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Mobilità in deroga - Indennità concessa dalle regioni e province autonome e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il servizio consente la concessione di indennità, da parte del Ministero del Lavoro e dalle Regioni e Province autonome, garantisce a lavoratori licenziati, che non hanno diritto ad ammortizzatori ordinari, un sostegno sostitutivo alla retribuzione.
Rivolto a:
Categorie
Disoccupati, inoccupati e lavoratori sospesi
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 dicembre 2021

Cos'è

La mobilità in deroga alla normativa vigente (decreto interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473), indicata dall’INPS nella circolare 27 maggio 2015, n.107  e circolare 29 marzo 2016, n. 56, è un indennità concessa sia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che dalle regioni e provincie autonome che garantisce ai lavoratori licenziati, che non hanno diritto agli ammortizzatori ordinari, un’indennità sostitutiva alla retribuzione. 

A chi è rivolto

La prestazione è rivolta ai lavoratori licenziati, individuati in specifici decreti regionali o interministeriali, provenienti da soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall’articolo 2082 del codice civile, per i quali non sussistono le condizioni di accesso a ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente.

Possono richiedere la mobilità in deroga i lavoratori subordinati, compresi apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione, individuati con decreti, delibere e provvedimenti regionali di concessione della prestazione in deroga oppure, per i lavoratori delle aziende pluriregionali, con i decreti interministeriali.

È necessario consultare i singoli accordi quadro fra regione e parti sociali per verificare le eventuali particolari disposizioni della regione competente, ovvero i decreti interministeriali per i lavoratori delle aziende pluriregionali.

Come funziona

Decorrenza e durata

La durata della mobilità in deroga è stabilita dal decreto, delibera o provvedimento regionale e, per i lavoratori di aziende pluriregionali, dal decreto interministeriale.

La durata massima che può essere concessa dalle regioni e dalle provincie autonome o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cambia in base alla durata delle prestazioni di mobilità già beneficiate dai lavoratori. La disposizione distingue, pertanto, tra i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, e lavoratori che abbiano complessivamente beneficiato della medesima prestazione per un periodo inferiore a tre anni.

A) Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi
Periodo di riferimentoDurata massima consentita
1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014Cinque mesi nell'arco del periodo (1)
1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014Cinque + ulteriori tre mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (1)
1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2016Il trattamento non può essere erogato
Dall'1 gennaio 2017Il trattamento non può più essere erogato

(1) La durata massima consentita è calcolata considerando anche tutti i periodi di mobilità già concessi nell'annualità di riferimento (anno 2014) per effetto di accordi stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473.

I periodi massimi di concessione del trattamento non sono in nessun caso prorogabili ulteriormente.

B) Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento non abbiano mai beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga oppure abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni
Periodi di riferimentoDurata massima consentita
1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014Sette mesi nell'arco del periodo (1)
1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014Sette + ulteriori tre mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (1)
1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015Sei mesi nell'arco del periodo
1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015Sei + due mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218
1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016Quattro mesi nell'arco del periodo
1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016Quattro + due mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218

(1) La durata massima consentita è calcolata considerando anche tutti i periodi di mobilità già concessi nell'annualità di riferimento per effetto di accordi stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473.

Per questi lavoratori (tabella B) la durata complessiva del trattamento, comprensiva dei periodi autorizzati nel 2014, non può in ogni caso eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi (più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al d.p.r. 218/1978) ovvero di tre anni e quattro mesi, includendo i periodi autorizzati nel biennio 2015-2016.

La decorrenza, indicata nel provvedimento di concessione, sarà dal giorno successivo al licenziamento o dal giorno successivo alla fine del precedente ammortizzatore concesso infatti i decreti di concessione di mobilità in deroga non possono prevedere concessioni di trattamenti di mobilità in deroga per periodi non continuativi rispetto all'evento del licenziamento o rispetto a trattamenti già conclusi (messaggio INPS 27 novembre 2015, n.7189).

Quanto spetta

L'importo lordo dell'indennità di mobilità è pari all'80% della retribuzione di riferimento nei limiti del tetto massimo previsto per la mobilità ordinaria, che viene annualmente rivalutato. Il predetto trattamento viene ridotto del contributo del 5,84% per effetto della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dal secondo anno in poi, l'importo della mobilità ordinaria è pari all'80% dell'importo del primo anno senza la riduzione del 5,84%.

Per la mobilità in deroga gli importi posti in pagamento sono soggetti a ulteriori riduzioni normativamente previste.

Le riduzioni degli importi lordi in pagamento sono così strutturate:

  • nei primi 12 mesi l'importo lordo della mobilità ordinaria non subisce alcuna riduzione;
  • dal 13° al 24° mese l'importo lordo della mobilità ordinaria viene ridotto del 10%;
  • dal 25° al 36° mese l'importo lordo della mobilità ordinaria viene ridotto del 30%;
  • dal 37° mese in poi l'importo lordo della mobilità ordinaria viene ridotto del 40%.

Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.

Decadenza

Il lavoratore che rifiuta di presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, perde il diritto a qualsiasi prestazione.

Domanda

Requisiti

Il lavoratore deve essere inserito in un apposito decreto o provvedimento di concessione da parte dell’organo ministeriale o regionale competente e soddisfare i seguenti requisiti: 12 mesi di anzianità (con almeno sei mesi di lavoro attivo, incluse ferie, festività, maternità e infortunio) presso il datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore e deve aver presentato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

Alcune regioni o provincie autonome richiedono ulteriori requisiti. È necessario consultare gli accordi quadro stipulati fra la regione di riferimento e le parti sociali per verificare le eventuali particolari disposizioni.

Quando fare domanda

Occorre consultare i singoli accordi quadro fra regione e parti sociali per verificare le eventuali particolari disposizioni della regione o provincia autonoma competente in merito ai passi da seguire per la richiesta di accesso alla mobilità in deroga, che potrebbero prevedere una diversa domanda da presentare in regione.

In ogni caso il lavoratore, ai fini della fruizione del trattamento di mobilità in deroga concesso, deve presentare anche un’istanza all’INPS, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita oppure, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione in deroga.

Come fare domanda

La domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Il comma 6-bis dell’articolo 44, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (aggiunto con il decreto-legge 24 settembre 2016, n. 185) stabilisce che le regioni e le province autonome possono disporre per gli anni 2014, 2015 e 2016 l’utilizzo delle risorse a esse attribuite in misura non superiore al 50% anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473 citato per la concessione di cassa integrazione e mobilità in deroga ovvero, in eccedenza a tale quota, disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell’ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione ai sensi dell’articolo 1, comma 253, legge 24 dicembre 2012, n. 228 destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all’articolo 27, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.