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Domanda invalidità civile e accertamento sanitario

Il servizio permette di verificare tutti quei requisiti necessari al riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap. È rivolto ai cittadini italiani e stranieri. Obbligatorio un certificato medico introduttivo.
Rivolto a:
Categorie
Patronati- Persone con disabilità e invalidità
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 21 luglio 2023

Cos'è

L’accertamento sanitario mira a verificare i requisiti richiesti per il riconoscimento di:

  • invalidità civile;
  • cecità civile;
  • sordità;
  • disabilità;
  • handicap.

A chi è rivolto

Possono presentare la domanda:

  • i cittadini italiani con residenza in Italia;
  • i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
  • i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 del Testo Unico per l’immigrazione).

Come funziona

Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, è necessario:

  • recarsi da un medico certificatore;
  • chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Il certificato deve indicare:

  • i dati anagrafici;
  • il codice fiscale;
  • l'esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.

Il medico certificatore attraverso il servizio dedicato:

  • compila il certificato online e lo inoltra all'INPS;
  • stampa una ricevuta, completa del numero univoco del certificato della procedura attivata.

La ricevuta viene consegnata dal medico all'interessato insieme a una copia del certificato medico originale, da esibire all'atto della visita medica.

Per la presentazione della domanda d'invalidità civile, il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni.

L'accertamento sanitario viene eseguito da una Commissione medico-legale:

  • presso le Aziende Sanitarie Locali, integrate con un medico INPS;
  • presso i Centri medico-legali dell'INPS, nelle regioni che hanno sottoscritto il protocollo per l'affidamento dell'accertamento sanitario all'INPS (cd. Convenzioni CIC).

In caso di non trasportabilità:

  • il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l'invalidità) compila e invia online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data di visita già fissata;
  • il presidente della Commissione medica, entro cinque giorni dalla richiesta, comunica al cittadino data e ora della visita domiciliare o una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

In caso di impedimento, l'interessato viene convocato una seconda volta, se non si presenta alla visita. Ogni ulteriore assenza sarà considerata rinuncia e farà decadere la domanda.

Alla visita l'interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Al momento della visita, il cittadino deve consegnare alla Commissione:

  •  copia di un valido documento di riconoscimento;
  •  la documentazione sanitaria in proprio possesso.

La Commissione compila in formato elettronico il verbale di visita e lo invia all'interessato in duplice copia:

  • una con tutti i dati sanitari, anche sensibili;
  • l'altra con il solo giudizio finale.

Per le revisioni sanitarie (articolo 25, comma 6-bis, legge 114/2014) la convocazione a visita spetta all'INPS.

In caso di minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo, nel verbale sarà indicata anche la data entro la quale sottoporsi ad una nuova visita di revisione.

In caso di percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 74%, il richiedente potrebbe avere diritto ad una prestazione economica, se in possesso anche dei requisiti amministrativi di legge.

La legge prevede:

  • prestazioni economiche (pensioni, assegni, indennità);
  • alcuni benefici di natura non economica (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex lege 104/1992, collocamento obbligatorio al lavoro).

Domanda

Dopo aver ottenuto il certificato medico introduttivo, la domanda può essere presentata:

  • direttamente online sul sito dell’INPS;
  • tramite il patronato o un’associazione di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

In caso di minore, vanno utilizzate le sue credenziali e non quelle del genitore o tutore.

Non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione (con l’eccezione delle domande di aggravamento – legge 80/2006):

  • prima della fine della procedura in corso;
  • prima dell’intervento di una sentenza passata in giudicato, in caso di ricorso giudiziario.

Dopo l’accesso al servizio online con le proprie credenziali, è possibile inviare all’INPS la documentazione sanitaria aggiornata (articolo 29-ter, legge 120/2020).

Il servizio di “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile” può essere utilizzato:

  • dai soggetti con verbale sanitario indicante una data di revisione;
  • da chi ha presentato una domanda di prima istanza o aggravamento, residente nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione con le Regioni.

Per il funzionamento del servizio, è possibile consultare il tutorial (pdf 2,61MB).

È previsto che il servizio venga esteso su tutto il territorio e ad altre tipologie di utenti.

In caso di revisione, l’interessato riceve a casa la lettera di invito a trasmettere online la documentazione sanitaria, utile per una definizione agli atti del giudizio medico-legale.

Ricevuta la documentazione idonea, la Commissione medica emette un nuovo verbale.

In caso contrario convoca l’interessato a visita di revisione a mezzo raccomandata A/R.

Se la Commissione medica ritiene le minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo:

  • il verbale indicherà la data entro la quale sottoporsi ad una nuova visita di revisione;
  • la nuova visita di revisione sarà effettuata direttamente da un Centro medico-legale dell’INPS;
  • il precedente verbale resta valido a tutti gli effetti di legge fino alla conclusione dell’accertamento sanitario di revisione.

Il decreto ministeriale 2 agosto 2007 (Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Salute):

  • individua le patologie e le menomazioni escluse dagli accertamenti di controllo;
  • indica la documentazione sanitaria idonea da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche (se non acquisita agli atti).

Al momento della domanda, viene chiesto di anticipare le informazioni socio-economiche necessarie per la concessione e l’erogazione delle prestazioni di invalidità civile.

Una volta acquisito il requisito sanitario e verificati quelli amministrativi, sarà possibile disporre immediatamente il pagamento della prestazione e ridurre così notevolmente i tempi di attesa.

Per approfondire si possono consultare le seguenti schede: