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Il servizio permette di inviare la domanda di ricostituzione reddituale per la quattordicesima per i pensionati di almeno 64 anni che hanno un reddito fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Rivolto a:
Categorie
Pensionati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 16 aprile 2026

Cos'è

È una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall'INPS a luglio o a dicembre di ogni anno, introdotta dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e modificata dall'articolo 1, comma 187, 11 dicembre 2016, n. 232, che ha esteso la platea dei beneficiari e modificato gli importi da corrispondere.

A chi è rivolto

La quattordicesima spetta ai pensionati:

  • titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria;
  • di almeno 64 anni;
  • con reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (dal 2017).

A CHI NON SPETTA LA QUATTORDICESIMA

La quattordicesima non spetta ai titolari di soli trattamenti assistenziali, come la pensione sociale, l’assegno sociale, i trattamenti per invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Sono escluse anche, ad esempio, le prestazioni di accompagnamento alla pensione, come gli assegni di esodo e APE Sociale.

Per effettuare una verifica guidata del diritto alla quattordicesima, è possibile consultare la sezione “Bonus Quattordicesima” del Consulente digitale delle pensioni.

Come funziona

La misura della somma aggiuntiva è indicata nella seguente tabella:

Anni di contribuzione per lavoratori dipendentiAnni di contribuzione per lavoratori autonomiPensione fino a 1,5 volte il trattamento minimo (per il 2026: 11.931,08 euro)Pensione da1,5 a 2 volte il trattamento minimo (per il 2026: 15.908,10 euro)
Fino a 15Fino a 18437 euro336 euro
Oltre 15 fino a 25Oltre 18 fino a 28546 euro420 euro
Oltre 25Oltre 28655 euro504 euro

APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo della quattordicesima viene corrisposto fino a concorrenza del limite maggiorato.

Il reddito dell’eventuale coniuge non è rilevante.

Non sono, inoltre, rilevanti ai fini del diritto alla cd. quattordicesima:

  • i trattamenti di famiglia;
  • l’importo aggiuntivo;
  • l’indennità di accompagnamento, l’indennità per non vedenti e sordomuti;
  • le pensioni di guerra;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • i redditi a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto, la buonuscita, le competenze arretrate;
  • i sussidi dei comuni e di altri enti erogatori.

LA QUATTORDICESIMA COSTITUISCE REDDITO?

La quattordicesima non costituisce reddito, né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali (con esclusione delle maggiorazioni sociali per un importo annuo pari a 156 euro). Non è tassata e non concorre a far superare il limite di reddito stabilito, qualora il beneficiario sia fiscalmente a carico del coniuge o di altro contribuente. La quattordicesima non è soggetta a perequazione automatica.

COME AVVIENE L’EROGAZIONE DELLA QUATTORDICESIMA

Il pagamento della quattordicesima viene effettuato d’ufficio sulla base dei redditi in possesso dell’INPS al momento dell’erogazione:

  • sulla rata pensionistica di luglio:
    • se i requisiti vengono perfezionati entro il 31 luglio (pensioni gestite nei sistemi integrati) o entro il 30 giugno (pensioni gestite nei sistemi proprietari ed ex-INPGI) dell'anno di riferimento;
  • sulla rata pensionistica di dicembre:
    • se i requisiti vengono perfezionati dal 1° agosto al 31 dicembre dell’anno di riferimento (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio al 31 dicembre dell’anno di riferimento (pensioni gestite nei sistemi proprietari ed ex-INPGI);
    • ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso dell’anno di riferimento, che rientrino nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti.

La quattordicesima è:

  • riconosciuta in via provvisoria, in presenza delle condizioni di legge;
  • verificata successivamente sulla base dei redditi consuntivi disponibili;
  • riconosciuta in misura proporzionale ai mesi di possesso dei requisiti se:
    • la pensione decorre dopo il 1° gennaio dell’anno di riferimento;
    • il compimento del sessantaquattresimo anno di età avviene nel corso dell’anno di riferimento.

COMUNICAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUATTORDICESIMA

Sul cedolino della pensione, disponibile nell’area riservata del servizio online messo a disposizione dall’INPS, è possibile verificare il pagamento della quattordicesima nel mese in cui viene effettuata l’attribuzione. Un’apposita voce è presente anche sul certificato di pensione (modello ObisM).

In caso di mancata erogazione, e in presenza dei requisiti, è possibile presentare domanda di ricostituzione online attraverso il servizio dedicato.

In questo caso, la quattordicesima, se spetta, sarà pagata nei mesi immediatamente successivi a quello della domanda.

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