenti o di pensionati del settore pubblico non iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per i quali, però, il beneficio viene concesso per un solo anno scolastico.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin