Aiuto
Cliccando su 'aggiungi ai preferiti' il servizio viene salvato all'interno della pagina 'i tuoi preferiti' all'interno della tua area personale raggiungibile cliccando sul tuo nome in alto a destra.
Attenzione
L'inserimento nei preferiti non è al momento disponibile. Riprovare più tardi.
Ti trovi in
Il servizio permette alle persone anziane non autosufficienti che soddisfano specifici requisiti di presentare la domanda di Prestazione Universale, per sostenere la domiciliarità e l’autonomia personale in presenza di un bisogno assistenziale gravissimo.
Pubblicazione: 18 novembre 2025 Ultimo aggiornamento: 8 giugno 2026
Cos'è
La Prestazione Universale è una misura economica sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, destinata alle persone anziane non autosufficienti con un bisogno assistenziale gravissimo. Sostiene la domiciliarità e l’autonomia personale.
La prestazione è erogata dall’INPS su richiesta della persona interessata, anche con il supporto di un patronato. Una volta riconosciuta, assorbe i contributi di cui all’art. 1, c. 164, secondo periodo, l. 234/2021, erogati dagli ATS.
A chi è rivolto
Si rivolge alle persone anziane non autosufficienti che soddisfano i requisiti sanitario e sociale previsti per il riconoscimento della prestazione.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
La prestazione è erogata mensilmente fino al 31 dicembre 2026, termine della sperimentazione (art. 34, d.lgs. 29/2024). Non è soggetta a tassazione né a pignoramento.
Se i requisiti sono soddisfatti, la prestazione decorre dal mese di presentazione della domanda.
QUANTO SPETTA
La Prestazione Universale comprende:
- una quota fissa, corrispondente all’indennità di accompagnamento (art. 1, c. 3, l. 18/1980).
- una quota integrativa (Assegno di assistenza) pari a 850 euro mensili circa, nei limiti delle risorse disponibili, da utilizzare alternativamente per:
- retribuire lavoratori domestici qualificati con un regolare contratto di lavoro (art. 51, d. lgs. 81/2015);
- acquistare servizi di cura e assistenza sociale non residenziale da imprese o professionisti qualificati, secondo la programmazione regionale e locale.
DECADENZA
La prestazione decade se:
- cessa il pagamento dell’indennità di accompagnamento;
- l’ISEE socio-sanitario supera i 6 mila euro;
- la quota integrativa non è utilizzata secondo le modalità previste;
- sussiste ricovero in RSA o strutture similari.
Domanda
REQUISITI
Possono presentare domanda le persone che:
- hanno 80 anni o più;
- hanno un livello di bisogno assistenziale gravissimo, riconosciuto dall’INPS secondo i criteri previsti dal DM 155/2024, approvato con decreto ministeriale 19 dicembre 2024;
- hanno un ISEE socio-sanitario non superiore a 6mila euro (art. 6, dpcm 159/2013);
- ricevono l’indennità di accompagnamento (art. 1, c. 1, l. 18/1980);
- non sono ricoverate presso una RSA o struttura similare.
Accertamento del livello di bisogno assistenziale gravissimo
L’INPS accerta il livello di bisogno assistenziale gravissimo (con le modalità previste dall’art. 29-ter del d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020), sulla base di:
- informazioni sanitarie presenti nei propri archivi;
- documentazione allegata alla domanda;
- indicazioni della commissione tecnico-scientifica prevista dall’art. 34, c. 3, del d. lgs. 29/2024, approvate con decreto ministeriale del 19 dicembre 2024.
La valutazione tiene conto di:
- un requisito sanitario, riferito alla disabilità gravissima individuata secondo i parametri previsti dall’art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, nei casi in cui è necessaria un’assistenza continua 24 ore su 24, anche da parte di più persone contemporaneamente, e la sua interruzione può causare gravi complicanze o anche la morte;
- un requisito sociale, definito sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda in merito alla situazione familiare e assistenziale. Le risposte al questionario determinano il punteggio del bisogno assistenziale, che deve essere almeno pari a 8.
Per il riconoscimento devono essere soddisfatti entrambi i requisiti.
COME FARE DOMANDA
La domanda si presenta online attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, è possibile rivolgersi agli istituti di patronato (l. 152/2001).
Può essere presentata:
- da chi ha un’età pari o superiore a 80 anni;
- dal primo giorno del mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota fissa e la quota integrativa vengono pagate separatamente:
- la quota fissa con le modalità previste per l’indennità di accompagnamento;
- la quota integrativa con il servizio “Prestazione Universale”.
RINUNCIA
Dopo l’accoglimento della domanda è possibile rinunciare alla prestazione.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati sia i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. che l’indicazione del relativo responsabile.
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin