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Il servizio permette di richiedere un’indennità sostitutiva della retribuzione in caso di sospensione temporanea dal lavoro di operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato (OTI), per intemperie stagionali o altre cause non imputabili agli stessi o al datore di lavoro.
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Pubblicazione: 23 luglio 2025 Ultimo aggiornamento: 23 luglio 2025
Cos’è
La Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) è un’indennità sostitutiva della retribuzione destinata agli operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato (OTI), sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o altre cause non imputabili agli stessi o al datore di lavoro.
A chi è rivolto
Sono destinatari della CISOA i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quali operai, impiegati, apprendisti e quadri, alle dipendenze di aziende agricole che esercitano attività diretta alla coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento degli animali e attività connesse.
Sono considerate connesse le attività dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura.
La normativa si applica anche alle:
- amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con diritto privato);
- imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
- consorzi di irrigazione, miglioramento fondiario, bonifica, sistemazione montana, rimboschimento, relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- imprese che provvedono alla cura e alla protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia;
- imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli, limitatamente al personale addetto;
- imprese che svolgono attività di acquacoltura, qualora i redditi che ne derivano siano prevalenti rispetto ad altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
Sono escluse le cooperative agricole e i loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall’attività propria o dei soci (ai quali si applica la disciplina delle integrazioni salariali dell'industria).
Come funziona
L’integrazione salariale spetta per sospensioni dell’attività dovute a:
- intemperie stagionali;
- altre cause non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori.
Nella circolare INPS 26 luglio 1993, n. 178 sono state illustrate alcune fattispecie integrative di causali, come:
- fenomeni infettivi e attacchi parassitari rilevanti;
- perdita consistente del prodotto;
- breve stasi stagionale per fine lavoro o mancanza lavoro;
- mancanza non prevista di materie prime, irreperibili sul mercato.
La prestazione spetta ai lavoratori che possano far valere, in un anno, almeno 181 giornate di lavoro presso la stessa azienda.
Allo scopo di sostenere il reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro all'inizio o alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell'anno solare, la verifica del requisito dei 181 giorni viene effettuata anche con riferimento ai 12 mesi precedenti o successivi alla data di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro.
L'erogazione del trattamento è effettuata con riserva di successiva verifica del requisito occupazionale e contributivo. In mancanza del requisito, si procede al recupero delle prestazioni indebitamente erogate.
DECORRENZA E DURATA
La CISOA può essere concessa fino a un massimo di 90 giornate nell’anno solare. Per i lavoratori sospesi dal lavoro all'inizio o alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell'anno solare, la verifica del limite massimo di 90 giornate di integrazione viene effettuata anche con riferimento ai 12 mesi precedenti o successivi alla data di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro.
Non è dovuta l’integrazione salariale per:
- le domeniche;
- le ferie;
- il riposo compensativo per festività soppresse;
- la festività per le quali è prevista la retribuzione;
- l’assenza volontaria;
- l’assenza per malattia;
- l’infortunio sul lavoro;
- la malattia professionale;
- la maternità;
- lo sciopero;
- il servizio militare.
QUANTO SPETTA
L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione media giornaliera corrisposta nel mese precedente a quello in cui si è verificata la sospensione dell’attività lavorativa, decurtata dell’aliquota del 5,84%, pari al contributo previsto per gli apprendisti.
Alla retribuzione mensile vanno aggiunti i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ridotti in proporzione alle giornate di sospensione dal lavoro.
Per il calcolo dell'integrazione salariale, dalla retribuzione lorda devono essere esclusi:
- i trattamenti retributivi corrisposti dal datore di lavoro in aggiunta al trattamento di integrazione salariale;
- le somme a titolo di arretrati;
- le competenze non soggette a contribuzione (ad esempio, il 50% delle diarie o indennità di trasferta);
- le retribuzioni in natura di cui il lavoratore continui a fruire durante il periodo di sospensione (ad esempio, valore in contanti dell’alloggio).
La retribuzione da prendere a riferimento non può essere inferiore a quella stabilita dalle leggi o dai contratti collettivi o individuali applicabili a seconda della categoria e della qualifica di appartenenza del lavoratore.
Ai trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022 si applica, analogamente ad altre prestazioni di integrazione salariale, il massimale superiore, ad eccezione dei trattamenti concessi per intemperie stagionali.
Il trattamento di CISOA non può, quindi, superare il tetto massimo dei trattamenti di integrazione salariale previsto dall’articolo 3, d.lgs. 148/2015, come rivalutato ogni anno in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
Il pagamento è:
- diretto, nei casi di cessazione o di mancanza di liquidità dell’azienda agricola, previa autorizzazione del direttore della sede INPS;
- con facoltà di conguaglio, per le aziende non tenute da contratto all’anticipazione dell’integrazione salariale agli operai a tempo indeterminato (OTI);
- a conguaglio con obbligo dal 1° ottobre 2007, per i CCNL relativi agli operai agricoli e florovivaisti e per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
- diretto nei confronti di impiegati e quadri.
A partire dal 1° gennaio 2022 il conguaglio o la richiesta di rimborso devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso, alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
Domanda
La domanda va presentata tramite il servizio online, direttamente alla sede INPS di competenza, entro 15 giorni dall'inizio della sospensione dell'attività lavorativa nel suo insieme. La decisione spetta alla commissione provinciale.
In caso di ritardo nella presentazione della domanda, il trattamento può essere erogato solo per il periodo di sette giorni anteriore alla data di presentazione della domanda stessa.