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Ricollocazione professionale per lavoratori di aziende iscritte al Fondo di solidarietà del Credito o al Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo

Il servizio permette di presentare la domanda per l’accesso ai programmi di supporto alla ricollocazione professionale delle persone licenziate percettrici di Assegno emergenziale.
Specifico per
Aziende

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 2 marzo 2026

Cos'è

Il supporto alla ricollocazione professionale (outplacement) è una prestazione dei Fondi di solidarietà del Credito e del Credito Cooperativo.

Consente il reinserimento nel lavoro nei casi di riduzione dei livelli occupazionali.

A chi è rivolto

La misura si rivolge alle persone licenziate che percepiscono l’Assegno emergenziale e partecipano a programmi di supporto al reinserimento nel lavoro.

Come funziona

I programmi sono finanziati dai Fondi di solidarietà, con possibile concorso di risorse nazionali o dell’Unione europea e con il contributo del datore di lavoro.

DECORRENZA E DURATA

I programmi di supporto alla ricollocazione professionale possono avere una durata massima di 12 mesi.

QUANTO SPETTA

Il costo dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale è fatturato dalla società incaricata al datore di lavoro, che ne anticipa l’intero importo.

Dopo l’autorizzazione, il datore di lavoro recupera la quota a carico del Fondo, al netto del contributo emergenziale, con conguaglio sui contributi dovuti per il personale dipendente.

Il contributo emergenziale è pari al 50% del finanziamento deliberato dal Fondo e il datore di lavoro lo versa dopo la delibera di concessione da parte del Comitato amministratore.

Domanda

REQUISITI

Si accede alla prestazione a condizione che:

  • l’azienda sia già autorizzata all’Assegno emergenziale;
  • la richiesta della prestazione sia presentata nel periodo di fruizione dell’Assegno emergenziale;
  • i programmi di ricollocazione siano svolti interamente nello stesso periodo.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda va presentata successivamente allo svolgimento dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale.

L’accesso alla prestazione è subordinato:

  • all’espletamento delle vigenti procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
  • all’ulteriore condizione che queste procedure si concludano con un accordo aziendale o di gruppo.

COME FARE DOMANDA

La domanda si presenta compilando il modulo:

  • SR152 per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo;
  • SR155 per il Fondo di solidarietà del Credito.

Il modulo va inviato via Posta Elettronica Certificata (PEC):

  • alla sede INPS competente per l’accentramento contributivo;
  • oppure alla sede INPS della sede principale dell’azienda.

Inviare per conoscenza anche alla Direzione centrale Ammortizzatori Sociali, all’indirizzo: dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la circolare INPS 30 giugno 2016, n. 119, relativa al Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo e la circolare INPS 2 dicembre 2016, n. 213 relativa al Fondo di solidarietà del Credito Ordinario.