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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 13 settembre 2024
Cos'è
È un istituto giuridico che consente a chi ha versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali di accedere a un unico trattamento pensionistico.
La totalizzazione:
- consente l'acquisizione del diritto a un'unica pensione di anzianità;
- è completamente gratuita.
A chi è rivolto
Si rivolge a tutti i lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, quali:
- dipendenti;
- autonomi;
- liberi professionisti.
Come funziona
DECORRENZA
La pensione di anzianità in regime di totalizzazione decorre a partire dal 2014, trascorsi 21 mesi dal perfezionamento del requisito contributivo.
Per i soggetti che presentano la domanda oltre i 21 mesi dalla data di maturazione del requisito prescritto la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della stessa.
QUANTO SPETTA
L'importo è stabilito:
- con il sistema “pro-quota” da ciascuna gestione pensionistica interessata, in base ai periodi di iscrizione maturati;
- con il sistema contributivo, sia per le quote di pensione liquidate a carico dell’INPS che per quelle a carico delle Casse libero professionali;
- per gli iscritti prima del 1996 che abbiano già raggiunto in una di queste gestioni i requisiti minimi per il conseguimento del diritto a un'autonoma pensione il relativo pro-quota sarà calcolato con il sistema retributivo/misto.
È ammessa la facoltà di scelta per il trattamento più favorevole.
La pensione di anzianità liquidata è soggetta a:
- trattenute IRPEF come per tutti gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi;
- aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e con onere a carico delle gestioni interessate;
- eventuali trattenute sindacali.
Ai titolari della pensione di anzianità in totalizzazione sono riconosciuti:
- i trattamenti di famiglia laddove spettanti;
- le maggiorazioni sociali purché tra le quote che compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto questo beneficio, in presenza delle condizioni reddituali.
Non si applicano le trattenute per redditi da lavoro dipendente o autonomo e non si riconosce l'integrazione al trattamento minimo.
Il trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione è corrisposto dall'INPS:
- anche nei casi in cui non vi siano quote a proprio carico;
- per conto anche degli altri enti, con i quali sono state stipulate apposite convenzioni.
Domanda
REQUISITI
È necessario aver maturato:
- un’anzianità contributiva di almeno 40 anni (2.080 contributi settimanali).
Il requisito contributivo deve essere raggiunto escludendo i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e per malattia.
Dal 1° gennaio 2013, il requisito contributivo è adeguato alla speranza di vita; quindi, per l’anno 2024 e per il biennio 2025-2026 il requisito contributivo minimo richiesto di 41 anni; - ulteriori requisiti, diversi dall’anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di anzianità (cessazione del rapporto di lavoro, cancellazione dall’albo professionale, ecc.).
COME FARE DOMANDA
Il requisito contributivo deve essere raggiunto escludendo i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e per malattia.
Il requisito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2013 viene adeguato alla speranza di vita.
Come fare domanda
La domanda deve essere presentata dal lavoratore all’ultimo ente pensionistico presso il quale è iscritto o è stato iscritto in caso di pregressa cessazione dell’attività lavorativa.
Nella domanda devono essere indicati tutti gli enti presso i quali il lavoratore ha contribuito. La sede che riceve la domanda dovrà attivarsi per avviare il procedimento con gli altri enti interessati.
La domanda di pensione di anzianità in regime di totalizzazione deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.