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Pensione ai sordi
Tutte le informazioni che riguardano la domanda di pensione per persone, dai 18 e i 67 anni, a cui è stata riconosciuta una sordità durante l'età evolutiva e che sono in possesso dei requisiti economici previsti dalla legge.
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 29 luglio 2025
La pensione ai sordi è una prestazione economica rilasciata, su domanda, alle persone a cui è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (cioè fino al compimento del dodicesimo anno di età), che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La prestazione non spetta se la sordità è di natura esclusivamente psichica o dipende da causa di guerra, lavoro o servizio.
La pensione è concessa a chi è stato riconosciuto sordo dalla competente Commissione medica, ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni ed è in possesso dei requisiti economici previsti dalla legge.
Decorrenza e durata
La pensione viene corrisposta per 13 mensilità, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Quanto spetta
La pensione è erogata entro limiti di reddito personale stabiliti ogni anno (per il 2024 il limite è di 19.461,12 euro) e anche in caso di ricovero in un istituto pubblico che provvede al sostentamento del sordo.
L’importo riconosciuto per il 2025 è di 336 euro. Il primo pagamento considera i redditi presunti dichiarati dell’anno in corso. Per gli anni successivi per le pensioni si considerano i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento mentre per le altre tipologie di reddito si considerano gli importi percepiti negli anni precedenti.
La pensione, in condizioni particolari di reddito, viene incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).
Al compimento dell’età per il diritto all’assegno sociale (per il 2025 pari a 67 anni), la pensione si trasforma in assegno sociale sostitutivo.
I requisiti per richiedere la prestazione
Hanno diritto alla pensione i sordi che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:
- età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- sordità congenita o acquisita durante la crescita (fino a 12 anni) con ipoacusia (pari o superiore a 75 decibel di Hearing Threshold Level di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore) che rende o ha reso difficile l’apprendimento del linguaggio parlato;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini extracomunitari: soggiorno legale nel territorio dello Stato e permesso di soggiorno di almeno un anno ex art. 41, T.U. Immigrazione;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
La pensione è compatibile con tutte le prestazioni erogate a titolo di invalidità di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una menomazione diversa, non riconducibile a quella che ha generato la pensione di guerra, lavoro o servizio.
È inoltre compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi o da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Domanda
Per ottenere la prestazione l’interessato deve anzitutto recarsi da un medico certificatore e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo e della relativa ricevuta completa del codice univoco. Il codice deve essere inserito nella domanda di Accertamento sanitario che deve essere inoltrata attraverso il servizio "Invalidità civile - Procedure per l’accertamento del requisito sanitario (Verifiche Ordinarie InvCiv 2010)".
Per l’accertamento della propria condizione di disabilità, i soggetti di seguito indicati devono recarsi presso un medico certificatore, che provvede alla compilazione e all’invio telematico all’INPS del certificato medico introduttivo. I soggetti interessati, dal 1° gennaio 2025, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono i domiciliati o residenti in una delle seguenti nove province:
- Catanzaro;
- Frosinone;
- Salerno;
- Brescia;
- Firenze;
- Forlì-Cesena;
- Perugia;
- Sassari;
- Trieste.
A partire dal 30 settembre 2025, anche nelle 11 province di:
- Alessandria;
- Lecce;
- Genova;
- Isernia;
- Macerata;
- Matera;
- Palermo;
- Teramo;
- Vicenza;
- Trento;
- Aosta.
A ciò fa seguito l’accertamento sanitario, senza necessità dell’invio di una domanda amministrativa da parte del cittadino.
Per tutti i residenti al di fuori delle province sperimentali, la procedura previgente rimane invariata fino al 31 dicembre 2026. In questi casi resta obbligatoria, fino a tale data, la trasmissione all’INPS della domanda amministrativa di invalidità civile a cui si dovrà abbinare il certificato medico introduttivo preliminarmente inviato dal medico certificatore.
Nella domanda devono essere indicati anche i dati socio-economici e reddituali necessari per la liquidazione della prestazione, se dovuta.
Una volta effettuata la visita presso la competente Commissione medico-legale, l’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.
Invio della domanda
La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, con accesso tramite SPID/CIE/CNS, oppure tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine entro il quale si deve concludere il procedimento di liquidazione della prestazione economica è di 45 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento, completa di tutti i dati obbligatori.