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Decreto Anziani - Prestazione Universale

Il servizio permette alle persone anziane non autosufficienti che soddisfano specifici requisiti di presentare la domanda di Prestazione Universale, per sostenere la domiciliarità e l’autonomia personale in presenza di un bisogno assistenziale gravissimo.

Specifico per
Persone anziane ultraottantenni non autosufficienti già beneficiarie dell’indennità di accompagnamento

Pubblicazione: 18 novembre 2025 Ultimo aggiornamento: 8 giugno 2026

Cos'è

La Prestazione Universale è una misura economica sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, destinata alle persone anziane non autosufficienti con un bisogno assistenziale gravissimo. Sostiene la domiciliarità e l’autonomia personale.

La prestazione è erogata dall’INPS su richiesta della persona interessata, anche con il supporto di un patronato. Una volta riconosciuta, assorbe i contributi di cui all’art. 1, c. 164, secondo periodo, l. 234/2021, erogati dagli ATS.

A chi è rivolto

Si rivolge alle persone anziane non autosufficienti che soddisfano i requisiti sanitario e sociale previsti per il riconoscimento della prestazione.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

La prestazione è erogata mensilmente fino al 31 dicembre 2026, termine della sperimentazione (art. 34, d.lgs. 29/2024). Non è soggetta a tassazione né a pignoramento.

Se i requisiti sono soddisfatti, la prestazione decorre dal mese di presentazione della domanda.

QUANTO SPETTA

La Prestazione Universale comprende:

  • una quota fissa, corrispondente all’indennità di accompagnamento (art. 1, c. 3, l. 18/1980).
  • una quota integrativa (Assegno di assistenza) pari a 850 euro mensili circa, nei limiti delle risorse disponibili, da utilizzare alternativamente per:
    • retribuire lavoratori domestici qualificati con un regolare contratto di lavoro (art. 51, d. lgs. 81/2015);
    • acquistare servizi di cura e assistenza sociale non residenziale da imprese o professionisti qualificati, secondo la programmazione regionale e locale.

DECADENZA

La prestazione decade se:

  • cessa il pagamento dell’indennità di accompagnamento;
  • l’ISEE socio-sanitario supera i 6 mila euro;
  • la quota integrativa non è utilizzata secondo le modalità previste;
  • sussiste ricovero in RSA o strutture similari.

Domanda

REQUISITI

Possono presentare domanda le persone che:

  • hanno 80 anni o più;
  • hanno un livello di bisogno assistenziale gravissimo, riconosciuto dall’INPS secondo i criteri previsti dal DM 155/2024, approvato con decreto ministeriale 19 dicembre 2024;
  • hanno un ISEE socio-sanitario non superiore a 6mila euro (art. 6, dpcm 159/2013);
  • ricevono l’indennità di accompagnamento (art. 1, c. 1, l. 18/1980);
  • non sono ricoverate presso una RSA o struttura similare.

Accertamento del livello di bisogno assistenziale gravissimo

L’INPS accerta il livello di bisogno assistenziale gravissimo (con le modalità previste dall’art. 29-ter del d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020), sulla base di:

  • informazioni sanitarie presenti nei propri archivi;
  • documentazione allegata alla domanda;
  • indicazioni della commissione tecnico-scientifica prevista dall’art. 34, c. 3, del d. lgs. 29/2024, approvate con decreto ministeriale del 19 dicembre 2024.

La valutazione tiene conto di:

  • un requisito sanitario, riferito alla disabilità gravissima individuata secondo i parametri previsti dall’art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, nei casi in cui è necessaria un’assistenza continua 24 ore su 24, anche da parte di più persone contemporaneamente, e la sua interruzione può causare gravi complicanze o anche la morte;
  • un requisito sociale, definito sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda in merito alla situazione familiare e assistenziale. Le risposte al questionario determinano il punteggio del bisogno assistenziale, che deve essere almeno pari a 8.

Per il riconoscimento devono essere soddisfatti entrambi i requisiti

 

COME FARE DOMANDA

La domanda si presenta online attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, è possibile rivolgersi agli istituti di patronato (l. 152/2001).

Può essere presentata:

  • da chi ha un’età pari o superiore a 80 anni;
  • dal primo giorno del mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La quota fissa e la quota integrativa vengono pagate separatamente:

  • la quota fissa con le modalità previste per l’indennità di accompagnamento;
  • la quota integrativa con il servizio “Prestazione Universale”.

RINUNCIA

Dopo l’accoglimento della domanda è possibile rinunciare alla prestazione.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati sia i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. che l’indicazione del relativo responsabile.