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Pensione ai ciechi civili assoluti

Tutte le informazioni che riguardano domanda di pensione per cittadini maggiorenni riconosciuti ciechi assoluti dalla Commissione medica e in possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2024

La pensione ai ciechi assoluti è una prestazione economica, erogata a domanda, ai maggiorenni riconosciuti ciechi assoluti (residuo visivo 00 in entrambi gli occhi con eventuali correzioni).

La pensione è rivolta ai cittadini maggiorenni riconosciuti ciechi assoluti dalla commissione medica e in possesso di tutti i requisiti amministrativi previsti dalla legge.

Decorrenza e durata

La pensione è corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile inviato dall’Istituto).

La pensione non è reversibile e spetta anche dopo il compimento dei 67 anni di età (non si trasforma in assegno sociale sostitutivo).

Quanto spetta

Per il 2024 l’importo della pensione è di 360,48 euro per i ciechi non ricoverati e 333,33 euro per quelli ricoverati. Il limite di reddito personale annuo per il 2024 è pari a 19.461,12 euro.

Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale, in sede di prima liquidazione, si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi si considerano gli importi percepiti negli anni precedenti.

La pensione, in condizioni particolari di reddito, può aumentare di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

I Requisiti per chiedere la prestazione

Hanno diritto alla pensione non reversibile i ciechi assoluti che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:

  • maggiore età;
  • riconoscimento della cecità assoluta (mancanza della vista in entrambi gli occhi con eventuali correzioni);
  • stato di bisogno economico (limite di reddito personale annuo non superiore a 19.461,12 euro);
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Cumulabilità e compatibilità

La pensione è cumulabile con eventuali prestazioni concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, lavoro o servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.

È compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

La pensione è erogata anche in caso di ricovero in istituto pubblico.

 Domanda

Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico-legale al termine dell'accertamento sanitario.

Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inseriti anche i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.

Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Invio della domanda

La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali, oppure tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati sia i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento, che l’indicazione del relativo responsabile.