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Dettaglio
SERVIZIO RAGIONERIA 843
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI
Regime tributario delle pensioni INPS erogate a
connazionali residenti in Canada
PREMESSA
L'Istituto ha ritenuto di non operare le ritenute erariali
sulle pensioni corrisposte ai connazionali residenti in
Canada, qualunque fosse l'importo annuo in pagamento (1).
Il Ministero delle Finanze, peraltro, invitato ad esprimere il proprio parere in merito, ha stabilito che, in sede di applicazione della convenzione italo-canadese, l'Istituto e' tenuto ad operare sulle pensioni in questione - eccedenti il piu' elevato dei due seguenti ammontari, 10 mila dollari canadesi e i 12 milioni di lire italiane - la ritenuta di acconto per l'IRPEF prevista dall'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le Sedi, percio', avvalendosi dell'evidenza disposta con la circolare innanzi citata (1), dovranno sottoporre ad imposizione per l'IRPEF i ratei delle pensioni di cui innanzi, eccedenti i limiti indicati, a decorrere dall'esercizio fiscale in corso. Il Ministero delle Finanze ha, inoltre, chiarito - per le vie brevi - che l'Istituto e' tenuto ad individuare all'inizio di ciascun anno le pensioni il cui ammontare complessivo, da corrispondere nell'anno medesimo a favore dei residenti in Canada, superi il piu' elevato dei suindicati importi e che, quindi, debbano essere assoggettate ad imposizione alla fonte. Il suddetto piu' elevato importo deve essere determinato raffrontando i dodoci milioni di lire con il controvalore in lire italiane dei dieci mila dollari canadesi, calcolato al cambio del 31 dicembre precedente. Tale controvalore, poi, deve essere posto a raffronto con quello determinato al cambio vigente alla fine di ciascun periodo di pagamento (2) e ricavabile dagli appositi messaggi trasmessi mensilmente dal Servizio rapporti e Convenzioni Internazionali. Cio' premesso dovranno essere eseguiti i seguenti adempimenti, relativi alle diverse situazioni qui sotto esposte: 1) PENSIONI ASSOGGETTATE AD IMPOSIZIONE ALLA FONTE ALL'INIZIO DELL'ANNO. Anche qualora si verifichino oscillazioni del cambio italo-canadese tali da ridurre l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nel periodo precedente al di sotto del piu' elevato dei due suindicati importi (Lit. 10 milioni e 12.000 $ Canadesi convertiti in lire al cambio del 31 dicembre precedente), l'Istituto continuera' ad operare le ritenute erariali sui ratei che saranno posti in pagamento nei successivi periodi dell'anno, salvo procedere - in sede di conguaglio d'imposta - all'eventuale rimborso delle ritenute indebitamente operate nell'anno stesso sulla base del cambio medio riferito all'intero anno. 2) PENSIONI NON ASSOGGETTATE AD IMPOSIZIONE ALL'INIZIO DELL'ANNO: Realizzandosi oscillazioni di cambio tali da aumentare l'importo complessivo dei pagamenti disposti nei periodi precedenti al di sopra del piu' elevato dei due suddetti ammontari, l'Istituto dovra' assoggettare ad imposizione alla fonte i ratei gia' corrisposti nei periodi passati, recuperando le ritenute erariali non operate all'atto dei relativi pagamenti sui ratei relativi ai successivi periodi dell'anno in corso. Inoltre l'Istituto dovra' operare la ritenuta d'acconto per l'IRPEF sui detti successivi ratei di pensioni ancora da corrispondere nel corso dell'anno, salvo conguaglio d'imposta al 31 dicembre; operato sulla base del cambio medio riferito all'intero anno. * * * L'art. 18 della succitata convenzione italo-canadese stabilisce, infine, che l'aliquota applicabile alle pensioni che abbiano un ammontare complessivo annuo superiore al piu' elevato dei suindicati limiti reddituali - al fine dell'applicazione della relativa ritenuta di acconto per l'IRPEF - e' la meno elevata delle seguenti aliquote: a) 15% dell'ammontare lordo del pagamento periodico, di dette pensioni; b) l'aliquota calcolata in funzione dell'imposta che il beneficiario del pagamento avrebbe dovuto altrimenti corrispondere per lo stesso anno in relazione al totale complessivo dei pagamenti periodici ricevuti nel corso di tale anno, ove fosse stato residente dello Stato contraente da cui il pagamento proviene. Ovviamente l'ammontare di cui al punto a) deve essere inteso come l'importo annuo al lordo delle detrazioni d'imposta spettanti ai non residenti, previste dall'art. 20 del gia' citato DPR 597/1973 e successive modificazioni (3). Tale aliquota deve essere raffrontata con quella indicata al punto b) del detto articolo della convenzione in esame e calcolata nel modo seguente: 1) si determina l'imposta lorda, applicabile alle pensioni in esame, sulla scorta della Tabella delle aliquote e degli scaglioni prevista dal D.L. 5 marzo 1986, n. 57, convertito in Legge 18 aprile 1986, n. 121 (4); 2) l'imposta lorda suddetta e' diminuita delle detrazioni spettanti in base al D.L. 5 marzo 1986, n. 57 stesso; 3) l'imposta netta sopra determinata e' utilizzabile per calcolare l'aliquota in esame: Imposta netta A = ------------- Ammontare annuo della pensione * * * Ad ogni buon fine giova sottolineare che le eventuali ritenute erariali, operate dall'Istituto sulle pensioni in pagamento in Canada che superino il predetto limite reddituale, saranno portate in deduzione - da parte dell'Amministrazione finanziaria canadese - dalle imposte canadesi dovute sul reddito dei percettori delle pensioni medesime (art. 21 - punto 1, lett. a) della convenzione italo-canadese). ISTRUZIONI CONTABILI In sede di rimborso delle ritenute erariali indebitamente operate (vedi punto 1), ovvero in sede di recupero di quelle non operate (vedi punto 2) le Sedi dovranno compilare il Mod. IMP Rett.... e contabilizzare le relative somme al conto GPA 27/10. Inoltre le suddette somme oggetto del rimborso, ovvero del recupero, dovranno essere segnalate, distintamente e con il relativo segno algebrico (+o-), a questa Direzione Generale - Servizio Ragioneria - Reparto XVI/CART - a mezzo delle comunicazioni mensili delle ritenute erariali. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI ---------- (1) Circ. n. 807 Rg. - n. 1040 E.A.D. - n. 13279 O. - n. 1100 C.I. del 17 dicembre 1985 - Parte 1a, pag. 2, in "Atti Ufficiali" pag. 3127. (2) Quadrimestre relativamente alle pensioni in pagamento in Canada. Bimestre relativamente alle pensioni - a favore dei residenti in Canada - pagate in Italia. (3) Circ. n. 824 Rg. del 2 aprile 1986 - Tabella D All. n. 4 in Atti Ufficiali, pag. 1001. (4) Circ. n. 824 Rg. del 2 aprile 1986 - Tabella B All. n. 2. - 1 -