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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2024
Cos'è
È una prestazione economica riservata a:
- lavoratori agricoli dipendenti;
- figure equiparate.
A chi è rivolto
Si rivolge a:
- operai agricoli:
- a tempo determinato, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti nell’anno di competenza della prestazione;
- a tempo indeterminato, assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro. A partire dagli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022, gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (legge 240/1984) non accedono più alla disoccupazione agricola ma alla NASpI;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano l’iscrizione negli elenchi nominativi con versamenti volontari fino a 51 giornate.
Non spetta:
- se la domanda è presentata oltre il termine previsto;
- agli iscritti delle gestioni autonome o della Gestione Separata:
- per l'intero anno;
- per parte dell'anno ma con un numero di giornate lavorative superiore a quelle di attività lavorativa dipendente che rientrano nel periodo di iscrizione;
- ai titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della prestazione. In caso di pensionamento durante l'anno, l’indennità viene ricalcolata rispetto al numero di mesi precedenti la pensione;
- se risulta prevalente l’attività di lavoro dipendente non agricolo nell'anno o nel biennio antecedente la domanda;
- in caso di dimissioni volontarie. Con esclusione di lavoratrici madri o lavoratori padri che si dimettono:
- nel corso del periodo successivo al parto;
- per giusta causa;
- ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
La durata dell’indennità equivale al numero di giornate lavorate, per un massimo di 365 giorni all’anno, al netto di giornate di lavoro:
- dipendente agricolo e non agricolo;
- in proprio, agricolo e non agricolo;
- indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
- non indennizzabili, come quelle successive all’espatrio definitivo.
QUANTO SPETTA
L'importo, pagato in un’unica soluzione direttamente dall'INPS, è pari:
- per gli operai agricoli a tempo determinato, al 40% della retribuzione di riferimento, con trattenuta del 9% a titolo di contributo di solidarietà, per un massimo di 150 giorni;
- al 30%della retribuzione effettiva, senza trattenuta per contributo di solidarietà, per gli operai agricoli a tempo indeterminato.
Contribuzione figurativa
Il pagamento della prestazione determina l'accredito di contribuzione figurativa:
- calcolata sottraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo;
- utile ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti;
- utile, per le prime 90 giornate, ai fini della misura della pensione anticipata nell'anno di competenza della prestazione, per gli iscritti:
- negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate;
- con attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola svolta per più di 150 giorni.
Riconoscimento dell’Assegno al Nucleo Familiare (ANF)
Al momento della presentazione della domanda, l’interessato può richiedere l'Assegno al Nucleo Familiare (ANF) entro il limite di prescrizione retroattiva di cinque anni.
I requisiti relativi al reddito e alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
L'INPS eroga l'ANF:
- sull'indennità di disoccupazione spettante;
- sull'attività lavorativa dipendente prestata nel settore agricolo (per gli operai agricoli a tempo determinato).
Per gli operai agricoli a tempo determinato con meno di 101 giornate di lavoro agricolo, l'ANF compete:
- per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%);
- per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa, sottraendo dal parametro 270 le giornate lavorate e quelle indennizzate ad altro titolo fino a un massimo di 180 giorni.
Per gli operai agricoli a tempo determinato con numero pari o maggiore di 101 giornate di lavoro agricolo, l'ANF compete per l'intero anno (312 giorni) sull'attività lavorativa.
L'Assegno al Nucleo Familiare copre anche le giornate di inattività, causate da:
- infortunio o malattia professionale (indennità erogata per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall'INAIL, fino a un massimo di tre mesi);
- malattia (indennità erogata per tutto il periodo per il quale viene corrisposta l'indennità di malattia);
- gravidanza e periodo successivo al parto.
In questo caso, il lavoratore agricolo:
- presenta la domanda con (SR15);
- è iscritto (o ha titolo all'iscrizione) negli elenchi agricoli per un numero di giornate non inferiori a 51;
- deve aver lavorato per almeno 6 giorni in agricoltura nei 30 giorni precedenti il verificarsi dell'evento.
Alla luce del d.lgs. 230/2021 che ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, a partire dal 1° marzo 2023 l’Assegno per il nucleo familiare è abrogato limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili.
Domanda
REQUISITI
L'indennità spetta ai lavoratori agricoli dipendenti:
- iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli OTD per l'anno di competenza della domanda, o abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- con almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, nel dettaglio:
- iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD o lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni prima della domanda;
- iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD o lavoro agricolo con qualifica OTI per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione;
- con almeno 102 contributi giornalierinel biennio costituito dall’anno di competenza dell'indennità e dall'anno precedente (requisito perfezionabile con cumulo di contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola, purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento). Per il raggiungimento dei 102 contributi, sono utilizzabili anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.
Se presenti i requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all'indennità, in caso di:
- lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento(300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del primo anno di età del bambino);
- padri lavoratoriche si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del primo anno di età del bambino.
Per i lavoratori che si dimettono per giusta causa prevede il pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione (sentenza della Corte costituzionale 269/2002). I casi previsti sono:
- mancato pagamento della retribuzione;
- molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
- modifiche peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing e comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi che causino un crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore;
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
- spostamento di sede del lavoratore, senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- comportamento offensivo posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
In caso di dimissioni determinate dal mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore deve allegare alla domanda:
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., sentenze od ogni altro documento idoneo), da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro;
- l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
L'INPS recupera l'indennità eventualmente corrisposta se:
- l'esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni;
- il lavoratore, dopo licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro.
L’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta anche in caso di:
- licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione (art. 6, d.l.23/2015). Il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, un importo che non costituisce reddito imponibile e non risulta soggetto a contribuzione previdenziale. L’accettazione da parte del lavoratore non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento e comporta:
- l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento;
- la rinuncia alla impugnazione del licenziamento.
- disoccupazione involontaria per atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro;
- lavoratori licenziati per motivi disciplinari. In questo caso l’interruzione del rapporto di lavoro non rientra fra i casi di disoccupazione volontaria perché la misura sanzionatoria del licenziamento non è conseguenza automatica dell'illecito disciplinare ma è legata alla discrezionalità del datore di lavoro.
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata:
- dall’interessato o dai suoi eredi a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento di disoccupazione, pena la decadenza dal diritto;
- il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza indicata sopra, se questa coincide con la domenica o festivi.
COME FARE DOMANDA
La domanda può essere presentata online all’INPS, accedendo con le proprie credenziali.
In alternativa:
- via Contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- rivolgendosi agli enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS con:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- accredito su libretto postale;
- carta di pagamento dotata di Iban
- con bonifico domiciliato presso un ufficio postale nello stesso CAP di residenza o domicilio del richiedente.
Nel caso di pagamento su conto corrente/libretto postale/carta di pagamento è necessario indicare l’IBAN, che deve essere intestato o cointestato al richiedente la prestazione.
Secondo le normative vigenti, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni di importo netto superiore a mille euro.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.