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Il servizio permette ai dipendenti pubblici con rapporto di lavoro cessato e senza diritto alla pensione di presentare la domanda di costituzione della posizione assicurativa e trasferire presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’AGO i periodi con obbligo di iscrizione alla Gestione Dipendenti Pubblici.
Rivolto a:
Categorie
Patronati- Dipendenti privati- Dipendenti pubblici
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 4 maggio 2025

Cos'è

La prestazione, conosciuta anche come "Ricongiunzione in uscita", permette al dipendente pubblico, cessato dal servizio senza diritto alla pensione, di costituire una posizione contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e trasferirvi tutti i periodi con obbligo di iscrizione all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici.

Con l’entrata in vigore della legge 122/2010 sono state abrogate la legge 322/1958 e le ulteriori disposizioni (art. 40, l. 1646/1962; art.124, D.P.R.1092/1973; art. 21, c. 4 e art. 40, c. 3, l. 958/1986) che consentivano la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO.

A chi è rivolto

Si rivolge ai dipendenti pubblici cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 senza aver conseguito il diritto alla pensione, iscritti ad una delle seguenti Casse:

  • CPDEL;
  • CPS;
  • CPI;
  • CPUG;
  • CTPS.

Come funziona

Con l’abrogazione dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa, l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici può attribuire il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia in presenza dei requisiti contributivi minimi previsti, anche se l’interessato non sia più in servizio.

Ai dipendenti statali, iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici Statali (CTPS) – per i quali la costituzione della posizione assicurativa opera d’ufficio – si applica la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO, in caso di cessazioni avvenute entro il 30 luglio 2010.

Per i dipendenti iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG, cessati entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione, la costituzione della posizione assicurativa avviene solo su domanda.

Per le cessazioni a partire dal 31 luglio 2010, l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici riconosce, a domanda, al raggiungimento del requisito anagrafico e in presenza dei requisiti minimi contributivi previsti, il diritto al trattamento pensionistico.

Dal 1° gennaio 2013 è stata inoltre reintrodotta la possibilità di presentare domanda di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’AGO (art. 1, c. 238, l. 228/2012). La misura riguarda solo gli iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG cessati entro il 30 luglio 2010 senza diritto alla pensione. La domanda non dà diritto a ratei arretrati di pensione.

In caso di decesso, la facoltà può essere esercitata dai superstiti ai fini del diritto e della misura della pensione di reversibilità o indiretta.

Approfondimenti:

Domanda

La domanda di costituzione della posizione assicurativa presso il FLPD si presenta online tramite il servizio dedicato.

In alternativa è possibile rivolgersi a:

  • Contact Center Multicanale al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al 06 164164 da rete mobile;
  • enti di patronato o intermediari dell’Istituto.

Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare INPS 19 settembre 2022, n. 101.

Per l’annullamento della posizione assicurativa costituita nel FPLD dell’AGO, si rimanda al paragrafo n. 4 del messaggio 2 agosto 2024, n. 2802.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.