:

Circolare numero 336 del 21-12-1994

Dettaglio

 

DIREZIONE CENTRALE
 PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE
 TECNOLOGIA INFORMATICA
 

 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
 

RINNOVO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 1995 1 - PREMESSA Le operazioni di rinnovo delle pensioni per l'anno 1995 sono contraddistinte da alcune significative novita'.

Le principali innovazioni sono costituite dall'utilizzo di  nuove
modalita' di trasmissione a tutti gli uffici postali dei dati  di
pagamento delle pensioni e dalla realizzazione  di nuove forme di
comunicazione  ai  pensionati  attraverso  l'invio  di  un  nuovo
certificato di pensione Mod. O bis M.
Di seguito vengono illustrate le predette innovazioni, unitamente
alle caratteristiche delle operazioni di rinnovo vere e proprie.
2 - PROTOCOLLO D'INTESA INPS-ENTE POSTE
2.1 - OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO
Con  messaggio n. 3870 del 26 novembre 1994  e' stato  portato  a
conoscenza  delle  Sedi  il testo  del  protocollo  d'intesa  fra
l'Istituto e l'Ente Poste (allegato 1).
Il  protocollo prevede, a partire dal rinnovo delle pensioni  per
l'anno  1995,  la  trasmissione per via telematica  dei  dati  di
pagamento  di  tutte le pensioni localizzate  presso  gli  uffici
postali,  ivi  comprese  quelle  localizzate  presso  gli  uffici
postali tradizionali.
L'amministrazione centrale dell'Ente Poste provvede:
a) a predisporre, per  gli uffici UPE, un archivio  contenente  i
   dati  dei  pagamenti relativi all'intero  anno,  come  operato
   sinora;
b) a stampare, per le pensioni localizzate presso gli uffici  po-
   stali tradizionali, i moduli  necessari  per la raccolta delle
   firme  di quietanza (allegato 2). La stampa di ciascun  modulo
   viene  effettuata in tempo utile per consentire  il  pagamento
   delle  rate alla prevista scadenza. All'inizio  dell'anno  gli
   uffici postali riceveranno dalla loro amministrazione solo  il
   modulo necessario  per il pagamento della prima rata; i moduli
   necessari per il  pagamento  delle  rate  successive   saranno
   stampati dall'Ente Poste  e distribuiti  agli  uffici  postali
   circa quindici giorni prima della data di pagamento.
I  moduli  contenenti le firme di  quietanza  vengono  archiviati
dall'Ente  Poste che li produrra' a richiesta della  Sede  quando
necessario.
I  punti  principali dell'accordo, oltre a quello gia'  messo  in
evidenza    della    trasmissione  dei  dati    e    della    predisposizione
sono i seguenti:
- trasmissione  per via telematica, non solo dei dati delle  pen-
  sioni rinnovate, ma anche di quelli relativi alle nuove  liqui-
  dazioni, alle ricostituzioni ed ai trasferimenti;
- impegno reciproco a sviluppare iniziative per eliminare l'emis-
  sione di mandati cartacei a qualunque titolo;
- rendicontazione per via telematica dei pagamenti effettuati, ad
  eccezione di quelli disposti con ordinativi cartacei, che  ver-
  ranno rendicontati con le modalita' attualmente in uso;
- sospensione dei pagamenti per via telematica a far tempo dal 1*
  maggio 1995;
- abolizione dal 1* gennaio 1995 dei pagamenti a "domicilio".
Gli uffici postali continueranno a provvedere al pagamento  degli
ordinativi trasmessi a mezzo supporto cartaceo (Modelli P.1/ott e
P.1r/ott);  tali pagamenti continueranno ad  essere  rendicontati
con le consuete modalita' e dovranno essere contabilizzati, letti
e trasmessi al sistema centrale con le procedure esistenti.
2.2 - PAGAMENTI A DOMICILIO
Come  previsto dal protocollo d'intesa, dal 1* gennaio 1995  sono
aboliti  i pagamenti al domicilio del pensionato, presenti  in  7
province per un totale di circa 2.000 pensioni.
In sede di rinnovo le procedure automatizzate hanno provveduto  a
localizzare le predette pensioni all'Ufficio pagatore "DOM".
Le  Sedi  che hanno in carico tali pensioni dovranno  stampare  i
modelli  P.1/ott cartacei e provvedere al pagamento  della  prima
rata dell'anno 1995 mediante assegno circolare.
Agli interessati dovra' essere inviata apposita comunicazione con
l'invito a precisare le modalita' con cui intendono riscuotere in
futuro la pensione.
2.3 - GESTIONE DELLE PENSIONI
Le  nuove  modalita'  di  scambio  dei  dati  con  l'Ente   Poste
comportano variazioni alle procedure di gestione delle  pensioni,
che saranno illustrate a parte.
Per il momento, eventuali richieste di sospensione del  pagamento
devono continuare ad essere effettuate con le consuete modalita',
inviando all'ufficio postale che ha in carico il pagamento  della
pensione la relativa comunicazione.
I  dati dei pagamenti disposti per via telematica possono  essere
consultati   mediante  la  procedura  AGENDA1,   illustrata   con
messaggio  n. 34814 del 19 aprile 1994 e n. 3179 del 22  novembre
1994.
Per consentire un corretto scambio di informazioni fra l'Istituto
e  l'Ente Poste si e' provveduto ad uniformare i "codici  ufficio
pagatore"  utilizzati  dall'Istituto  con  la  codifica  adottata
dall'Ente Poste. Le Sedi interessate a modifiche sono state  gia'
avvisate per le vie brevi.
Si  precisa  che e' in corso di realizzazione un  nuovo  ARCHIVIO
CENTRALE DEI PAGAMENTI, destinato a contenere, per ogni  pensione
e  per  ogni singolo rateo, tutte le informazioni  relative  alla
disposizione ed al pagamento, ivi comprese le informazioni  rela-
tive ad eventuali operazioni di riaccredito, di sospensione o  di
scadenza.
3 - NUOVO CERTIFICATO DI PENSIONE MOD. O bis M
Lo  scambio  dei  dati  per  via  telematica  ha  consentito  di     adottare
M
(allegato 3).
I  modelli O bis M relativi alle pensioni per le quali  nel  data
base  centrale non risulta registrato l'indirizzo,  vengono  tra-
smessi da Postel alle Sedi di competenza, che dovranno provvedere
alla consegna ai pensionati per il tramite degli uffici pagatori.
A  tal fine nella finestra della busta relativa al mittente  sono
stati  riportati  anche  l'identificativo della  pensione  ed  il
codice dell'ufficio pagatore.
Il  ricorso sempre piu' massiccio all'invio di  comunicazioni  al
domicilio dei pensionati richiede il costante aggiornamento degli
archivi con i dati degli indirizzi. Si richiama pertanto l'atten-
zione delle Sedi sulla necessita' di acquisire gli indirizzi man-
canti, nonche' di procedere all'aggiornamento delle variazioni.
L'eliminazione  del  modulo prestampato incorporato  nei  modelli
P.1/ott  ha consentito la completa ristrutturazione  del  modello
O bis M, sia per quanto riguarda il formato, sia per  quanto  ri-
guarda i dati riportati.
In particolare, il nuovo modello prevede l'indicazione in  chiaro
di tutte le informazioni sinora codificate per ragioni di spazio,
e  la predisposizione di moduli personalizzati in funzione  delle
diverse situazioni.
4 - NUOVA PERIODICITA' DI PAGAMENTO DELLE PENSIONI
Con decreto del Ministro del lavoro n. 176 dell'11 luglio 1994 e'
stata  approvata la determinazione commissariale n. 2993  del  21
aprile 1994,  che prevede, per le pensioni di minor importo, nuo-
ve periodicita' di pagamento.
In particolare:
- il pagamento delle rendite facoltative e delle  pensioni  della
  Mutualita' pensioni a favore delle casalinghe di importo fino a
  lire 45.000 annue e' effettuato in una sola rata annuale  anti-
  cipata;
- il pagamento delle rendite facoltative e  delle  pensioni della
  Mutualita' pensioni a favore delle casalinghe di importo  ecce-
  dente lire 45.000
 annue e fino a lire 50.000 mensili e'  effet-                tuato in due rate
 semestrali anticipate;
                                                            - il pagamento di t
utte le  altre pensioni di importo fino a lire                50.000 mensili e'
 effettuato in due rate semestrali anticipate.
Per  l'attuazione  pratica della citata determinazione,  ai  fini
della  scelta della periodicita' di pagamento si  fa  riferimento
all'importo mensile della pensione comprensiva dei trattamenti di
famiglia ed al lordo di ogni trattenuta.
I  limiti dei pagamenti annuali e semestrali sono  adeguati  ogni
anno in ragione della perequazione automatica delle pensioni.
Per  l'anno 1995, primo anno di applicazione delle nuove  modali-
ta',  vengono presi a riferimento gli importi previsti nella  de-
terminazione. Tali importi verranno pertanto adeguati a far tempo
dall'anno 1996.
Per  le  pensioni rinnovate con periodicita' bimestrale,  il  cui
importo  nel  corso dell'anno dovesse diminuire e  rientrare  nei
limiti  previsti per il pagamento semestrale, le nuove  modalita'
saranno adottate a decorrere dal rinnovo dell'anno successivo.
Per  le  pensioni rinnovate con periodicita' semestrale,  il  cui
importo  nel  corso dell'anno dovesse aumentare e  rientrare  nei
limiti    previsti  per  il  pagamento  bimestrale,  le  nuove      modalita'
La periodicita' di pagamento della pensione viene memorizzata nel
campo  GP1AXE4  del  data  base  centrale,  secondo  la  seguente
codifica:
A: pagamento annuale
S: pagamento semestrale
B: pagamento bimestrale
Il programma 4560 di inquiry dell'archivio locale delle  pensioni
DS 78 visualizza la periodicita' di pagamento sul pannello  rela-
tivo ai dati del modello O bis M.
5 - PEREQUAZIONE AUTOMATICA
In  occasione  delle operazioni di rinnovo sono stati  operati  i
conguagli derivanti dall'attribuzione, dal 1* novembre 1994, del-
l'aumento del 4 per cento, a norma dell'articolo 11, comma 1, del
decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con  le  modalita'
previste dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in
luogo dell'aumento del 3, 5 per cento attribuito in via previsio-
nale ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 1993.
I  dati sulla base dei quali sono state effettuate le  operazioni
di rinnovo sono riepilogati negli allegati 4, 5 e 6.
A  norma  dell'articolo 14 della legge contenente le  ,  collegata   alla
legge finanziaria per l'anno 1995, con effetto dal 1995 il termi-
ne del 1* novembre stabilito, ai fini della perequazione  automa-
tica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legi-
slativo  30 dicembre 1992, n. 503, e differito al 1* gennaio suc-
cessivo di ogni anno.
Per  l'anno 1995 non sono stati, per il momento, predisposti  gli
aumenti previsti dall'articolo 1, commi 9, 9-bis e 9-ter, nonche'
dall'articolo  2-bis, comma 3, della legge 27 febbraio  1991,  n.
59, in favore  delle pensioni d'annata, che l'articolo 17,  comma
4, della legge collegata alla finanziaria 1995 ha differito al 1*
ottobre  1995.  Le pensioni interessate saranno  rielaborate  nel
corso dell'anno per l'attribuzione degli aumenti in parola.
6 - MODELLI REDDITUALI
Preliminarmente alle operazioni di rinnovo il data base  centrale
delle pensioni e' stato aggiornato con i dati dichiarati dai pen-
sionati con i modelli reddituali RED TMS/94 e RED PSA/94 acquisi-
ti e trasmessi al sistema centrale entro il 26 novembre 1994.
L'importo di pensione spettante per l'anno 1995 e' stato calcola-
to tenendo conto, oltre che degli anzidetti dati, anche dei  dati
reddituali memorizzati a seguito dell'abbinamento effettuato  nei
confronti dei soggetti titolari di piu' pensioni INPS, illustrato
con circolare n. 222 del 19 luglio 1994.
I conguagli relativi a periodi anteriori al 1* gennaio 1995  ver-
ranno determinati dalle procedure di calcolo delle  ricostituzio-
ni, che saranno attivate centralmente dopo il rinnovo.
I dati dei modelli reddituali, trasmessi dalle Sedi dopo la  pre-
detta  data  del 26 novembre 1994, saranno oggetto  anch'essi  di
ricostituzione centrale dopo le operazioni di rinnovo.
7 - ABBINAMENTO DELLE PENSIONI A FINI FISCALI
Preliminarmente alle operazioni di rinnovo si e' provveduto, sul-
la scorta dei dati rilevati dal casellario centrale dei pensiona-
ti, ad effettuare un'operazione generalizzata di abbinamento del-
le  pensioni  ai  fini  della   tassazione   congiunta,   utilizzando,   qua-
L'abbinamento  e'  stato  effettuato  anche  nei  confronti   dei
soggetti titolari di pensione dei Fondi speciali di previdenza  e
di pensione in regime internazionale, oltre che per i titolari di
due  pensioni  ai superstiti ovvero di due pensioni  dirette  (di
norma pensione di un Fondo speciale di previdenza e pensione sup-
plementare).
Per  il  momento, rimangono ancora  esclusi  dall'assoggettamento
unificato all'imposta i titolari di tre pensioni.
Sono  stati  inoltre effettuati gli abbinamenti  segnalati  dalle
Sedi con la procedura SIMA.
Come  operato in occasione degli altri rinnovi, l'abbinamento  ai
fini della tassazione congiunta opera a decorrere dall'inizio del
nuovo anno.
Anche  per  le  pensioni  abbinate per la  prima  volta  ai  fini
fiscali l'aliquota media relativa ad emolumenti relativi ad  anni
precedenti e assoggettati a tassazione separata nel 1994 e' stata
rideterminata   tenendo  conto  degli  emolumenti   del   biennio
precedente relativi ad entrambe le pensioni.
Per  le  pensioni abbinate il contributo  al  Servizio  sanitario
nazionale  per  l'anno 1994 e' stato  determinato  tenendo  conto
dell'ammontare complessivo delle due pensioni.
8 - MODELLI 201
Con   decreto  ministeriale  29  ottobre  1994,  pubblicato   nel
Supplemento  ordinario n. 140 alla Gazzetta Ufficiale n. 255  del
31  ottobre 1994, e' stato approvato il modello 201  relativo  ai
redditi corrisposti nell'anno 1994 ed alle ritenute operate.
Il  nuovo modello contiene, fra l'altro, l'indicazione degli  im-
porti degli acconti relativi all'IRPEF ed al contributo al Servi-
zio sanitario nazionale  trattenuti a seguito della presentazione
del  modello  730, nonche' l'indirizzo della Sede alla  quale  il
CAAF  dovra' inviare la comunicazione relativa alla  liquidazione
del modello 730.
L'articolo 1, comma 5, del decreto legge 31 maggio 1994, n.  330,
convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, prevede la  conse-
gna  della certificazione fiscale entro il mese di febbraio  del-
l'anno  successivo a quello in cui le somme sono state  corrispo-
ste.
Ai  fini di rispettare il nuovo termine di consegna,  il  modello
201  viene spedito, unitamente al modello O bis M,  al  domicilio
dei  pensionati utilizzando il sistema Postel. Si  sottolinea  la
necessita' di provvedere all'immediato inoltro all'ufficio  paga-
tore dei plichi predisposti da Postel e consegnati in Sede, rela-
tivi a pensioni prive di indirizzo.
Per  le pensioni a tassazione congiunta sono stati  modificati  i
criteri  di  scelta  della pensione  sulla  quale  effettuare  il
conguaglio ed emettere la certificazione fiscale.
Il  conguaglio  di imposta viene ora operato  sulla  pensione  di
importo piu' elevato e la certificazione fiscale viene emessa  su
tale pensione.
I nuovi criteri consentono:
-   la   tassazione   congiunta   di   due   pensioni      ai      superstiti
ovvero di due pensioni dirette;
- un piu' agevole recupero di eventuali conguagli;
-  l'individuazione  immediata  della  pensione  di  importo   piu'      ele-
modello 730.
In occasione del ricalcolo degli imponibili da certificare con il
modello  201  e' stata data  applicazione  all'articolo  3  della
legge  27  luglio  1994, n. 473, che  prevede  il  riconoscimento
dell'ulteriore  detrazione  d'imposta  per i  redditi  di  lavoro
dipendente  e di pensione anche per le pensioni di importo  annuo
compreso fra lire 14.500.001 e lire 14.825.000.
La tabella delle detrazioni d'imposta in vigore dall'anno 1994 e'
riportata nell'allegato 7.
L'imponibile   assoggettato al contributo al  Servizio  sanitario
nazionale viene riportato sul modello 201 nel solo caso in cui la
pensione  sia  stata effettivamente  assoggettata  al  contributo
stesso.
9 - CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Il  calcolo  del contributo al Servizio  sanitario  nazionale  e'
stato  effettuato  sulla base dei codici operativi  trasmessi  al
sistema centrale.
Il ricalcolo e' stato effettuato solo per l'anno 1994;  eventuali
variazioni  relative ad anni precedenti saranno  comunicate  alle
Sedi  che dovranno provvedere al relativo conguaglio  utilizzando
l'apposita procedura PGM 5440.
E'  stato  inoltre rideterminato il contributo  per  le  pensioni
d'importo annuo superiore a lire 100.000.000. L'articolo 8, comma
19,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha infatti elevato  a
lire  150.000.000  annue,  a  decorrere  dal   1* gennaio   1994,
l'imponibile assoggettato al contributo.
Come  previsto  dall'articolo 3, comma 4, del decreto  11  giugno
1993,  n. 217, il contributo al Servizio sanitario nazionale  "e'
commisurato  al reddito complessivo ai fini  dell'IRPEF  relativo
all'anno  cui il contributo medesimo si riferisce".  Non  vengono
pertanto piu' assoggettati al contributo in parola gli emolumenti
relativi   ad  anni  precedenti  ed  assoggettati  a   tassazione
separata.
10 - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
L'articolo 12, comma 8, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, prevede l'aumento,
a  far  tempo  dal 1* luglio 1994,  dell'assegno  per  il  nucleo
familiare di lire 20.000 mensili per ogni figlio, oltre il primo.
In  attesa dell'accertamento della situazione reddituale ai  fini
dei  trattamenti  di famiglia, che verra'  effettuato  nel  corso
dell'anno  1995, l'aumento e' stato attribuito, ove spettante,  a
far  tempo  dal  1*  gennaio 1995,  senza  la  corresponsione  di
arretrati.
I  programmi  di calcolo sono stati modificati per  tenere  conto
anche dell'ammontare della pensione nel caso in cui risulti  piu'
elevato del reddito personale dichiarato dal pensionato.
11 - ARCHIVIO DELI UFFICI PAGATORI
Il progressivo sviluppo del processo di decentramento ha  compor-
tato la necessita' di rivedere le modalita' di costituzione e  di
utilizzo dell'archivio degli uffici pagatori. Al riguardo si pre-
cisa che e' in corso di progettazione una nuova procedura, il cui
rilascio e' previsto nel corso dell'anno, che consente la gestio-
ne  diretta  dei dati degli uffici pagatori da parte  della  Sede
provinciale.
Per  il  momento, l'archivio e' stato modificato  per  riportare,
nella competenza di ciascuna struttura territoriale della provin-
cia  (Sede  o Centro Operativo dotato di  sistema  dipartimentale
AS/400), tutti gli uffici pagatori che insistono sulla  provincia
stessa.
Tenendo  conto della ormai generalizzata adozione delle  tecniche
di trasmissione via cavo dei dati delle pensioni e della necessi-
ta' di localizzare la gestione della pensione nella Sede territo-
rialmente  piu' vicina al pensionato,  i criteri  concernenti  la
competenza  a liquidare le pensioni di cui alla circolare  n.  13
del 14 gennaio 1993 devono intendersi modificati nel senso che la
struttura  competente alla liquidazione della pensione e'  quella
nel cui ambito il pensionato risiede, indipendentemente  dall'uf-
ficio prescelto per il pagamento.
Per il momento, le pensioni gia' liquidate continueranno ad esse-
re gestite dalle Sedi che le hanno in carico.
12 - SISTEMAZIONI
12.1 - ELIMINAZIONI
Come  preannunciato con messaggio n. 20962 del 3 agosto 1994,  le
pensioni  localizzate all'ufficio pagatore "ELI" ovvero "ELB"  da
data  anteriore  al  1* settembre 1994  sono  state  eliminate  a
decorrere dalla prima rata dell'anno 1995.
Sono   state   inoltre  eliminate  le  pensioni   ai   superstiti
localizzate  all'ufficio  pagatore  "SCA" e  intestate  ad  unico
titolare cessato dal diritto anteriormente al 1* gennaio 1994.
Con  successivo messaggio sara' comunicata la disponibilita'  dei
dati per l'aggiornamento dell'archivio locale a mezzo dell'opzio-
ne 23, subopzione 8, del programma 4444.
Saranno  inoltre  trasmesse  alle Sedi le  liste  delle  pensioni
eliminate.
12.2 - CESSAZIONE CONIUGE A CARICO
Per le pensioni dirette intestate a titolare anche di pensione ai
superstiti liquidata per decesso del coniuge, si e' provveduto  a
far cessare dal diritto,  a far tempo dalla decorrenza della pen-
sione  ai superstiti, l'eventuale coniuge ancora a  carico  sulla
pensione diretta.
Le pensioni interessate saranno ricostituite in via automatica.
12.3 - DETRAZIONI D'IMPOSTA
Per le pensioni dirette intestate a titolare anche di pensione ai
superstiti liquidata per decesso del coniuge, si e' provveduto  a
revocare,  a  far tempo dall'anno  1995,  l'eventuale  detrazione
d'imposta  per il coniuge a carico attribuita sulla pensione  di-
retta.
Per  le pensioni abbinate per la prima volta ai fini  fiscali,  a
differenza di quanto operato sinora, sono state mantenute le  de-
trazioni d'imposta attribuite complessivamente sulle due  pensio-
ni.
12.4 - CODICI OPERATIVI SSN
Per le pensioni abbinate per la prima volta ai fini fiscali  sono
stati  fatti cessare, a decorrere dal 1* gennaio 1994,  eventuali
codici  operativi  segnalati  dalle  Sedi  per  il  calcolo   del
contributo  al  Servizio sanitario nazionale,  necessari  solo  a
causa del mancato abbinamento.
Per le pensioni gia' abbinate ai fini fiscali da anni precedenti,
si     e'    proceduto  all'allineamento  di  eventuali    codici    presenti
12.5 - DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE
Come   descritto  al  punto  8,  la  certificazione  fiscale   da
consegnare ai pensionati deve contenere anche i dati relativi  al
primo e al secondo acconto trattenuti dal sostituto d'imposta  in
conseguenza della dichiarazione dei redditi resa con il Mod. 730.
I predetti dati sono stati registrati nei seguenti campi del data
base delle pensioni in relazione alla pensione per la quale viene
emessa la certificazione fiscale:
GP1AT11    primo acconto IRPEF
GP1AT12    primo acconto contributo SSN
GP1AT13    secondo acconto IRPEF
GP1AT14    secondo acconto contributo SSN
                                 IL DIRETTORE GENERALE
                                         TRIZZINO
                                                     Allegato 1
           PROTOCOLLO DI INTESA I.N.P.S. - ENTE POSTE
                            PREMESSO
-  che  e'  interesse comune innovare le  tradizionali  forme  di
   collaborazione tra I.N.P.S. ed Ente Poste sia nel campo  della
   riscossione  dei contributi che in quello di  pagamento  delle
   pensioni;
-  che   il  crescente utilizzo dei sistemi  informatici  per  lo
   svolgimento  dei  servizi  e  lo  scambio  delle  informazioni
   costituisce  il presupposto per un'azione  sinergica  tendente
   alla  realizzazione  di servizi qualitativamente  sempre  piu'
   elevati,   improntati,   al  tempo  stesso,   a   criteri   di
   economicita';
-  che   nell'ambito delle rispewttive competenze  ed  alla  luce
   delle collaborazioni e studi in corso risulta praticabile  sin
   dalle  operazioni  di rinnovo degli  ordinativi  di  pagamento
   delle pensioni del 1995 l'utilizzo del sistema telematico  per
   lo scambio delle informazioni sia per il pagamento che per  la
   successiva rendicontazione;
-  che  in attesa della stipula di apposita  convenzione  per  la
   regolamentazione dei rapporti finanziari relativi al movimento
   dei  fondi  tra Poste ed I.N.P.S. e dei rapporti  relativi  al
   pagamento   delle  pensioni  ed  alla  rendicontazione   delle
   medesime, l'I.N.P.S. e l'Ente Poste intendono formalizzare gli
   impegni  reciprocamente assunti in ordine  alla  realizzazione
   degli obiettivi di cui al punto precedente;
                 CON IL PRESENTE ATTO DI INTESA
l'I.N.P.S. e l'ENTE POSTE si impegnano su quanto appresso:
a)  l'Ente Poste sin dal rinnovo degli ordini di pagamento  delle
    pensioni   dell'anno  1995  effettuera'  i  pagamenti,   alle
    scadenze  previste, sulla base delle  informazioni  trasmesse
    dall'I.N.P.S.  per via telematica e relative a tutte le  rate
    dell'anno  a  condizione che le stesse  informazioni  vengano
    inviate    entro  il  21  dicembre,  per  le  pensioni    in    pagamento
    in pagamento  nei mesi pari;
b)  e'  facolta'  dell'Ente Poste di effettuare i  pagamenti,  in
    base  alle scelte effettuate dal pensionato ed alle  scadenze
    previste,  direttamente allo sportello  o con altri mezzi  di
    pagamento  (accreditamento  su  c/c  p.,  su  post-card,   su
    libretto di risparmio, con assegno postale vidimato ed  altri
    eventuali   mezzi  di  pagamento  esperibili   nel   circuito
    postale);
c)  l'Ente  Poste predispone direttamente la modulistica  per  la
    raccolta della firma di quietanza concordandone il  contenuto
    con  l'I.N.P.S.; la modulistica predisposta per il  pagamento
    delle  pensioni  ai  residenti nella  provincia  autonoma  di
    Bolzano sara' redatta in bilingue;
d)  l'I.N.P.S.   trasmette  le  variazioni  della  misura   delle
    pensioni  in  corso  di  anno entro il  giorno  15  del  mese
    precedente a quello cui le rate di pensione si riferiscono;
e)  il  pagamento  delle  pensioni di nuova  liquidazione  verra'
    effettuato  dall'Ente  Poste nel termine medio  di  7  giorni
    dalla  data  di  trasmissione  delle  informazioni  da  parte
    dell'I.N.P.S.   e,   comunque,  non  prima  della   data   di
    esigibilita' eventualmente apposta dall'I.N.P.S.;
f)  l'Ente Poste, all'atto del pagamento delle rate  di  pensione
    allo sportello fa firmare la ricevuta di cui al punto c);
g)  saranno   concordati   strumenti   di   conservazione   della
    documentazione  piu'  avanzati  compatibili  con  le  vigenti
    disposizioni  di legge. Nell'attesa l'Ente Poste conserva  le
    ricevute di pagamento od altra  documentazione  che  comprovi
    l'avvenuto  accredito  (v. punto b), e si impegna  a  fornire
    all'I.N.P.S.,  entro i 20 giorni lavorativi  successivi  alla
    richiesta, l'originale, ovvero copia, della ricevuta di paga-
    mento allo sportello, o l'originale o copia della  documenta-
    zione che comprovi l'avvenuto accredito;
h)  l'Ente Poste effettua la rendicontazione dei pagamenti  delle
    rate  di pensione per via telematica entro il giorno  20  del
    mese   successivo   a  quello  di  pagamento;   i   pagamenti
    eccezionalmente disposti dall'I.N.P.S. con supporti  cartacei
    saranno  rendicontati,  entro  lo  stesso  termine,  con   le
    modalita' gia' in uso;
i)  l'I.N.P.S.   e  l'Ente Poste si impegnano  entro  l'1.1.96  a
    sviluppare  iniziative per superare l'emissione, a  qualunque
    titolo, di mandati cartacei;
l)  l'Ente  Poste rendiconta sulla base del "pagato" le  rate  di
    pensione  pagate allo sportello, e sulla base del  "disposto"
    salvo  il  riaccredito  (le cui  formee  condizioni  verranno
    disciplinate  in  convenzione)  quelle  relative  alle  altre
    modalita' di pagamento;
m)  l'Ente   Poste rendiconta i pagamenti ed i  riaccrediti  alle
    singole SAP dell'I.N.P.S. che hanno in carico le pensioni;
n)  gli ordinativi di pagamento delle pensioni  hanno  validita'
    fino  alla  fine  del terzo mese successivo  al  bimestre  di
    riferimento  (es. scadenza 15.01 - fine validita' 31.05);  in
    relazione   all'andamento  della   sperimentazione   potranno
    essere concordati anche tempi di validita' inferiore;
o)    a  decorrere  dal  1*  maggio  1995  le  richieste    di    sospensione
    per via telematica a livello centrale;
p)  l'I.N.P.S.    si   impegna     ad   abolire,   a    decorrere
    dall'1.01.1995, i pagamenti "a domicilio"  (sono  interessati
    circa 2.300 pensionati distribuiti su 11 province);
q)  l'I.N.P.S. provvede direttamente alla spedizione dei  modelli
    OBIS/M e dei modelli 201; per i casi di mancanza di indirizzo
    l'I.N.P.S.  si  avvarra' per la consegna dei  citati  modelli
    degli uffici pagatori dell'Ente Poste
Roma, li' 17/10/1994
IL COMMISSARIO DELL'INPS    IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENTE POSTE
       COLOMBO                           VIVIANI
                                      Allegati 2 e 3
                             OMISSIS
                                                     Allegato 4
                   IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 1995
TRATTAMENTI MINIMI E PENSIONI SOCIALI
+--------------------------------------------------------------------------+
-             -            TRATTAMENTI MINIMI           - PENSIONI SOCIALI -
- DECORRENZA  -------------------------------------------        ED        -
-             -LAVORATORI DIPENDENTI-LAVORATORI AUTONOMI- ASSEGNI VITALIZI -
--------------+---------------------+-------------------+-------------------
-             -                     -                   -                  -
-   1.01.95   -       626.450       -      626.450      -      357.000     -
-             -                     -                   -                  -
--------------+---------------------+-------------------+-------------------
-IMPORTI ANNUI-     8.143.850       -    8.143.850      -    4.641.000
0000000    -   +-----------------------------
---------------------------------------------+
                                                 +-----------------------------
---------------------------------------------+   - A norma dell'articolo 14 del
la legge contenente le , collegata  alla legge finanzia-   -
- ria per l'anno 1995, con effetto  dal 1995  il termine del 1* novembre   -
- stabilito, ai fini della perequazione automatica  delle pensioni, dal-   -
- l'articolo 11,comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.503,   -
- e differito al 1* gennaio successivo di ogni anno.                       -
+--------------------------------------------------------------------------+
                                                     Allegato 5
           PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER L'ANNO 1994
                             Valori definitivi
1 - TRATTAMENTI MINIMI E PENSIONI SOCIALI
+ --------------------------------------------------------------------------+
-             -            TRATTAMENTI MINIMI           - PENSIONI SOCIALI -
- DECORRENZA  -------------------------------------------        ED        -
-             -LAVORATORI DIPENDENTI-LAVORATORI AUTONOMI- ASSEGNI VITALIZI -
--------------+---------------------+-------------------+-------------------
-   1.01.94   -       602.350       -      602.350      -      343.250     -
-   1.11.94   -       626.450       -      626.450      -      357.000     -
--------------+---------------------+-------------------+-------------------
-IMPORTI ANNUI-     7.902.850       -    7.902.850      -    4.503.500     -
+--------------------------------------------------------------------------+
2 - AUMENTI PER COSTO VITA
+------------------------------------------------------------------------------
-+   - Dal  1.01.94: aumento dell'0,7 %  per le pensioni di importo pari o infe
--   -                                   riore a lire 1.000.000 mensili. Le pen
--   -                                   sioni di ammontare compreso tra lire
 -   -                                   1.000.000 e lire 1.007.000 mensili son
o-   -                                   aumentate fino a lire 1.007.000 mensil
i-   -                                   (articolo 11, comma 5, della legge 24
 -   -                                   dicembre 1993, n. 537, recante .
 -   -
 -   - Dal  1.11.94: aumento del 4,0  %  fino a lire 1.204.700
 -   -
 -
-               aumento del 3,6  %  sulla  parte di  pensione  compresa    -
-                                   tra lire 1.204.701 e lire 1.807.050    -
-                                                                          -
-               aumento del 3,0  %  sulla parte di pensione eccedente      -
-                                   lire 1.807.050                         -
-==========================================================================-
- = A norma dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre -
-   1992, n. 503, con decorrenza dal 1994 gli aumenti a titolo di perequa- -
-   zione automatica si applicano sulla base del solo adeguamento al costo -
-   della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1* novembre di ogni anno,-
-   secondo i criteri  previsti dall'articolo  24 della legge  28 febbraio -
-   1986, n. 41.                                                           -
-                                                                          -
- = A norma dell'articolo 24  della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la per- -
-   centuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per -
-   intero sull'importo di pensione non eccedente il doppio del minimo del -
-   Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese -
-   tra il doppio ed il triplo del minimo la percentuale  di aumento e ri- -
-    dotta al 90 per cento; per le fasce  d'importo eccedenti il triplo del -
+-----------
---------------------------------------------------------------+
                                         Allegato 6
                                                                              P
EREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER L'ANNO 1994
                            Valori previsionali
1 - TRATTAMENTI MINIMI E PENSIONI SOCIALI
+--------------------------------------------------------------------------+
-             -            TRATTAMENTI MINIMI           - PENSIONI SOCIALI -
- DECORRENZA  -------------------------------------------        ED        -
-             -LAVORATORI DIPENDENTI-LAVORATORI AUTONOMI- ASSEGNI VITALIZI -
--------------+---------------------+-------------------+-------------------
-   1.01.94   -       602.350       -      602.350      -      343.250     -
-   1.11.94   -       623.450       -      623.450      -      355.250     -
--------------+---------------------+-------------------+-------------------
-IMPORTI ANNUI-     7.893.850       -    7.893.850      -    4.498.250     -
+--------------------------------------------------------------------------+
2 - AUMENTI PER COSTO VITA
+--------------------------------------------------------------------------+
- Dal  1.01.94: aumento dell'0,7 %  per le pensioni di importo pari o infe--
-                                   riore a lire 1.000.000 mensili. Le pen--
-                                   sioni di ammontare compreso tra lire   -
-                                   1.000.000 e lire 1.007.0
 mensili sono-   -                                   aumentate fino a lire 1.00
7.000 mensili-   -                                   (articolo 11, comma 5, del
la legge 24  -   -                                   dicembre 1993, n. 537, rec
ante . -   -
             -
- Dal  1.11.94: aumento del 3,5  %  fino a lire 1.204.700                  -
-                                                                          -
-               aumento del 3,15 %  sulla  parte di  pensione  compresa    -
-                                   tra lire 1.204.701 e lire 1.807.050    -
-                                                                          -
-               aumento del 2,625%  sulla parte di pensione eccedente      -
-                                   lire 1.807.050                         -
-                                                                          -
-==========================================================================-
- = A norma dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre -
-   1992, n. 503, con decorrenza dal 1994 gli aumenti a titolo di perequa- -
-   zione automatica si applicano sulla base del solo adeguamento al costo -
-   della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1* novembre di ogni anno,-
-   secondo i criteri  previsti dall'articolo  24 della legge  28 febbraio -
-   1986, n. 41.                                                           -
-                                                                          -
- = A norma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la percentua--
-   le di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero-
-   sull'importo di pensione non eccedente il doppio  del minimo del Fondo -
-   pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra   -
-   il doppio ed il triplo del minimo la percentuale di aumento e ridotta  -
-   al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il triplo del minimo -
-   la percentuale e ridotta al 75 per cento.                              -
+--------------------------------------------------------------------------+
                                                   Allegato 7
                IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
             Detrazioni d'imposta spettanti per l'anno 1994
    (Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 14 dicembre 1993)
+--------------------------------------------------------------------------+
-           DETRAZIONE                 -  IMPORTO ANNUO  - IMPORTO MENSILE -
---------------------------------------+-----------------+------------------
- = Detrazione per spese inerenti alla -                 -                 -
-   produzione del reddito da lavoro   -                 -                 -
-   dipendente o da pensione           -     759.715     -      63.309     -
-                                      -                 -                 -
- = Detrazioni per carichi di famiglia:-                 -                 -
-                                      -                 -                 -
-   a) Coniuge non legalmente ed       -                 -                 -
-      effettivamente separato         -     791.588     -      65.965     -
-                                      -                 -                 -
-   b) Figli minori di eta o permanen- -                 -                 -
-      temente inabili al lavoro e fi- -                 -                 -
-      gli di eta non superiore a 26   -                 -                 -
-      anni dediti agli studi o a ti-  -                 -                 -
-      rocinio gratuito (compresi i    -                 -                 -
-      figli naturali riconosciuti,    -                 -                 -
-      i figli adottivi e gli affi-    -                 -                 -
-      dati o affiliati):              -                 -                 -
-                                      -                 -                 -
-      . per ciascun figlio in         -                 -                 -
-        misura semplice               -      91.438     -       7.620     -
-                                      -                 -                 -
-      . per ciascun figlio in         -                 -                 -
-        misura doppia                 -     182.875     -      15.239     -
-                                      -                 -                 -
-   c) Familiari indicati nell'art.433 -                 -                 -
-      del codice civile,esclusi quel- -                 -                 -
-      li indicati alla precedente     -                 -                 -
-      lettera b), che convivano con   -                 -                 -
-      il contribuente o percepiscano  -                 -                 -
-      assegni alimentari non risul-   -                 -                 -
-      tanti da provvedimenti della    -                 -                 -
-      Autorita giudiziaria:           -                 -                 -
-                                      -                 -                 -
-      . per ciascun familiare         -     126.445     -      10.537     -
-                                      -                 -                 -
- = Ulteriore detrazione per redditi di-                 -                 -
-   lavoro dipendente e di pensione:   -                 -                 -
-                                      -                 -                 -
-   C Reddito fino a lire 14.500.000   -     237.215     -      19.768     -
-                                      -                 -                 -
-   C Da L. 14.500.001 a L. 14.600.000 -     200.725     -      16.727     -
-                                      -                 -                 -
-   C Da L. 14.600.001 a L. 14.700.000 -     127.715     -      10.643     -
-                                      -                 -                 -
-   C Da L. 14.700.001 a L. 14.825.000 -      45.590     -       3.799     -
+--------------------------------------------------------------------------+