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Outplacement: ricollocazione professionale per lavoratori di aziende iscritte al Fondo di solidarietà del Credito e Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo

Il servizio consente di garantire prestazioni offerte dal Fondo Credito che consentono la ricollocazione professionale di lavoratori coinvolti in processi di riduzione dei livelli occupazionali. Può avere una durata massima di 12 mesi.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende- Patronati- Disoccupati, inoccupati e lavoratori sospesi
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 dicembre 2021

Cos'è

L'outplacement è una delle prestazioni offerte dal Fondo Credito e dal Fondo Credito Cooperativo e consente la ricollocazione professionale dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione dei livelli occupazionali.

A chi è rivolto

La misura consiste nel finanziamento, a favore dei lavoratori licenziati percettori di assegno emergenziale, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

La misura è finanziata in parte dal datore di lavoro.

Come funziona

Decorrenza e durata

L'outplacement può avere una durata massima di 12 mesi.

Quanto spetta

La società incaricata allo svolgimento dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale fattura l'intero costo del servizio all'azienda richiedente, la quale effettua il pagamento dell'intera quota. L'azienda, dopo l'esito dell'autorizzazione, recupera l'importo a carico del Fondo, al netto del contributo emergenziale attraverso il sistema del conguaglio dei contributi dovuti dalle medesime aziende per i propri dipendenti.

Il contributo emergenziale è pari alla metà del finanziamento deliberato dal Fondo e viene versato dal datore di lavoro dopo l'adozione da parte del Comitato amministratore della delibera di concessione dell'outplacement.

Domanda

Requisiti

L'accesso alle prestazioni è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale determinando la riduzione dei livelli occupazionali previste dalla legislazione. Tali procedure si devono concludere con un accordo aziendale o di gruppo.

L'accesso alla prestazione di outplacement, oltre che alla disciplina sopra richiamata, è condizionato al rispetto delle seguenti condizioni:

  • che le aziende siano già state autorizzate all'assegno emergenziale;
  • che i lavoratori facciano richiesta, durante il periodo di percezione dell'assegno emergenziale, della prestazione di supporto alla ricollocazione professionale;
  • che la fruizione dei programmi di ricollocazione professionale sia ricompresa nel periodo di effettiva percezione dell'assegno emergenziale.

Quando fare domanda

La domanda va presentata successivamente allo svolgimento dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale.

Come fare domanda

Alla prestazione si accede compilando i moduli SR152 nel caso del Fondo Credito Cooperativo e SR155 nel caso del Fondo Credito, che vanno inviati tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) alla sede INPS dove esiste l'accentramento contributivo o alla sede INPS in cui si trova la sede principale dell'azienda, mettendo per conoscenza l'indirizzo PEC della DCPSR: dc.prestazionisostegnoreddito@postacert.inps.gov.it. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare INPS 30 giugno 2016, n. 119, concernente il Fondo Credito Cooperativo.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.