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APE Sociale - Anticipo pensionistico - Verifica Requisiti

Il sistema permette di verificare il possesso dei requisiti per richiedere l’anticipo pensionistico, cosiddetto Ape Sociale.

Rivolto a:
Categorie
Dipendenti privati- Dipendenti pubblici- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 13 febbraio 2023 Ultimo aggiornamento: 8 maggio 2024

Cos'è

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 e s.m.i. prevede un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS, entro dei limiti di spesa, a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto una determinata età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero.

Per coloro che presentano domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE Sociale dal 1° gennaio 2024, il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio è di 63 anni e 5 mesi.

L'indennità APE Sociale è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. legge Monti-Fornero).

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 la cui scadenza, in seguito a successivi interventi normativi (l’ultimo dei quali con l’articolo 1, commi 136 e 137, legge 30 dicembre 2023, n. 213), è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024.

 

A chi è rivolto

L'indennità APE Sociale spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in tal caso è necessario che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la scadenza del termine, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi), che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti professioni (cd. gravose), di cui all’allegato 3 della legge n. 234/2021:

  • professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
  • tecnici della salute;
  • addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
  • professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
  • operatori della cura estetica;
  • professioni qualificate nei servizi personali e assimilati;
  • artigiani, operai specializzati e agricoltori;
  • conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;
  • operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
  • conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
  • conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
  • operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
  • conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
  • conduttori di mulini e impastatrici;
  • conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
  • operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
  • operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
  • conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
  • personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
  • personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
  • portantini e professioni assimilate;
  • professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
  • professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Per gli operai edili individuati con i codici ISTAT presenti nell’allegato 3, come indicati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti (classificazione ISTAT 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione ISTAT 7.1.3.3) il requisito dell’anzianità contributiva per l’accesso all’APE Sociale è ridotto ad almeno 32 anni.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi (di 30, 32 e 36 anni)  richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L'indennità dell’APE Sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio laddove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, previa cessazione dell’attività lavorativa.

L’APE Sociale è corrisposto ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

Al fine di valutare se le risorse finanziarie stanziate risultino sufficienti a copertura del beneficio rispetto al numero degli aventi diritto, si procede al monitoraggio. Il monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico di vecchiaia e, a parità di requisito, sulla base della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

QUANTO SPETTA

L'indennità, in caso di iscrizione ad un’unica gestione, è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di questo importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’APE Sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Durante il godimento dell’indennità non spetta contribuzione figurativa.

Il trattamento di APE Sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.

Ai beneficiari non spettano gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF).

Domanda

REQUISITI

Per ottenere l'indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

  • almeno 63 anni e 5 mesi di età;
  • almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività cd. gravose l'anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni (ovvero almeno 32 anni per le categorie di gravosi sopra richiamate). Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni;
  • non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero.

L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l'assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

Per i soggetti con certificazione al beneficio nel 2024, la percezione dell’indennità è altresì incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, svolta in Italia o all’estero.

È invece compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale nel limite di reddito di 5.000 euro lordi annui.

Nelle ipotesi di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo o (nel caso di lavoro autonomo occasionale), di superamento del limite annuo, previsto dalla legge, il soggetto decade dall'APE Sociale; l'indennità percepita nel corso dell'anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la sede INPS procede al relativo recupero.

COME FARE DOMANDA

I soggetti che entro il 31 dicembre 2024 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2024, 15 luglio 2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.

Contestualmente o nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE Sociale, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso alla prestazione, questo al fine di non perdere ratei di trattamenti.

Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE Sociale, sia di accesso al beneficio, devono essere indirizzate alle sedi territoriali INPS di competenza e presentate in modalità telematica utilizzando i consueti canali istituzionali.

Per l'istruttoria delle domande è stato predisposto, congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed INL, un apposito protocollo in cui sono state individuate le modalità con cui effettuare lo scambio di dati con gli altri enti, le modalità attraverso cui effettuare un riscontro delle dichiarazioni rese dal richiedente e dal datore di lavoro, i casi in cui l'INPS può avvalersi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Documenti