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Pensionati
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 16 aprile 2026
Cos'è
È una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall'INPS a luglio o a dicembre di ogni anno, introdotta dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e modificata dall'articolo 1, comma 187, 11 dicembre 2016, n. 232, che ha esteso la platea dei beneficiari e modificato gli importi da corrispondere.
A chi è rivolto
La quattordicesima spetta ai pensionati:
- titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria;
- di almeno 64 anni;
- con reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (dal 2017).
A CHI NON SPETTA LA QUATTORDICESIMA
La quattordicesima non spetta ai titolari di soli trattamenti assistenziali, come la pensione sociale, l’assegno sociale, i trattamenti per invalidi civili, ciechi e sordomuti.
Sono escluse anche, ad esempio, le prestazioni di accompagnamento alla pensione, come gli assegni di esodo e APE Sociale.
Per effettuare una verifica guidata del diritto alla quattordicesima, è possibile consultare la sezione “Bonus Quattordicesima” del Consulente digitale delle pensioni.
Come funziona
La misura della somma aggiuntiva è indicata nella seguente tabella:
| Anni di contribuzione per lavoratori dipendenti | Anni di contribuzione per lavoratori autonomi | Pensione fino a 1,5 volte il trattamento minimo (per il 2026: 11.931,08 euro) | Pensione da1,5 a 2 volte il trattamento minimo (per il 2026: 15.908,10 euro) |
|---|---|---|---|
| Fino a 15 | Fino a 18 | 437 euro | 336 euro |
| Oltre 15 fino a 25 | Oltre 18 fino a 28 | 546 euro | 420 euro |
| Oltre 25 | Oltre 28 | 655 euro | 504 euro |
APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo della quattordicesima viene corrisposto fino a concorrenza del limite maggiorato.
Il reddito dell’eventuale coniuge non è rilevante.
Non sono, inoltre, rilevanti ai fini del diritto alla cd. quattordicesima:
- i trattamenti di famiglia;
- l’importo aggiuntivo;
- l’indennità di accompagnamento, l’indennità per non vedenti e sordomuti;
- le pensioni di guerra;
- il reddito della casa di abitazione;
- i redditi a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto, la buonuscita, le competenze arretrate;
- i sussidi dei comuni e di altri enti erogatori.
LA QUATTORDICESIMA COSTITUISCE REDDITO?
La quattordicesima non costituisce reddito, né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali (con esclusione delle maggiorazioni sociali per un importo annuo pari a 156 euro). Non è tassata e non concorre a far superare il limite di reddito stabilito, qualora il beneficiario sia fiscalmente a carico del coniuge o di altro contribuente. La quattordicesima non è soggetta a perequazione automatica.
COME AVVIENE L’EROGAZIONE DELLA QUATTORDICESIMA
Il pagamento della quattordicesima viene effettuato d’ufficio sulla base dei redditi in possesso dell’INPS al momento dell’erogazione:
- sulla rata pensionistica di luglio:
- se i requisiti vengono perfezionati entro il 31 luglio (pensioni gestite nei sistemi integrati) o entro il 30 giugno (pensioni gestite nei sistemi proprietari ed ex-INPGI) dell'anno di riferimento;
- sulla rata pensionistica di dicembre:
- se i requisiti vengono perfezionati dal 1° agosto al 31 dicembre dell’anno di riferimento (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio al 31 dicembre dell’anno di riferimento (pensioni gestite nei sistemi proprietari ed ex-INPGI);
- ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso dell’anno di riferimento, che rientrino nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti.
La quattordicesima è:
- riconosciuta in via provvisoria, in presenza delle condizioni di legge;
- verificata successivamente sulla base dei redditi consuntivi disponibili;
- riconosciuta in misura proporzionale ai mesi di possesso dei requisiti se:
- la pensione decorre dopo il 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- il compimento del sessantaquattresimo anno di età avviene nel corso dell’anno di riferimento.
COMUNICAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUATTORDICESIMA
Sul cedolino della pensione, disponibile nell’area riservata del servizio online messo a disposizione dall’INPS, è possibile verificare il pagamento della quattordicesima nel mese in cui viene effettuata l’attribuzione. Un’apposita voce è presente anche sul certificato di pensione (modello ObisM).
In caso di mancata erogazione, e in presenza dei requisiti, è possibile presentare domanda di ricostituzione online attraverso il servizio dedicato.
In questo caso, la quattordicesima, se spetta, sarà pagata nei mesi immediatamente successivi a quello della domanda.
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