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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 2 marzo 2026
Cos'è
Il supporto alla ricollocazione professionale (outplacement) è una prestazione dei Fondi di solidarietà del Credito e del Credito Cooperativo.
Consente il reinserimento nel lavoro nei casi di riduzione dei livelli occupazionali.
A chi è rivolto
La misura si rivolge alle persone licenziate che percepiscono l’Assegno emergenziale e partecipano a programmi di supporto al reinserimento nel lavoro.
Come funziona
I programmi sono finanziati dai Fondi di solidarietà, con possibile concorso di risorse nazionali o dell’Unione europea e con il contributo del datore di lavoro.
DECORRENZA E DURATA
I programmi di supporto alla ricollocazione professionale possono avere una durata massima di 12 mesi.
QUANTO SPETTA
Il costo dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale è fatturato dalla società incaricata al datore di lavoro, che ne anticipa l’intero importo.
Dopo l’autorizzazione, il datore di lavoro recupera la quota a carico del Fondo, al netto del contributo emergenziale, con conguaglio sui contributi dovuti per il personale dipendente.
Il contributo emergenziale è pari al 50% del finanziamento deliberato dal Fondo e il datore di lavoro lo versa dopo la delibera di concessione da parte del Comitato amministratore.
Domanda
REQUISITI
Si accede alla prestazione a condizione che:
- l’azienda sia già autorizzata all’Assegno emergenziale;
- la richiesta della prestazione sia presentata nel periodo di fruizione dell’Assegno emergenziale;
- i programmi di ricollocazione siano svolti interamente nello stesso periodo.
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda va presentata successivamente allo svolgimento dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale.
L’accesso alla prestazione è subordinato:
- all’espletamento delle vigenti procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
- all’ulteriore condizione che queste procedure si concludano con un accordo aziendale o di gruppo.
COME FARE DOMANDA
La domanda si presenta compilando il modulo:
- SR152 per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo;
- SR155 per il Fondo di solidarietà del Credito.
Il modulo va inviato via Posta Elettronica Certificata (PEC):
- alla sede INPS competente per l’accentramento contributivo;
- oppure alla sede INPS della sede principale dell’azienda.
Inviare per conoscenza anche alla Direzione centrale Ammortizzatori Sociali, all’indirizzo: dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la circolare INPS 30 giugno 2016, n. 119, relativa al Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo e la circolare INPS 2 dicembre 2016, n. 213 relativa al Fondo di solidarietà del Credito Ordinario.
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