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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 12 novembre 2025
Cos'è
Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare il periodo del corso di studi ai fini pensionistici.
Il riscatto di laurea è valido a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.
L’Istituto, nell’ambito del progetto PNRR, ha realizzato un podcast dedicato al riscatto di laurea dal titolo “Pensare oggi alla pensione futura”, disponibile sul canale “INPS on air” della piattaforma Spreaker.
A chi è rivolto
Si rivolge a chi ha conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato.
La facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all’estero.
Come funziona
È possibile riscattare:
- diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
- diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
- diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- titoli accademici (decreto 3 novembre 1999, n. 509):
- Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale;
- Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.
Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M), possono essere riscattati ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in materia, i nuovi corsi attivati dall'anno accademico 2005-2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
- diploma accademico di primo livello;
- diploma accademico di secondo livello;
- diploma di specializzazione;
- diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario (art. 3, comma 6, d.p.r. 2005/212, messaggio 2010/15662).
I diplomi accademici rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M, conseguiti in base all’ordinamento precedente all’entrata in vigore della legge 508/1999, possono essere riscattati alle condizioni indicate nella circolare INPS 21 agosto 2020, n. 95.
I diplomi ITS Academy possono essere riscattati ai fini pensionistici purché rilasciati in conformità con la normativa prevista dalla legge 99/2022 e il relativo accreditamento delle fondazioni ITS, come indicato nella circolare INPS 25 novembre 2024, n. 98.
Il riscatto può riguardare:
- l'intero corso di studi;
- singoli periodi;
- due o più corsi di laurea, a partire dal 12 luglio 1997, anche per i titoli conseguiti prima di questa data.
Una volta accreditata la contribuzione da riscatto di laurea, dopo il pagamento del relativo onere, non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca (messaggio 8 ottobre 2008, n. 22427).
Non sono riscattabili i periodi:
- di iscrizione fuori corso;
- già coperti da contribuzione obbligatoria/figurativa/da riscatto, presso il fondo dove si presenta domanda e anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, d. lgs. 184/1997:
- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e Gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi;
- Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS - art. 2, comma 26, l. 335/1995).
PERIODI DI STUDIO UNIVERSITARIO ALL'ESTERO
Il riscatto dei periodi di studio universitario compiuti all’estero è ammesso solo se il titolo accademico conseguito è oggetto di specifico riconoscimento ai fini previdenziali, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del d. p. r. 189/2009.
Questo riconoscimento, che riguarda anche i relativi curricula studiorum, è di esclusiva competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), secondo quanto previsto dagli articoli 1, comma 1, e 3, comma 1, lettera b), dello stesso decreto.
Il d.p.r. 189/2009 è stato emanato in attuazione dell’articolo 5 della l. 148/2002, che ratifica ed esegue la Convenzione di Lisbona (11 aprile 1997) sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea. La legge detta anche le disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno.
Non sono invece validi, ai fini del riscatto previdenziale, altri tipi di riconoscimento, come:
- quelli accademici, previsti dall’articolo 2 della l. 148/2002;
- quelli professionali, disciplinati dalla normativa comunitaria e dagli articoli 49 e 50 del d.p.r. 394/1999.
Per effetto dell’articolo 38, comma 3.1, del d.lgs. 165/2001, la competenza del MUR si estende a tutti i titoli accademici esteri, anche se conseguiti in Paesi non aderenti alla Convenzione di Lisbona.
In caso di richiesta di riscatto, la sede INPS territorialmente competente trasmette al MUR l’istanza dell’interessato, accompagnata dalla documentazione prevista dall’articolo 3, comma 2, del d.p.r. 189/2009.
IL RISCATTO DI LAUREA RICHIESTO DA SOGGETTI INOCCUPATI
I soggetti inoccupati possono esercitare la facoltà di riscatto (circolare INPS 11 marzo 2008, n. 29) a condizione che:
- non siano iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (inclusa la Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, l. 335/1995);
- non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all’estero (messaggio 9 marzo 2009, n. 5529).
Nelle ipotesi di riscatto del corso di laurea richiesto da soggetti inoccupati, l'onere è calcolato applicando all’imponibile minimo annuo previsto per gli artigiani e i commercianti l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), vigente nell’anno di presentazione della domanda, per ciascun anno da riscattare.
Il contributo è versato all’INPS in un’apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e viene rivalutato, con riferimento alla data della domanda, secondo le regole del sistema contributivo.
Il montante maturato è trasferito, su domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto.
CALCOLO DELL'ONERE
L’onere di riscatto dei periodi del corso di studi universitario è determinato secondo le norme che regolano la liquidazione della pensione, tenendo conto della collocazione temporale dei periodi da riscattare e applicando, di conseguenza, il sistema retributivo oppure quello contributivo.
Periodi da riscattare che si collocano nel “sistema retributivo”
Se i periodi oggetto di riscatto si collocano nel sistema retributivo:
- l’importo della somma da versare è determinato con i criteri previsti dall’articolo 13 della l. 1338/1962 (riserva matematica);
- l’onere varia in rapporto a fattori quali l’età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni;
- il costo dell’operazione comportante il calcolo della riserva matematica viene a identificarsi con il capitale di copertura corrispondente alla quota di pensione che a seguito del riscatto risulta potenzialmente o effettivamente acquisita dall’interessato (beneficio pensionistico).
Periodi da riscattare che si collocano nel “sistema contributivo”
Relativamente ai periodi da riscattare per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato:
- applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso;
- la retribuzione cui va applicata la già menzionata aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.
La retribuzione presa a base di calcolo dell’onere e rapportata al periodo riscattato è:
- accreditata sulla posizione del soggetto;
- collocata temporalmente in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto.
Ai fini del calcolo della pensione, la rivalutazione del montante individuale dei contributi afferente ai periodi oggetto di riscatto ha effetto dalla data di presentazione della domanda.
Esempio: ipotizziamo un soggetto voglia riscattare quattro anni di laurea e che abbia presentato domanda di riscatto nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti il 31 gennaio 2025; considerando una retribuzione lorda degli ultimi 12 mesi meno remoti pari a 32.170 euro l’importo da pagare per riscattare quattro anni è pari a 42.464,4 euro (32.170x33% =10.616,1 x 4 anni = 42.464,4).
L’art. 20, comma 6, d.l. 4/2019, convertito con modificazioni dalla l. 26/2019, ha introdotto il riscatto di laurea cosiddetto agevolato per i periodi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.
In questa ipotesi, l'onere è determinato:
- sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda;
- in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).
L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi stessi.
Il contributo è rivalutato:
- secondo le regole del sistema contributivo;
- con riferimento alla data della domanda.
Per il 2025 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dai commercianti è pari a 18.555 euro. A questo va applicata l'aliquota del 33%.
Quindi, per le domande presentate nel corso del 2025, il costo per riscattare un anno di corso è pari a 6.123,15 euro.
Nel momento in cui la liquidazione della pensione debba avvenire esclusivamente con il sistema contributivo (ad esempio, per effetto dell’opzione al sistema contributivo ai sensi dell’art. 1, c. 23, l. 335/1995), le modalità di calcolo agevolate dell’onere di riscatto si applicano anche nel caso in cui i periodi del corso di laurea siano precedenti al 1° gennaio 1996 (circolare INPS 22 gennaio 2020, n. 6 e circolare INPS 6 aprile 2021, n. 54).
L’assolvimento dell’onere economico con il pagamento di almeno una rata del riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, rende irrevocabile l’opzione stessa.
Non è ammesso che il riscatto determinato in base a una delle modalità sopra indicate, e il cui onere sia stato versato, in tutto o in parte, possa essere rideterminato in base alla modalità alternativa.
Per ulteriori precisazioni si rimanda circolare INPS 25 luglio 2019, n. 106.
Riscatto richiesto da “soggetti inoccupati”.
L'onere dei periodi da riscattare è determinato in base a un contributo annuo pari al livello minimo imponibile previsto per gli artigiani e i commercianti, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, in vigore nell’anno di presentazione della domanda.
Domanda
REQUISITI
Per accedere alla prestazione è necessario:
- aver conseguito il diploma di laurea o un titolo equiparato;
- che i periodi per i quali si chiede il riscatto non siano già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o da riscatto, non solo presso il fondo cui è diretta la domanda, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 184/1997;
- essere titolari di almeno un contributo obbligatorio nell’ordinamento pensionistico in cui si presenta la domanda, salvo quanto previsto nel caso di domanda presentata da soggetti inoccupati.
COME FARE DOMANDA
La domanda può essere presentata online all'INPS attraverso il Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa.
Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare INPS 22 marzo 2021, n. 46.
È possibile pagare con gli Avvisi di Pagamento pagoPA:
- online sul sito INPS, dal Portale dei Pagamenti, utilizzando
- la carta di credito/debito;
- addebito in conto corrente;
- altri metodi di pagamento;
- attraverso canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizio di Pagamento, come ad esempio:
- agenzie della banca;
- home banking dei Prestatori di Servizio di Pagamento (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA);
- sportelli ATM abilitati delle banche;
- esercenti convenzionati con i Prestatori di Servizio di Pagamento aderenti al sistema pagoPA (bar, edicole, ricevitorie, tabaccherie, supermercati e altri esercenti convenzionati);
- uffici postali;
- App IO.
La lista dei canali di pagamento è disponibile sul sito PagoPA.
L’accesso al Portale dei Pagamenti è possibile anche con il codice fiscale e il numero pratica indicato nel provvedimento inviato dall’Istituto.
È possibile effettuare il pagamento rateale anche con addebito diretto sul conto corrente.
L’attivazione e la revoca del mandato SDD possono avvenire:
- dal Portale dei Pagamenti INPS, senza necessità di recarsi presso la propria banca o ufficio postale;
- oppure direttamente in banca o all’ufficio postale, compilando il modello SDD (autorizzazione di addebito in conto corrente), con l’opzione a importo fisso predefinito, che implica la rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro otto settimane (d.lgs. 11/2010).
Affinché l’addebito SDD vada a buon fine, non devono essere inseriti limiti alla frequenza mensile di addebito o altri vincoli (es. importo massimo, numero massimo di addebiti) che potrebbero bloccare la transazione.
Una volta comunicata l'autorizzazione dell'addebito, l'INPS invierà una lettera di conferma con il mese di attivazione del servizio e gli importi relativi alle scadenze dell'anno.
In attesa di ricevere la lettera di conferma, si dovrà continuare a effettuare i pagamenti con le altre modalità di pagamento indicate, rispettando le scadenze mensili.
Dalla data di attivazione dell’addebito non si dovranno più utilizzare i bollettini.
Le restanti rate potranno essere pagate con le altre modalità di pagamento.
All'inizio dell'anno solare successivo ai versamenti, l'attestazione utile ai fini fiscali è visualizzabile nel Portale dei Pagamenti (servizio “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite”, sezione “Pagamenti effettuati”).
Per le domande presentate dal 1° gennaio 2008, il pagamento può essere effettuato:
- in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento (obbligatorio per i pensionati);
- in rate mensili senza interessi (fino ad un massimo di 120 rate).
È possibile estinguere il debito anche in un numero di rate inferiore rispetto al massimo previsto, sempre senza applicazione di interessi.
Il pagamento rateale non è ammesso per chi è già pensionato. Se, durante il piano di rateizzazione, viene maturato il diritto alla pensione e si presenta domanda, il beneficio della rateizzazione decade automaticamente: il capitale residuo deve essere pagato in un’unica soluzione.
Se l’importo in unica soluzione o la prima rata non vengono pagati è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’INPS senza ulteriori adempimenti.
La rinuncia non impedisce di presentare una nuova domanda per lo stesso periodo e titolo di studio. In questo caso, l’onere sarà ricalcolato alla data della nuova domanda.
Il pagamento delle rate successive alla prima è ritenuto valido anche se effettuato con un ritardo non superiore a 30 giorni (per un massimo di cinque volte).
Eventuali altri pagamenti tardivi possono essere riconosciuti come nuova domanda, su richiesta dell’interessato, e comportano la rideterminazione dell’importo.
I pagamenti parziali, o il versamento di un numero minore di rate rispetto a quanto previsto, danno luogo all’accredito del periodo assicurativo corrispondente all’importo effettivamente versato.
Eventuali variazioni di indirizzo o di dati anagrafici devono essere comunicate tempestivamente all’Istituto.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.
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