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Dettaglio
DIREZIONE CENTRALE PENSIONI DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
RINNOVO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 1995
1 - PREMESSA
Le operazioni di rinnovo delle pensioni per l'anno 1995
sono contraddistinte da alcune significative novita'.
Le principali innovazioni sono costituite dall'utilizzo di nuove modalita' di trasmissione a tutti gli uffici postali dei dati di pagamento delle pensioni e dalla realizzazione di nuove forme di comunicazione ai pensionati attraverso l'invio di un nuovo certificato di pensione Mod. O bis M. Di seguito vengono illustrate le predette innovazioni, unitamente alle caratteristiche delle operazioni di rinnovo vere e proprie. 2 - PROTOCOLLO D'INTESA INPS-ENTE POSTE 2.1 - OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO Con messaggio n. 3870 del 26 novembre 1994 e' stato portato a conoscenza delle Sedi il testo del protocollo d'intesa fra l'Istituto e l'Ente Poste (allegato 1). Il protocollo prevede, a partire dal rinnovo delle pensioni per l'anno 1995, la trasmissione per via telematica dei dati di pagamento di tutte le pensioni localizzate presso gli uffici postali, ivi comprese quelle localizzate presso gli uffici postali tradizionali. L'amministrazione centrale dell'Ente Poste provvede: a) a predisporre, per gli uffici UPE, un archivio contenente i dati dei pagamenti relativi all'intero anno, come operato sinora; b) a stampare, per le pensioni localizzate presso gli uffici po- stali tradizionali, i moduli necessari per la raccolta delle firme di quietanza (allegato 2). La stampa di ciascun modulo viene effettuata in tempo utile per consentire il pagamento delle rate alla prevista scadenza. All'inizio dell'anno gli uffici postali riceveranno dalla loro amministrazione solo il modulo necessario per il pagamento della prima rata; i moduli necessari per il pagamento delle rate successive saranno stampati dall'Ente Poste e distribuiti agli uffici postali circa quindici giorni prima della data di pagamento. I moduli contenenti le firme di quietanza vengono archiviati dall'Ente Poste che li produrra' a richiesta della Sede quando necessario. I punti principali dell'accordo, oltre a quello gia' messo in evidenza della trasmissione dei dati e della predisposizione sono i seguenti: - trasmissione per via telematica, non solo dei dati delle pen- sioni rinnovate, ma anche di quelli relativi alle nuove liqui- dazioni, alle ricostituzioni ed ai trasferimenti; - impegno reciproco a sviluppare iniziative per eliminare l'emis- sione di mandati cartacei a qualunque titolo; - rendicontazione per via telematica dei pagamenti effettuati, ad eccezione di quelli disposti con ordinativi cartacei, che ver- ranno rendicontati con le modalita' attualmente in uso; - sospensione dei pagamenti per via telematica a far tempo dal 1* maggio 1995; - abolizione dal 1* gennaio 1995 dei pagamenti a "domicilio". Gli uffici postali continueranno a provvedere al pagamento degli ordinativi trasmessi a mezzo supporto cartaceo (Modelli P.1/ott e P.1r/ott); tali pagamenti continueranno ad essere rendicontati con le consuete modalita' e dovranno essere contabilizzati, letti e trasmessi al sistema centrale con le procedure esistenti. 2.2 - PAGAMENTI A DOMICILIO Come previsto dal protocollo d'intesa, dal 1* gennaio 1995 sono aboliti i pagamenti al domicilio del pensionato, presenti in 7 province per un totale di circa 2.000 pensioni. In sede di rinnovo le procedure automatizzate hanno provveduto a localizzare le predette pensioni all'Ufficio pagatore "DOM". Le Sedi che hanno in carico tali pensioni dovranno stampare i modelli P.1/ott cartacei e provvedere al pagamento della prima rata dell'anno 1995 mediante assegno circolare. Agli interessati dovra' essere inviata apposita comunicazione con l'invito a precisare le modalita' con cui intendono riscuotere in futuro la pensione. 2.3 - GESTIONE DELLE PENSIONI Le nuove modalita' di scambio dei dati con l'Ente Poste comportano variazioni alle procedure di gestione delle pensioni, che saranno illustrate a parte. Per il momento, eventuali richieste di sospensione del pagamento devono continuare ad essere effettuate con le consuete modalita', inviando all'ufficio postale che ha in carico il pagamento della pensione la relativa comunicazione. I dati dei pagamenti disposti per via telematica possono essere consultati mediante la procedura AGENDA1, illustrata con messaggio n. 34814 del 19 aprile 1994 e n. 3179 del 22 novembre 1994. Per consentire un corretto scambio di informazioni fra l'Istituto e l'Ente Poste si e' provveduto ad uniformare i "codici ufficio pagatore" utilizzati dall'Istituto con la codifica adottata dall'Ente Poste. Le Sedi interessate a modifiche sono state gia' avvisate per le vie brevi. Si precisa che e' in corso di realizzazione un nuovo ARCHIVIO CENTRALE DEI PAGAMENTI, destinato a contenere, per ogni pensione e per ogni singolo rateo, tutte le informazioni relative alla disposizione ed al pagamento, ivi comprese le informazioni rela- tive ad eventuali operazioni di riaccredito, di sospensione o di scadenza. 3 - NUOVO CERTIFICATO DI PENSIONE MOD. O bis M Lo scambio dei dati per via telematica ha consentito di adottare M (allegato 3). I modelli O bis M relativi alle pensioni per le quali nel data base centrale non risulta registrato l'indirizzo, vengono tra- smessi da Postel alle Sedi di competenza, che dovranno provvedere alla consegna ai pensionati per il tramite degli uffici pagatori. A tal fine nella finestra della busta relativa al mittente sono stati riportati anche l'identificativo della pensione ed il codice dell'ufficio pagatore. Il ricorso sempre piu' massiccio all'invio di comunicazioni al domicilio dei pensionati richiede il costante aggiornamento degli archivi con i dati degli indirizzi. Si richiama pertanto l'atten- zione delle Sedi sulla necessita' di acquisire gli indirizzi man- canti, nonche' di procedere all'aggiornamento delle variazioni. L'eliminazione del modulo prestampato incorporato nei modelli P.1/ott ha consentito la completa ristrutturazione del modello O bis M, sia per quanto riguarda il formato, sia per quanto ri- guarda i dati riportati. In particolare, il nuovo modello prevede l'indicazione in chiaro di tutte le informazioni sinora codificate per ragioni di spazio, e la predisposizione di moduli personalizzati in funzione delle diverse situazioni. 4 - NUOVA PERIODICITA' DI PAGAMENTO DELLE PENSIONI Con decreto del Ministro del lavoro n. 176 dell'11 luglio 1994 e' stata approvata la determinazione commissariale n. 2993 del 21 aprile 1994, che prevede, per le pensioni di minor importo, nuo- ve periodicita' di pagamento. In particolare: - il pagamento delle rendite facoltative e delle pensioni della Mutualita' pensioni a favore delle casalinghe di importo fino a lire 45.000 annue e' effettuato in una sola rata annuale anti- cipata; - il pagamento delle rendite facoltative e delle pensioni della Mutualita' pensioni a favore delle casalinghe di importo ecce- dente lire 45.000 annue e fino a lire 50.000 mensili e' effet- tuato in due rate semestrali anticipate; - il pagamento di t utte le altre pensioni di importo fino a lire 50.000 mensili e' effettuato in due rate semestrali anticipate. Per l'attuazione pratica della citata determinazione, ai fini della scelta della periodicita' di pagamento si fa riferimento all'importo mensile della pensione comprensiva dei trattamenti di famiglia ed al lordo di ogni trattenuta. I limiti dei pagamenti annuali e semestrali sono adeguati ogni anno in ragione della perequazione automatica delle pensioni. Per l'anno 1995, primo anno di applicazione delle nuove modali- ta', vengono presi a riferimento gli importi previsti nella de- terminazione. Tali importi verranno pertanto adeguati a far tempo dall'anno 1996. Per le pensioni rinnovate con periodicita' bimestrale, il cui importo nel corso dell'anno dovesse diminuire e rientrare nei limiti previsti per il pagamento semestrale, le nuove modalita' saranno adottate a decorrere dal rinnovo dell'anno successivo. Per le pensioni rinnovate con periodicita' semestrale, il cui importo nel corso dell'anno dovesse aumentare e rientrare nei limiti previsti per il pagamento bimestrale, le nuove modalita' La periodicita' di pagamento della pensione viene memorizzata nel campo GP1AXE4 del data base centrale, secondo la seguente codifica: A: pagamento annuale S: pagamento semestrale B: pagamento bimestrale Il programma 4560 di inquiry dell'archivio locale delle pensioni DS 78 visualizza la periodicita' di pagamento sul pannello rela- tivo ai dati del modello O bis M. 5 - PEREQUAZIONE AUTOMATICA In occasione delle operazioni di rinnovo sono stati operati i conguagli derivanti dall'attribuzione, dal 1* novembre 1994, del- l'aumento del 4 per cento, a norma dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con le modalita' previste dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in luogo dell'aumento del 3, 5 per cento attribuito in via previsio- nale ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 1993. I dati sulla base dei quali sono state effettuate le operazioni di rinnovo sono riepilogati negli allegati 4, 5 e 6. A norma dell'articolo 14 della legge contenente le , collegata alla legge finanziaria per l'anno 1995, con effetto dal 1995 il termi- ne del 1* novembre stabilito, ai fini della perequazione automa- tica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legi- slativo 30 dicembre 1992, n. 503, e differito al 1* gennaio suc- cessivo di ogni anno. Per l'anno 1995 non sono stati, per il momento, predisposti gli aumenti previsti dall'articolo 1, commi 9, 9-bis e 9-ter, nonche' dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge 27 febbraio 1991, n. 59, in favore delle pensioni d'annata, che l'articolo 17, comma 4, della legge collegata alla finanziaria 1995 ha differito al 1* ottobre 1995. Le pensioni interessate saranno rielaborate nel corso dell'anno per l'attribuzione degli aumenti in parola. 6 - MODELLI REDDITUALI Preliminarmente alle operazioni di rinnovo il data base centrale delle pensioni e' stato aggiornato con i dati dichiarati dai pen- sionati con i modelli reddituali RED TMS/94 e RED PSA/94 acquisi- ti e trasmessi al sistema centrale entro il 26 novembre 1994. L'importo di pensione spettante per l'anno 1995 e' stato calcola- to tenendo conto, oltre che degli anzidetti dati, anche dei dati reddituali memorizzati a seguito dell'abbinamento effettuato nei confronti dei soggetti titolari di piu' pensioni INPS, illustrato con circolare n. 222 del 19 luglio 1994. I conguagli relativi a periodi anteriori al 1* gennaio 1995 ver- ranno determinati dalle procedure di calcolo delle ricostituzio- ni, che saranno attivate centralmente dopo il rinnovo. I dati dei modelli reddituali, trasmessi dalle Sedi dopo la pre- detta data del 26 novembre 1994, saranno oggetto anch'essi di ricostituzione centrale dopo le operazioni di rinnovo. 7 - ABBINAMENTO DELLE PENSIONI A FINI FISCALI Preliminarmente alle operazioni di rinnovo si e' provveduto, sul- la scorta dei dati rilevati dal casellario centrale dei pensiona- ti, ad effettuare un'operazione generalizzata di abbinamento del- le pensioni ai fini della tassazione congiunta, utilizzando, qua- L'abbinamento e' stato effettuato anche nei confronti dei soggetti titolari di pensione dei Fondi speciali di previdenza e di pensione in regime internazionale, oltre che per i titolari di due pensioni ai superstiti ovvero di due pensioni dirette (di norma pensione di un Fondo speciale di previdenza e pensione sup- plementare). Per il momento, rimangono ancora esclusi dall'assoggettamento unificato all'imposta i titolari di tre pensioni. Sono stati inoltre effettuati gli abbinamenti segnalati dalle Sedi con la procedura SIMA. Come operato in occasione degli altri rinnovi, l'abbinamento ai fini della tassazione congiunta opera a decorrere dall'inizio del nuovo anno. Anche per le pensioni abbinate per la prima volta ai fini fiscali l'aliquota media relativa ad emolumenti relativi ad anni precedenti e assoggettati a tassazione separata nel 1994 e' stata rideterminata tenendo conto degli emolumenti del biennio precedente relativi ad entrambe le pensioni. Per le pensioni abbinate il contributo al Servizio sanitario nazionale per l'anno 1994 e' stato determinato tenendo conto dell'ammontare complessivo delle due pensioni. 8 - MODELLI 201 Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 140 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1994, e' stato approvato il modello 201 relativo ai redditi corrisposti nell'anno 1994 ed alle ritenute operate. Il nuovo modello contiene, fra l'altro, l'indicazione degli im- porti degli acconti relativi all'IRPEF ed al contributo al Servi- zio sanitario nazionale trattenuti a seguito della presentazione del modello 730, nonche' l'indirizzo della Sede alla quale il CAAF dovra' inviare la comunicazione relativa alla liquidazione del modello 730. L'articolo 1, comma 5, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, prevede la conse- gna della certificazione fiscale entro il mese di febbraio del- l'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrispo- ste. Ai fini di rispettare il nuovo termine di consegna, il modello 201 viene spedito, unitamente al modello O bis M, al domicilio dei pensionati utilizzando il sistema Postel. Si sottolinea la necessita' di provvedere all'immediato inoltro all'ufficio paga- tore dei plichi predisposti da Postel e consegnati in Sede, rela- tivi a pensioni prive di indirizzo. Per le pensioni a tassazione congiunta sono stati modificati i criteri di scelta della pensione sulla quale effettuare il conguaglio ed emettere la certificazione fiscale. Il conguaglio di imposta viene ora operato sulla pensione di importo piu' elevato e la certificazione fiscale viene emessa su tale pensione. I nuovi criteri consentono: - la tassazione congiunta di due pensioni ai superstiti ovvero di due pensioni dirette; - un piu' agevole recupero di eventuali conguagli; - l'individuazione immediata della pensione di importo piu' ele- modello 730. In occasione del ricalcolo degli imponibili da certificare con il modello 201 e' stata data applicazione all'articolo 3 della legge 27 luglio 1994, n. 473, che prevede il riconoscimento dell'ulteriore detrazione d'imposta per i redditi di lavoro dipendente e di pensione anche per le pensioni di importo annuo compreso fra lire 14.500.001 e lire 14.825.000. La tabella delle detrazioni d'imposta in vigore dall'anno 1994 e' riportata nell'allegato 7. L'imponibile assoggettato al contributo al Servizio sanitario nazionale viene riportato sul modello 201 nel solo caso in cui la pensione sia stata effettivamente assoggettata al contributo stesso. 9 - CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Il calcolo del contributo al Servizio sanitario nazionale e' stato effettuato sulla base dei codici operativi trasmessi al sistema centrale. Il ricalcolo e' stato effettuato solo per l'anno 1994; eventuali variazioni relative ad anni precedenti saranno comunicate alle Sedi che dovranno provvedere al relativo conguaglio utilizzando l'apposita procedura PGM 5440. E' stato inoltre rideterminato il contributo per le pensioni d'importo annuo superiore a lire 100.000.000. L'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha infatti elevato a lire 150.000.000 annue, a decorrere dal 1* gennaio 1994, l'imponibile assoggettato al contributo. Come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto 11 giugno 1993, n. 217, il contributo al Servizio sanitario nazionale "e' commisurato al reddito complessivo ai fini dell'IRPEF relativo all'anno cui il contributo medesimo si riferisce". Non vengono pertanto piu' assoggettati al contributo in parola gli emolumenti relativi ad anni precedenti ed assoggettati a tassazione separata. 10 - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE L'articolo 12, comma 8, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, prevede l'aumento, a far tempo dal 1* luglio 1994, dell'assegno per il nucleo familiare di lire 20.000 mensili per ogni figlio, oltre il primo. In attesa dell'accertamento della situazione reddituale ai fini dei trattamenti di famiglia, che verra' effettuato nel corso dell'anno 1995, l'aumento e' stato attribuito, ove spettante, a far tempo dal 1* gennaio 1995, senza la corresponsione di arretrati. I programmi di calcolo sono stati modificati per tenere conto anche dell'ammontare della pensione nel caso in cui risulti piu' elevato del reddito personale dichiarato dal pensionato. 11 - ARCHIVIO DELI UFFICI PAGATORI Il progressivo sviluppo del processo di decentramento ha compor- tato la necessita' di rivedere le modalita' di costituzione e di utilizzo dell'archivio degli uffici pagatori. Al riguardo si pre- cisa che e' in corso di progettazione una nuova procedura, il cui rilascio e' previsto nel corso dell'anno, che consente la gestio- ne diretta dei dati degli uffici pagatori da parte della Sede provinciale. Per il momento, l'archivio e' stato modificato per riportare, nella competenza di ciascuna struttura territoriale della provin- cia (Sede o Centro Operativo dotato di sistema dipartimentale AS/400), tutti gli uffici pagatori che insistono sulla provincia stessa. Tenendo conto della ormai generalizzata adozione delle tecniche di trasmissione via cavo dei dati delle pensioni e della necessi- ta' di localizzare la gestione della pensione nella Sede territo- rialmente piu' vicina al pensionato, i criteri concernenti la competenza a liquidare le pensioni di cui alla circolare n. 13 del 14 gennaio 1993 devono intendersi modificati nel senso che la struttura competente alla liquidazione della pensione e' quella nel cui ambito il pensionato risiede, indipendentemente dall'uf- ficio prescelto per il pagamento. Per il momento, le pensioni gia' liquidate continueranno ad esse- re gestite dalle Sedi che le hanno in carico. 12 - SISTEMAZIONI 12.1 - ELIMINAZIONI Come preannunciato con messaggio n. 20962 del 3 agosto 1994, le pensioni localizzate all'ufficio pagatore "ELI" ovvero "ELB" da data anteriore al 1* settembre 1994 sono state eliminate a decorrere dalla prima rata dell'anno 1995. Sono state inoltre eliminate le pensioni ai superstiti localizzate all'ufficio pagatore "SCA" e intestate ad unico titolare cessato dal diritto anteriormente al 1* gennaio 1994. Con successivo messaggio sara' comunicata la disponibilita' dei dati per l'aggiornamento dell'archivio locale a mezzo dell'opzio- ne 23, subopzione 8, del programma 4444. Saranno inoltre trasmesse alle Sedi le liste delle pensioni eliminate. 12.2 - CESSAZIONE CONIUGE A CARICO Per le pensioni dirette intestate a titolare anche di pensione ai superstiti liquidata per decesso del coniuge, si e' provveduto a far cessare dal diritto, a far tempo dalla decorrenza della pen- sione ai superstiti, l'eventuale coniuge ancora a carico sulla pensione diretta. Le pensioni interessate saranno ricostituite in via automatica. 12.3 - DETRAZIONI D'IMPOSTA Per le pensioni dirette intestate a titolare anche di pensione ai superstiti liquidata per decesso del coniuge, si e' provveduto a revocare, a far tempo dall'anno 1995, l'eventuale detrazione d'imposta per il coniuge a carico attribuita sulla pensione di- retta. Per le pensioni abbinate per la prima volta ai fini fiscali, a differenza di quanto operato sinora, sono state mantenute le de- trazioni d'imposta attribuite complessivamente sulle due pensio- ni. 12.4 - CODICI OPERATIVI SSN Per le pensioni abbinate per la prima volta ai fini fiscali sono stati fatti cessare, a decorrere dal 1* gennaio 1994, eventuali codici operativi segnalati dalle Sedi per il calcolo del contributo al Servizio sanitario nazionale, necessari solo a causa del mancato abbinamento. Per le pensioni gia' abbinate ai fini fiscali da anni precedenti, si e' proceduto all'allineamento di eventuali codici presenti 12.5 - DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE Come descritto al punto 8, la certificazione fiscale da consegnare ai pensionati deve contenere anche i dati relativi al primo e al secondo acconto trattenuti dal sostituto d'imposta in conseguenza della dichiarazione dei redditi resa con il Mod. 730. I predetti dati sono stati registrati nei seguenti campi del data base delle pensioni in relazione alla pensione per la quale viene emessa la certificazione fiscale: GP1AT11 primo acconto IRPEF GP1AT12 primo acconto contributo SSN GP1AT13 secondo acconto IRPEF GP1AT14 secondo acconto contributo SSN IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO Allegato 1 PROTOCOLLO DI INTESA I.N.P.S. - ENTE POSTE PREMESSO - che e' interesse comune innovare le tradizionali forme di collaborazione tra I.N.P.S. ed Ente Poste sia nel campo della riscossione dei contributi che in quello di pagamento delle pensioni; - che il crescente utilizzo dei sistemi informatici per lo svolgimento dei servizi e lo scambio delle informazioni costituisce il presupposto per un'azione sinergica tendente alla realizzazione di servizi qualitativamente sempre piu' elevati, improntati, al tempo stesso, a criteri di economicita'; - che nell'ambito delle rispewttive competenze ed alla luce delle collaborazioni e studi in corso risulta praticabile sin dalle operazioni di rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni del 1995 l'utilizzo del sistema telematico per lo scambio delle informazioni sia per il pagamento che per la successiva rendicontazione; - che in attesa della stipula di apposita convenzione per la regolamentazione dei rapporti finanziari relativi al movimento dei fondi tra Poste ed I.N.P.S. e dei rapporti relativi al pagamento delle pensioni ed alla rendicontazione delle medesime, l'I.N.P.S. e l'Ente Poste intendono formalizzare gli impegni reciprocamente assunti in ordine alla realizzazione degli obiettivi di cui al punto precedente; CON IL PRESENTE ATTO DI INTESA l'I.N.P.S. e l'ENTE POSTE si impegnano su quanto appresso: a) l'Ente Poste sin dal rinnovo degli ordini di pagamento delle pensioni dell'anno 1995 effettuera' i pagamenti, alle scadenze previste, sulla base delle informazioni trasmesse dall'I.N.P.S. per via telematica e relative a tutte le rate dell'anno a condizione che le stesse informazioni vengano inviate entro il 21 dicembre, per le pensioni in pagamento in pagamento nei mesi pari; b) e' facolta' dell'Ente Poste di effettuare i pagamenti, in base alle scelte effettuate dal pensionato ed alle scadenze previste, direttamente allo sportello o con altri mezzi di pagamento (accreditamento su c/c p., su post-card, su libretto di risparmio, con assegno postale vidimato ed altri eventuali mezzi di pagamento esperibili nel circuito postale); c) l'Ente Poste predispone direttamente la modulistica per la raccolta della firma di quietanza concordandone il contenuto con l'I.N.P.S.; la modulistica predisposta per il pagamento delle pensioni ai residenti nella provincia autonoma di Bolzano sara' redatta in bilingue; d) l'I.N.P.S. trasmette le variazioni della misura delle pensioni in corso di anno entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui le rate di pensione si riferiscono; e) il pagamento delle pensioni di nuova liquidazione verra' effettuato dall'Ente Poste nel termine medio di 7 giorni dalla data di trasmissione delle informazioni da parte dell'I.N.P.S. e, comunque, non prima della data di esigibilita' eventualmente apposta dall'I.N.P.S.; f) l'Ente Poste, all'atto del pagamento delle rate di pensione allo sportello fa firmare la ricevuta di cui al punto c); g) saranno concordati strumenti di conservazione della documentazione piu' avanzati compatibili con le vigenti disposizioni di legge. Nell'attesa l'Ente Poste conserva le ricevute di pagamento od altra documentazione che comprovi l'avvenuto accredito (v. punto b), e si impegna a fornire all'I.N.P.S., entro i 20 giorni lavorativi successivi alla richiesta, l'originale, ovvero copia, della ricevuta di paga- mento allo sportello, o l'originale o copia della documenta- zione che comprovi l'avvenuto accredito; h) l'Ente Poste effettua la rendicontazione dei pagamenti delle rate di pensione per via telematica entro il giorno 20 del mese successivo a quello di pagamento; i pagamenti eccezionalmente disposti dall'I.N.P.S. con supporti cartacei saranno rendicontati, entro lo stesso termine, con le modalita' gia' in uso; i) l'I.N.P.S. e l'Ente Poste si impegnano entro l'1.1.96 a sviluppare iniziative per superare l'emissione, a qualunque titolo, di mandati cartacei; l) l'Ente Poste rendiconta sulla base del "pagato" le rate di pensione pagate allo sportello, e sulla base del "disposto" salvo il riaccredito (le cui formee condizioni verranno disciplinate in convenzione) quelle relative alle altre modalita' di pagamento; m) l'Ente Poste rendiconta i pagamenti ed i riaccrediti alle singole SAP dell'I.N.P.S. che hanno in carico le pensioni; n) gli ordinativi di pagamento delle pensioni hanno validita' fino alla fine del terzo mese successivo al bimestre di riferimento (es. scadenza 15.01 - fine validita' 31.05); in relazione all'andamento della sperimentazione potranno essere concordati anche tempi di validita' inferiore; o) a decorrere dal 1* maggio 1995 le richieste di sospensione per via telematica a livello centrale; p) l'I.N.P.S. si impegna ad abolire, a decorrere dall'1.01.1995, i pagamenti "a domicilio" (sono interessati circa 2.300 pensionati distribuiti su 11 province); q) l'I.N.P.S. provvede direttamente alla spedizione dei modelli OBIS/M e dei modelli 201; per i casi di mancanza di indirizzo l'I.N.P.S. si avvarra' per la consegna dei citati modelli degli uffici pagatori dell'Ente Poste Roma, li' 17/10/1994 IL COMMISSARIO DELL'INPS IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENTE POSTE COLOMBO VIVIANI Allegati 2 e 3 OMISSIS Allegato 4 IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 1995 TRATTAMENTI MINIMI E PENSIONI SOCIALI +--------------------------------------------------------------------------+ - - TRATTAMENTI MINIMI - PENSIONI SOCIALI - - DECORRENZA ------------------------------------------- ED - - -LAVORATORI DIPENDENTI-LAVORATORI AUTONOMI- ASSEGNI VITALIZI - --------------+---------------------+-------------------+------------------- - - - - - - 1.01.95 - 626.450 - 626.450 - 357.000 - - - - - - --------------+---------------------+-------------------+------------------- -IMPORTI ANNUI- 8.143.850 - 8.143.850 - 4.641.000 0000000 - +----------------------------- ---------------------------------------------+ +----------------------------- ---------------------------------------------+ - A norma dell'articolo 14 del la legge contenente le , collegata alla legge finanzia- - - ria per l'anno 1995, con effetto dal 1995 il termine del 1* novembre - - stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dal- - - l'articolo 11,comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.503, - - e differito al 1* gennaio successivo di ogni anno. - +--------------------------------------------------------------------------+ Allegato 5 PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER L'ANNO 1994 Valori definitivi 1 - TRATTAMENTI MINIMI E PENSIONI SOCIALI + --------------------------------------------------------------------------+ - - TRATTAMENTI MINIMI - PENSIONI SOCIALI - - DECORRENZA ------------------------------------------- ED - - -LAVORATORI DIPENDENTI-LAVORATORI AUTONOMI- ASSEGNI VITALIZI - --------------+---------------------+-------------------+------------------- - 1.01.94 - 602.350 - 602.350 - 343.250 - - 1.11.94 - 626.450 - 626.450 - 357.000 - --------------+---------------------+-------------------+------------------- -IMPORTI ANNUI- 7.902.850 - 7.902.850 - 4.503.500 - +--------------------------------------------------------------------------+ 2 - AUMENTI PER COSTO VITA +------------------------------------------------------------------------------ -+ - Dal 1.01.94: aumento dell'0,7 % per le pensioni di importo pari o infe -- - riore a lire 1.000.000 mensili. Le pen -- - sioni di ammontare compreso tra lire - - 1.000.000 e lire 1.007.000 mensili son o- - aumentate fino a lire 1.007.000 mensil i- - (articolo 11, comma 5, della legge 24 - - dicembre 1993, n. 537, recante . - - - - Dal 1.11.94: aumento del 4,0 % fino a lire 1.204.700 - - - - aumento del 3,6 % sulla parte di pensione compresa - - tra lire 1.204.701 e lire 1.807.050 - - - - aumento del 3,0 % sulla parte di pensione eccedente - - lire 1.807.050 - -==========================================================================- - = A norma dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre - - 1992, n. 503, con decorrenza dal 1994 gli aumenti a titolo di perequa- - - zione automatica si applicano sulla base del solo adeguamento al costo - - della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1* novembre di ogni anno,- - secondo i criteri previsti dall'articolo 24 della legge 28 febbraio - - 1986, n. 41. - - - - = A norma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la per- - - centuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per - - intero sull'importo di pensione non eccedente il doppio del minimo del - - Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese - - tra il doppio ed il triplo del minimo la percentuale di aumento e ri- - - dotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il triplo del - +----------- ---------------------------------------------------------------+ Allegato 6 P EREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER L'ANNO 1994 Valori previsionali 1 - TRATTAMENTI MINIMI E PENSIONI SOCIALI +--------------------------------------------------------------------------+ - - TRATTAMENTI MINIMI - PENSIONI SOCIALI - - DECORRENZA ------------------------------------------- ED - - -LAVORATORI DIPENDENTI-LAVORATORI AUTONOMI- ASSEGNI VITALIZI - --------------+---------------------+-------------------+------------------- - 1.01.94 - 602.350 - 602.350 - 343.250 - - 1.11.94 - 623.450 - 623.450 - 355.250 - --------------+---------------------+-------------------+------------------- -IMPORTI ANNUI- 7.893.850 - 7.893.850 - 4.498.250 - +--------------------------------------------------------------------------+ 2 - AUMENTI PER COSTO VITA +--------------------------------------------------------------------------+ - Dal 1.01.94: aumento dell'0,7 % per le pensioni di importo pari o infe-- - riore a lire 1.000.000 mensili. Le pen-- - sioni di ammontare compreso tra lire - - 1.000.000 e lire 1.007.0 mensili sono- - aumentate fino a lire 1.00 7.000 mensili- - (articolo 11, comma 5, del la legge 24 - - dicembre 1993, n. 537, rec ante . - - - - Dal 1.11.94: aumento del 3,5 % fino a lire 1.204.700 - - - - aumento del 3,15 % sulla parte di pensione compresa - - tra lire 1.204.701 e lire 1.807.050 - - - - aumento del 2,625% sulla parte di pensione eccedente - - lire 1.807.050 - - - -==========================================================================- - = A norma dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre - - 1992, n. 503, con decorrenza dal 1994 gli aumenti a titolo di perequa- - - zione automatica si applicano sulla base del solo adeguamento al costo - - della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1* novembre di ogni anno,- - secondo i criteri previsti dall'articolo 24 della legge 28 febbraio - - 1986, n. 41. - - - - = A norma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la percentua-- - le di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero- - sull'importo di pensione non eccedente il doppio del minimo del Fondo - - pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra - - il doppio ed il triplo del minimo la percentuale di aumento e ridotta - - al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il triplo del minimo - - la percentuale e ridotta al 75 per cento. - +--------------------------------------------------------------------------+ Allegato 7 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE Detrazioni d'imposta spettanti per l'anno 1994 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1993) +--------------------------------------------------------------------------+ - DETRAZIONE - IMPORTO ANNUO - IMPORTO MENSILE - ---------------------------------------+-----------------+------------------ - = Detrazione per spese inerenti alla - - - - produzione del reddito da lavoro - - - - dipendente o da pensione - 759.715 - 63.309 - - - - - - = Detrazioni per carichi di famiglia:- - - - - - - - a) Coniuge non legalmente ed - - - - effettivamente separato - 791.588 - 65.965 - - - - - - b) Figli minori di eta o permanen- - - - - temente inabili al lavoro e fi- - - - - gli di eta non superiore a 26 - - - - anni dediti agli studi o a ti- - - - - rocinio gratuito (compresi i - - - - figli naturali riconosciuti, - - - - i figli adottivi e gli affi- - - - - dati o affiliati): - - - - - - - - . per ciascun figlio in - - - - misura semplice - 91.438 - 7.620 - - - - - - . per ciascun figlio in - - - - misura doppia - 182.875 - 15.239 - - - - - - c) Familiari indicati nell'art.433 - - - - del codice civile,esclusi quel- - - - - li indicati alla precedente - - - - lettera b), che convivano con - - - - il contribuente o percepiscano - - - - assegni alimentari non risul- - - - - tanti da provvedimenti della - - - - Autorita giudiziaria: - - - - - - - - . per ciascun familiare - 126.445 - 10.537 - - - - - - = Ulteriore detrazione per redditi di- - - - lavoro dipendente e di pensione: - - - - - - - - C Reddito fino a lire 14.500.000 - 237.215 - 19.768 - - - - - - C Da L. 14.500.001 a L. 14.600.000 - 200.725 - 16.727 - - - - - - C Da L. 14.600.001 a L. 14.700.000 - 127.715 - 10.643 - - - - - - C Da L. 14.700.001 a L. 14.825.000 - 45.590 - 3.799 - +--------------------------------------------------------------------------+