Ti trovi in:
Pubblicazione: 13 aprile 2026
Con la pubblicazione della circolare INPS 9 aprile 2026, n. 44 dedicata al Reddito di Libertà – che aggiorna le indicazioni operative già fornite con la circolare INPS 5 marzo 2025, n. 54 – l’Istituto riepiloga le principali novità relative alla misura di sostegno economico destinata alle donne vittime di violenza in condizione di bisogno.
In attuazione del decreto interministeriale del 17 settembre 2025, l’importo del contributo mensile è stato incrementato a 530 euro, per un massimo di 12 mensilità, nei limiti delle risorse disponibili.
La circolare precisa che le domande accolte nel 2025 saranno oggetto di integrazione dell’importo fino alla misura di 530 euro mensili (per un massimo di 12 mensilità), tenendo conto delle risorse disponibili. L’integrazione sarà effettuata utilizzando le risorse statali o le risorse regionali trasferite per il finanziamento della misura.
Completata l’integrazione delle domande accolte nel 2025, l’INPS procederà a disporre il pagamento delle domande presentate nel 2026, nei limiti delle risorse disponibili, dandone comunicazione alle interessate.
L’Istituto ricorda che le domande presentate entro il 31 dicembre 2025 e non accolte per insufficienza di risorse sono decadute ma possono essere ripresentate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, per accedere al contributo nel 2026.
Ruolo dei comuni: trasmissione solo dopo verifica dei requisiti
La domanda è trasmessa all’INPS esclusivamente tramite i comuni.
Si richiama pertanto l’attenzione degli enti locali: i comuni devono inviare solo le domande per le quali abbiano verificato preventivamente il possesso dei requisiti e la validità e completezza dei dati indicati nel modulo, inclusa la sussistenza dello stato di bisogno e il proseguimento del percorso di fuoriuscita dalla violenza.
Per maggiori dettagli si invita a consultare la circolare pubblicata sul portale dell’Istituto.
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin