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Trattamenti pensionistici ai lavoratori stranieri rimpatriati

Il servizio permette di presentare domanda di pensione di vecchiaia, al compimento del 67° anno di età, e di pensione ai superstiti per i lavoratori stranieri che hanno versato i contributi in Italia e che sono rimpatriati nel loro Paese d'origine.
Rivolto a:
Categorie
Lavoratori migranti- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 18 aprile 2024

Cos'è

In caso di rimpatrio definitivo il lavoratore straniero con contratto di lavoro diverso da quello stagionale conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in Italia e può usufruire di tali diritti anche se non sussistono accordi di reciprocità con il Paese di origine.

A chi è rivolto

I trattamenti pensionistici sono rivolti ai lavoratori stranieri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, che hanno versato in Italia i contributi e che sono rimpatriati (ritornati per sempre) nel loro paese di origine.

Come funziona

Nel caso di pensione di vecchiaia calcolata con il sistema contributivo, i lavoratori stranieri assunti dopo il 1° gennaio 1996 possono percepire, in caso di rimpatrio, la prestazione pensionistica in esame al compimento del requisito anagrafico ordinario previsto per la pensione di vecchiaia, oltre adeguamenti alla speranza di vita (2023 – 2024, 67 anni), e anche se non è maturato il previsto requisito contributivo (dunque, anche se hanno meno di 20 anni di contribuzione).

Invece, in caso di pensione di vecchiaia calcolata con il sistema retributivo o misto, i lavoratori stranieri assunti prima del 1996 possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia al compimento del requisito anagrafico ordinario previsto per la pensione di vecchiaia, oltre adeguamenti alla speranza di vita (2023 – 2024, 67 anni) e con 20 anni di contribuzione.

In caso di decesso avvenuto successivamente al requisito anagrafico, spetta la pensione ai superstiti nel caso sussistano le condizioni previste per la generalità dei lavoratori.

Domanda

La domanda, sia per la pensione di vecchiaia sia per quella ai superstiti, deve essere presentata online, direttamente dall'interessato o tramite un patronato.

Il lavoratore appartenente a un Paese extracomunitario non in convenzione – definitivamente rientrato nel Paese di origine in possesso di credenziali – può fare domanda online, allegando la documentazione da fare autenticare presso il consolato italiano della località in cui risiede. In via residuale, tale documentazione può essere inviata per posta alla Direzione provinciale INPS di Perugia, in via Canali, 5 - 06122 Perugia. Al momento della compilazione della domanda telematica INPS, il lavoratore straniero dovrà indicare i dati relativi alla attuale residenza.

Il lavoratore straniero definitivamente rimpatriato che invece non è in possesso di credenziali potrà presentare domanda tramite il consolato italiano dove risiede.

Entrambe le procedure descritte per la richiesta di prestazione riguardano i cittadini stranieri con cittadinanza di paesi con i quali non vige una convenzione internazionale in materia di sicurezza sociale sottoscritta dall'Italia.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.