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Indennità per lavoratori che svolgono attività connessa al transito delle navi a Venezia

Domanda di ottenimento di indennità a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle acque di Venezia. Per fruire del sostegno i beneficiari devono presentare domanda online.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti privati- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata- Lavoratori marittimi, pescatori e settore volo
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 11 maggio 2022 Ultimo aggiornamento: 23 maggio 2023

Cos'è

È un’indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, la cui attività è connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua di Venezia (Bacino di San Marco, Canale di San Marco, Canale della Giudecca).

La misura a sostegno del reddito è stata introdotta dopo che queste vie sono state dichiarate monumento nazionale e, di conseguenza, il transito di navi con determinate caratteristiche dimensionali è stato vietato dal 1° agosto 2021.

La misura è prevista dall’articolo 1 del decreto 16 novembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze.

A chi è rivolta

L’indennità è rivolta ai lavoratori:

  • subordinati a tempo determinato, anche stagionali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° agosto e il 16 novembre 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021;
  • in somministrazione, alle stesse condizioni;
  • intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021;
  • autonomi occasionali, in attività tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Fra le attività interessate dall’indennità ci sono:

  • la gestione del terminal di approdo;
  • i servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio;
  • le attività di spedizionieri doganali;
  • le imprese operanti nel settore della logistica.

L’indennità non spetta a chi, alla data del 21 luglio 2021, risulti titolare:

  • di altra misura di sostegno al reddito (NASpI, DIS-COLL, ISCRO, integrazione salariale);
  • di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  • di pensione, ad esclusione dell’Assegno ordinario di invalidità.

Come funziona

Per il 2021, l’importo dell’indennità è di 2mila euro.

La prestazione è compatibile con:

  • Reddito di Cittadinanza;
  • Reddito di Emergenza;
  • erogazioni derivanti da tirocini e borse di studio;
  • compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica
    e da lavoro autonomo occasionale.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare INPS 29 aprile 2022, n. 54.

Domanda

COME FARE DOMANDA

Esclusivamente online attraverso il servizio dedicato, entro il 30 giugno 2022, accedendo con le proprie credenziali ai canali dedicati ai cittadini e agli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa)
    oppure 06 164164 da rete mobile;
  • enti di patronato, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’articolo 2, legge 241/1990.

Nella tabella (pdf 205KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.