:

Circolare numero 203 del 30-10-1986

Dettaglio

 

SERVIZIO RAGIONERIA
843
 

 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
         e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
 

Regime tributario delle pensioni INPS erogate a connazionali residenti in Canada PREMESSA L'Istituto ha ritenuto di non operare le ritenute erariali sulle pensioni corrisposte ai connazionali residenti in Canada, qualunque fosse l'importo annuo in pagamento (1).

    Il Ministero delle Finanze, peraltro, invitato ad
esprimere il proprio parere in merito, ha stabilito che, in
sede di applicazione della convenzione italo-canadese,
l'Istituto e' tenuto ad operare sulle pensioni in questione -
eccedenti il piu' elevato dei due seguenti ammontari, 10 mila
dollari canadesi e i 12 milioni di lire italiane - la ritenuta
di acconto per l'IRPEF prevista dall'art. 23 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600.
    Le Sedi, percio', avvalendosi dell'evidenza disposta con
la circolare innanzi citata (1), dovranno sottoporre ad
imposizione per l'IRPEF i ratei delle pensioni di cui innanzi,
eccedenti i limiti indicati, a decorrere dall'esercizio
fiscale in corso.
    Il Ministero delle Finanze ha, inoltre, chiarito - per le
vie brevi - che l'Istituto e' tenuto ad individuare all'inizio
di ciascun anno le pensioni il cui ammontare complessivo, da
corrispondere nell'anno medesimo a favore dei residenti in
Canada, superi il piu' elevato dei suindicati importi e che,
quindi, debbano essere assoggettate ad imposizione alla fonte.
    Il suddetto piu' elevato importo deve essere determinato
raffrontando i dodoci milioni di lire con il controvalore in
lire italiane dei dieci mila dollari canadesi, calcolato al
cambio del 31 dicembre precedente.
    Tale controvalore, poi, deve essere posto a raffronto con
quello determinato al cambio vigente alla fine di ciascun
periodo di pagamento (2) e ricavabile dagli appositi messaggi
trasmessi mensilmente dal Servizio rapporti e Convenzioni
Internazionali.
    Cio' premesso dovranno essere eseguiti i seguenti
adempimenti, relativi alle diverse situazioni qui sotto
esposte:
1) PENSIONI ASSOGGETTATE AD IMPOSIZIONE ALLA FONTE ALL'INIZIO
   DELL'ANNO.
    Anche qualora si verifichino oscillazioni del cambio
italo-canadese tali da ridurre l'ammontare complessivo dei
pagamenti effettuati nel periodo precedente al di sotto del
piu' elevato dei due suindicati importi (Lit. 10 milioni e
12.000 $ Canadesi convertiti in lire al cambio del 31 dicembre
precedente), l'Istituto continuera' ad operare le ritenute
erariali sui ratei che saranno posti in pagamento nei
successivi periodi dell'anno, salvo procedere - in sede di
conguaglio d'imposta - all'eventuale rimborso delle ritenute
indebitamente operate nell'anno stesso sulla base del cambio
medio riferito all'intero anno.
2) PENSIONI NON ASSOGGETTATE AD IMPOSIZIONE ALL'INIZIO
   DELL'ANNO:
    Realizzandosi oscillazioni di cambio tali da aumentare
l'importo complessivo dei pagamenti disposti nei periodi
precedenti al di sopra del piu' elevato dei due suddetti
ammontari, l'Istituto dovra' assoggettare ad imposizione alla
fonte i ratei gia' corrisposti nei periodi passati,
recuperando le ritenute erariali non operate all'atto dei
relativi pagamenti sui ratei relativi ai successivi periodi
dell'anno in corso.
    Inoltre l'Istituto dovra' operare la ritenuta d'acconto
per l'IRPEF sui detti successivi ratei di pensioni ancora da
corrispondere nel corso dell'anno, salvo conguaglio d'imposta
al 31 dicembre; operato sulla base del cambio medio riferito
all'intero anno.
                          * * *
    L'art. 18 della succitata convenzione italo-canadese
stabilisce, infine, che l'aliquota applicabile alle pensioni
che abbiano un ammontare complessivo annuo superiore al piu'
elevato dei suindicati limiti reddituali - al fine
dell'applicazione della relativa ritenuta di acconto per
l'IRPEF - e' la meno elevata delle seguenti aliquote:
         a) 15% dell'ammontare lordo del pagamento periodico,
di dette pensioni;
         b) l'aliquota calcolata in funzione dell'imposta che
il beneficiario del pagamento avrebbe dovuto altrimenti
corrispondere per lo stesso anno in relazione al totale
complessivo dei pagamenti periodici ricevuti nel corso di tale
anno, ove fosse stato residente dello Stato contraente da cui
il pagamento proviene.
    Ovviamente l'ammontare di cui al punto a) deve essere
inteso come l'importo annuo al lordo delle detrazioni
d'imposta spettanti ai non residenti, previste dall'art. 20
del gia' citato DPR 597/1973 e successive modificazioni (3).
    Tale aliquota deve essere raffrontata con quella indicata
al punto b) del detto articolo della convenzione in esame e
calcolata nel modo seguente:
         1) si determina l'imposta lorda, applicabile alle
pensioni in esame, sulla scorta della Tabella delle aliquote e
degli scaglioni prevista dal D.L. 5 marzo 1986, n. 57,
convertito in Legge 18 aprile 1986, n. 121 (4);
         2) l'imposta lorda suddetta e' diminuita delle
detrazioni spettanti in base al D.L. 5 marzo 1986, n. 57
stesso;
         3) l'imposta netta sopra determinata e' utilizzabile
per calcolare l'aliquota in esame:
                     Imposta netta
                 A = -------------
                     Ammontare annuo della pensione
                          * * *
    Ad ogni buon fine giova sottolineare che le eventuali
ritenute erariali, operate dall'Istituto sulle pensioni in
pagamento in Canada che superino il predetto limite
reddituale, saranno portate in deduzione - da parte
dell'Amministrazione finanziaria canadese - dalle imposte
canadesi dovute sul reddito dei percettori delle pensioni
medesime (art. 21 - punto 1, lett. a) della convenzione
italo-canadese).
ISTRUZIONI CONTABILI
    In sede di rimborso delle ritenute erariali indebitamente
operate (vedi punto 1), ovvero in sede di recupero di quelle
non operate (vedi punto 2) le Sedi dovranno compilare il Mod.
IMP Rett.... e contabilizzare le relative somme al conto GPA
27/10.
    Inoltre le suddette somme oggetto del rimborso, ovvero del
recupero, dovranno essere segnalate, distintamente e con il
relativo segno algebrico (+o-), a questa Direzione Generale -
Servizio Ragioneria - Reparto XVI/CART - a mezzo delle
comunicazioni mensili delle ritenute erariali.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                           FASSARI
----------
(1) Circ. n. 807 Rg. - n. 1040 E.A.D. - n. 13279 O. - n. 1100
C.I. del 17 dicembre 1985 - Parte 1a, pag. 2, in "Atti
Ufficiali" pag. 3127.
(2) Quadrimestre relativamente alle pensioni in pagamento in
Canada. Bimestre relativamente alle pensioni - a favore dei
residenti in Canada - pagate in Italia.
(3) Circ. n. 824 Rg. del 2 aprile 1986 - Tabella D All. n. 4
in Atti Ufficiali, pag. 1001.
(4) Circ. n. 824 Rg. del 2 aprile 1986 - Tabella B All. n. 2.
                           - 1 -