it

Ti trovi in:

Indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti

Tutte le informazioni che riguardano la domanda di indennità di accompagnamento per ciechi assoluti. L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

img

Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2024

L’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti è una prestazione economica erogata a domanda, in favore di soggetti riconosciuti ciechi assoluti. L’indennità è concessa al solo titolo della minorazione.

Decorrenza e durata

L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile inviato dall’Istituto.

Quanto spetta

Per l’anno 2024 l’importo dell’indennità è di 978,50 euro per 12 mensilità.

È ridotta di 93 euro mensili nel periodo in cui il beneficiario usufruisce del servizio di accompagnamento prestato da un volontario del servizio civile. È equiparata automaticamente all’indennità percepita dai grandi invalidi di guerra.

I requisiti per richiedere la prestazione

Hanno diritto all’indennità di accompagnamento i ciechi totali che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:

  • riconoscimento della cecità civile assoluta;
  • cittadinanza italiana
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41, Testo Unico immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Non è richiesto nessun requisito di reddito o di età.

L’indennità è cumulabile con la pensione ai ciechi totali e spetta per intero anche a chi è ricoverato in un istituto pubblico. È anche compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

È invece incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. È data facoltà al cittadino di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L’indennità è inoltre compatibile e cumulabile con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale, purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati).

Domanda

Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita Commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario.

Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inseriti anche i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.

Invio della domanda

La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali, oppure tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati sia i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento, che l’indicazione del relativo responsabile.