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Dettaglio
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SOSPENSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
SU PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE AL
RAGGIUNGIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE PREVISTA NEL
PAESE ESTERO DI OCCUPAZIONE. ESTENSIONE AD ALTRI
PAESI CONVENZIONATI
A partire dalle operazioni di rinnovo dell'anno 1991, al
fine di contenere il noto fenomeno degli indebiti su
pensioni in regime internazionale conseguenti all'avvenuta
concessione di pensione estera, e' stata, com'e' noto,
introdotta, con Circolare n. 27 dell' 1.2.1991 (1), la
procedura di sospensione cautelativa dell'integrazione al
minimo al compimento dell'eta' pensionabile estera prevista
dall'ordinamento previdenziale del Paese convenzionato in
causa.
Tenuto conto della notevole evoluzione in corso nelle economie dei vari Paesi convenzionati, della estensione a nuovi Paesi della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale nonche' del persistere del fenomeno degli indebiti nell'area internazionale, si e' venuti nella determinazione di dare la massima estensione alla predetta procedura. Pertanto, a partire dal rinnovo 96, si procedera' alla sospensione cautelativa dell'integrazione al trattamento minimo su tutte le pensioni internazionali i cui titolari, pur avendo raggiunto l'eta' pensionabile prevista dal Paese estero convenzionato i cui contributi sono stati utilizzati ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, non risultino ancora titolari di pensione a carico di detti Paesi. I Paesi interessati sono, pertanto, tutti i Paesi legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale. Per maggiore comodita' degli operatori l'elenco completo di detti Paesi, con i relativi codici "Stato" e le singole eta' pensionabili legali, e' stato riportato nell'Allegato 1. La sospensione, come di consueto, verra' effettuata a partire dal mese successivo a quello di raggiungimento dell'eta' pensionabile e agli interessati verra' inviata la lettera di cui al testo allegato (V. Allegato 2). I programmi di prima liquidazione e ricostituzione sono in corso di revisione per i relativo adeguamento. Per le pensioni in gestione, detta sospensione, relativa- mente a Paesi per i quali la sospensione medesima finora non operava, riguardera', in fase di rinnovo, esclusivamente periodi dall'1.1.1996 in poi. Sotto il profilo operativo si rinvia alle istruzioni gia' emanate con la Circolare succitata nonche' a quelle piu' recenti di cui alla Circolare n.260 dell'11.10.95. Si ritiene opportuno, comunque, precisare, in linea con quanto disposto con quest'ultima Circolare, che le Sedi, quale che sia la dichiarazione dell'interessato e a meno di evidenti situazioni che ne escludano l'opportunita', dovranno comunque procedere con le consuete modalita' al collegamento internazionale al fine di accertare l'effettiva situazione pensionistica estera dell'interessato. Cio' comportera', nei casi di residenti in Italia titolari di pensione in regime di convenzione bilaterale, anche l'invito a presentare la domanda prevista dal regime convenzionale interessato. In attesa di concludere l'iter procedurale internazionale, le Sedi, in caso di dichiarazione di non titolarita' di pensione estera e sempreche' si tratti di regimi che prevedano il bloccaggio degli arretrati (che andra' ovviamente richiesto), procederanno ad effettuare con urgenza la ricostituzione delle pensioni interessate per il ripristino del trattamento minimo nonche', se del caso, all'erogazione di acconti secondo quanto indicato al MSG n.6642 del 24.1.94. Al contrario, nel caso di convenzioni che non prevedano il bloccaggio degli arretrati (Convenzioni con USA, Canada, Quebec), le operazioni di ricostituzione per il ripristino del trattamento minimo potranno effettuarsi solo una volta conosciuta l'effettiva situazione pensionistica estera. Si coglie l'occasione per sottolineare ancora una volta la necessita' che le Sedi pongano la massima attenzione a tutte quelle comunicazioni (provvedimenti esteri di accoglimento, comunicazioni degli interessati, dei Patronati) dalle quali si evinca con certezza l'avvenuta concessione di pensione estera a pensionati in regime internazionale, in modo tale da poter avviare con priorita' assoluta le conseguenti operazioni di ricostituzione ed evitare cosi' il prolungarsi abnorme delle situazioni di indebito. Le Sedi regionali, nel quadro della specifica funzione di coordinamento dell'area internazionale, sono invitate a riservare un particolare rilievo al monitoraggio di tale aspetto operativo, segnalando tempestivamente a questa Direzione Generale tutte le situazioni di inosservanza. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO -------------------- (1) V. ATTI UFFICIALI 1991, pag.387 ALLEGATO 1 ETA' PENSIONABILE ESTERA PRESA IN CONSIDERAZIONE PER LA SOSPENSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO ------------------------------------------------------------ Codice Stato Eta'' pensionabile ------------------------------------------------------------ U D ------------------------------------------------------------ 14 ARGENTINA 60 55 ------------------------------------------------------------ 33 AUSTRALIA 65 60(*) ------------------------------------------------------------ 09 AUSTRIA 65 60 ------------------------------------------------------------ 02 BELGIO 60 60 ------------------------------------------------------------ 21 BRASILE 65 60 ------------------------------------------------------------ 24 CANADA 65 65 ------------------------------------------------------------ 30 CAPOVERDE 65 60 ------------------------------------------------------------ 38 CROAZIA 60 55 ------------------------------------------------------------ 18 DANIMARCA 67 67 ------------------------------------------------------------ 41 FINLANDIA 65 65 ----------------------------------------------------------- 01 FRANCIA 60 60 ---------------------------------------------------- 10 GERMANIA 65 65 -------- ---------------------------------------------------- 04 G.BRETAGNA 65 60 -------- ---------------------------------------------------- 28 GRECIA 65 60 -------- ---------------------------------------------------- 19 IRLANDA 65 65 ------------------------------------------------------------ 40 ISLANDA 67 65 ------------------------------------------------------------ 26 JERSEY 65 60 ------------------------------------------------------------ 13 JUGOSLAVIA 60 55 ------------------------------------------------------------ 27 LIECHTENSTEIN 65 62 ------------------------------------------------------------ 06 LUSSEMBURGO 65 65 ------------------------------------------------------------ 16 MONACO 65 65 ------------------------------------------------------------ segue Allegato 1 ------------------------------------------------------------ Codice Stato Eta'' pensionabile ----------------------------------------------------------- U D ----------------------------------------------------------- 29 NORVEGIA 67 67 ------------------------------------------------------------ 07 OLANDA 65 65 ------------------------------------------------------------ 32 PORTOGALLO 65 65 ------------------------------------------------------------ 25 QUEBEC 65 65 ------------------------------------------------------------ 22 SAN MARINO 60 60 ------------------------------------------------------------ 39 SLOVENIA 60 55 ------------------------------------------------------------ 11 SPAGNA 65 65 ------------------------------------------------------------ 20 SVEZIA 65 65 ------------------------------------------------------------ 17 SVIZZERA 65 62 ------------------------------------------------------------ 34 TUNISIA 60 60 ------------------------------------------------------------ 36 TURCHIA 55 50 ------------------------------------------------------------ 31 URUGUAY 60 55 ------------------------------------------------------------ 23 USA 65 65 ------------------------------------------------------------ 37 VENEZUELA 60 55 ------------------------------------------------------------ (*) La normativa australiana prevede l'innalzamento a 65 anni dell'eta' pensionabile per le donne con un graduale aumento in ragione di 6 mesi ogni 18. ALLEGATO 2 DATA.............. Sede di........ Al/la Sig.re/Sig.ra........................ ........................................... .................... Pensione cat.......................... ........................................................n............... Gentile Signore/a, Lei e' titolare di una pensione italiana, integrata al tratta- mento minimo, conseguita con i contributi italiani ed esteri. In applicazione dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969 n. 153, la Sua integrazione al minimo (e' la quota di pensione che l'INPS Le paga in piu' rispetto ai contributi versati) verra' ridotta non appena Le verra' riconosciuta la pensione estera. Considerato che Lei raggiungera' nel corso dell'anno 1996 l'eta' pensionabile estera, e presumibilmente diverra' titolare anche della pensione estera, questa Sede, al fine di evitare che possano crearsi a Suo danno situazioni debitorie, a partire dal mese suc- cessivo al compimento della predetta eta', Le paghera' la pensione senza l'integrazione al minimo. Se pero' Lei non ha diritto alla pensione estera, ne dia, per cortesia, immediata comunicazione a questa Sede di modo che l'in- tegrazione al minimo possa continuare ad essere pagata senza alcuna riduzione. Se, invece, Lei diventera' titolare di pensione estera, La invito a comunicarne a questa Sede la decorrenza e l'importo. Cio' permettera' di verificare se Lei ha ancora diritto all'integrazione al minimo e in che misura. Per qualsiasi ulteriore chiarimento potra' rivolgersi a questa Sede ovvero ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla leg- ge. La ringrazio per la collaborazione e Le invio cordiali saluti. IL DIRETTORE GENERALE Fabio Trizzino