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Maltempo Sud: ammortizzatore unico, una tantum, sospensione contributi

Tutte le informazioni e le date per la presentazione delle domande relative agli interventi erogati dopo gli eccezionali eventi metereologici in Calabria, Sardegna e Sicilia.

Pubblicazione: 13 maggio 2026

Il d.l. 25/2026, convertito dalla l. 59/2026, ha introdotto un pacchetto di misure straordinarie per sostenere lavoratori, imprese e professionisti colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno interessato Calabria, Sardegna e Sicilia. Le disposizioni, illustrate con specifiche circolari, prevedono tre principali interventi:

  • un nuovo ammortizzatore sociale unico per i lavoratori dipendenti;
  • un’indennità una tantum per i lavoratori autonomi;
  • la sospensione dei termini per i versamenti contributivi.

Ammortizzatore sociale unico

È stato introdotto un ammortizzatore sociale unico, destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, che non hanno potuto svolgere l’attività lavorativa o raggiungere il luogo di lavoro a causa degli eventi alluvionali.
La misura si rivolge:

  • ai lavoratori impiegati in aziende con sedi operative nei territori colpiti;
  • ai lavoratori residenti o domiciliati nei comuni interessati, anche se occupati altrove;
  • ai lavoratori agricoli, compresi quelli senza rapporto attivo al 18 gennaio 2026, purché assunti entro il 30 aprile 2026.

L’ammortizzatore è riconosciuto nel periodo compreso tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026:

  • fino a 90 giornate in caso di sospensione dell’attività lavorativa;
  • fino a 15 giornate in caso di impossibilità a recarsi al lavoro;
  • con modalità specifiche per il settore agricolo.

Le domande devono essere presentate, dal 14 aprile al 31 maggio 2026, tramite il servizio online disponibile alla pagina Accesso ai servizi per aziende e consulenti, selezionando la voce “CIG e Fondi di solidarietà”, dopo l’inserimento delle proprie credenziali.
I datori di lavoro non agricoli devono utilizzare la procedura OMNIA Integrazioni Salariali, mentre i datori di lavoro del settore agricolo devono presentare la domanda tramite CISOA Web. La prestazione è erogata con pagamento diretto da parte dell’Istituto.
Per i dettagli operativi si rinvia alla circolare INPS 13 maggio 2026, n. 54.

 

Indennità una tantum per i lavoratori autonomi

Il decreto prevede un sostegno economico per i lavoratori autonomi e i professionisti costretti a sospendere l’attività nei territori colpiti.
L’indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione fino a 15 giorni, per un massimo complessivo di 3.000 euro.
Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica entro il 20 giugno 2026, tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche, selezionando la voce “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026”.
Il servizio online è accessibile con le proprie credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. In alternativa, la domanda può essere presentata tramite patronati o Contact Center. L’Istituto effettuerà verifiche sui requisiti dichiarati ed erogherà il beneficio entro i limiti di spesa previsti.
Per ogni dettaglio si rinvia alla circolare INPS 7 maggio 2026, n. 53.

 

Sospensione dei versamenti contributivi

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, è prevista la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La misura riguarda i lavoratori che, al 18 gennaio 2026, avevano residenza o sede legale od operativa nei comuni colpiti dagli eventi, le cui attività erano ubicate negli immobili danneggiati. In particolare, i soggetti beneficiari sono:

  • i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica);
  • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
  • i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata (legge 335/1995).

Tutti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 10 ottobre 2026, senza applicazione di sanzioni né interessi. Non è previsto alcun rimborso per i contributi già versati.
I beneficiari saranno identificati con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei presidenti delle tre regioni interessate.
Per ulteriori indicazioni si rinvia alla circolare INPS 22 aprile 2026, n. 49.