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Pensione per i lavoratori precoci - Domanda

Il servizio consente di richiedere di far valere dodici mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età per lavoratori (precoci) che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, 41 anni di contribuzione.

Specifico per
Lavoratori che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età (c.d. lavoratori precoci), si trovano in determinate condizioni indicate dalla legge e perfezionano, entro il 31 dicembre 2026, 41 anni di contribuzione.

Pubblicazione: 12 dicembre 2022 Ultimo aggiornamento: 20 agosto 2024

Cos'è

La pensione per i lavoratori precoci è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età (lavoratori precoci), si trovano in determinate condizioni indicate dalla legge e perfezionano, entro il 31 dicembre 2026, 41 anni di contribuzione.

A chi è rivolto

I lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive o esclusive della medesima, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 e conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi;
  • invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • hanno svolto attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (attività usurante di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo);
  • sono ricompresi tra le categorie di lavoratori dipendenti di seguito elencate e hanno svolto l’attività lavorativa cd. gravosa per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa:
    • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
    • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
    • conciatori di pelli e di pellicce;
    • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
    • conduttori di mezzi pesanti e camion;
    • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
    • addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
    • insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
    • facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
    • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
    • operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
    • operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
    • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
    • lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs.67/2011;
    • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Il requisito contributivo di 41 anni può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Come funziona

COME ACCEDERE AL BENEFICIO

Per accedere al beneficio della riduzione del requisito contributivo per lavoratori precoci è necessario presentare una domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° marzo di ciascun anno e solo in caso di esito positivo, anche a seguito di verifica della relativa copertura finanziaria, presentare la domanda di pensione anticipata.

Eventuali domande di riconoscimento del beneficio presentate successivamente al 1° marzo di ciascun anno, comunque non oltre il 30 novembre, sono prese in considerazione soltanto in caso residuino le risorse finanziarie.

DECORRENZA DELLA PENSIONE

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione degli stessi, secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa finestra.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 163, legge di bilancio 2024, per i soggetti iscritti alla gestione esclusiva dell’AGO, la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le Pensioni dei Dipendenti Enti Locali (CPDEL), della Cassa per le Pensioni dei Sanitari (CPS), della Cassa per le Pensioni agli Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le Pensioni degli Ufficiali Giudiziari (CPUG), il trattamento pensionistico in esame decorre:

  • trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024;
  • trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025;
  • trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026;
  • trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027;
  • trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Le nuove decorrenze non trovano applicazione per la pensione anticipata ai precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.

INCUMULABILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

La pensione anticipata con requisito ridotto per i lavoratori precoci, a far data dalla sua decorrenza, non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo prodotti in Italia o all’estero per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.

Il beneficio della riduzione del requisito contributivo minimo per la pensione anticipata per i lavoratori precoci non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per lo svolgimento delle medesime attività lavorative. È cumulabile invece con le maggiorazioni cd. di status di cui all’articolo 80, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Domanda

Come fare domanda

La domanda va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.