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Contributi per iscrizione ai convitti nazionali ed educandati statali in favore di figli di iscritti al Fondo Credito, alla Gestione Magistrale e Gestione Postelegrafonici

Il servizio consente l’invio della domanda di assegnazione di contributi per iscrizione a convitti ed educandati per figli, orfani o equiparati di lavoratori e pensionati iscritti a Fondo Credito, Gestione Magistrale e Gestione Postelegrafonici.
Specifico per
Figli o orfani di iscritti e pensionati al Fondo Credito, iscritti alla Gestione Magistrale e iscritti alla Gestione Postelegrafonici

Pubblicazione: 21 settembre 2023

Cos'è

L’INPS eroga un contributo per l’iscrizione presso convitti nazionali ed educandati statali e la frequenza, in regime di convitto o semiconvitto, di:

  • scuola primaria;
  • scuola secondaria di primo grado;
  • scuola secondaria di secondo grado.

Il contributo copre la durata di tutto il ciclo di studi. Nei convitti ad elevata specializzazione, invece, è limitato ad un anno.

A chi è rivolto

Il beneficio è destinato agli studenti della scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, figli/e di:

  • dipendenti e di pensionati della pubblica amministrazione, iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
  • iscritti alla Gestione Magistrale;
  • iscritti alla Gestione Postelegrafonici.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

I contributi vengono assegnati ogni anno con bando di concorso.

I vincitori beneficiano del contributo per tutta la durata di corsi di studio dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado.

Per il mantenimento del beneficio è necessario presentare apposita dichiarazione, fatta salva la necessità di acquisire in procedura la documentazione attestante il permanere dei requisiti per gli anni successivi.

I bandi e le relative graduatorie sono consultabili nella sezione Welfare, Assistenza e Mutualità.

QUANTO SPETTA

Il valore del contributo erogabile è determinato in misura percentuale sull’importo più basso tra il contributo massimo erogabile e il costo della retta annuale di iscrizione, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

La Gestione Magistrale e la Gestione Postelegrafonici sosterranno, in favore dei rispettivi iscritti, l’onere del contributo per intero, fermi restando i limiti fissati.

DECADENZA

Chi studia perde il beneficio della prestazione per:

  • ritiro dello studente beneficiario;
  • variazione della posizione giuridica dell’iscritto;
  • mancato assolvimento degli adempimenti previsti dal bando di concorso entro le scadenze fissate.

Domanda

REQUISITI

Il beneficiario della prestazione:

  • non deve ricevere altre provvidenze scolastiche, in denaro o in servizi, di valore superiore a 6mila euro complessivi, erogate da:
    • Stato;
    • altri Enti ed Istituzioni pubbliche o private;
  • non deve essere assegnatario di posto in un convitto di proprietà dell’Istituto.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata entro i termini previsti dal bando di concorso.

Può presentare domanda:

  • il genitore iscritto in servizio o in pensione (in qualità di titolare/richiedente);
  • il genitore superstite o il tutore (in qualità di richiedenti);
  • lo studente maggiorenne alla data della presentazione (in qualità di richiedente/beneficiario).

COME FARE DOMANDA

La domanda va presentata online accedendo al servizio da questa pagina.

Per assistenza è possibile rivolgersi al servizio di Contact Center chiamando il numero 803164 gratuito da telefono fisso e 06164164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.

Dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali al servizio “Portale welfare in un click”, è sufficiente manifestare la volontà di partecipare al bando.

La scelta del convitto va indicata solo dopo la pubblicazione della graduatoria dei vincitori.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

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